Servizio di maggior tutela: differenze tra le versioni

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Le dizioni ''servizio di maggior tutela'' e ''regime di maggior tutela'' vengono coniate nella delibera 156/2007 del 27 giugno 2007 di AEEG (ora ARERA) che recita "un servizio […] di vendita […] (di seguito ''servizio di maggior tutela'')" è istituito per i clienti domestici e le piccole imprese. La delibera specifica che il servizio è erogato dalle società di distribuzione (o società ed esse collegate), e l'approvvigionamento di energia elettrica per tale servizio continua ad essere svolto da Acquirente Unico SpA. La delibera fa sì che il ''servizio di maggior tutela'' mantenga la fornitura di energia elettrica con le modalità precedenti, pur essendo erogato con una nuova intestazione e da nuove società.
Le dizioni ''servizio di maggior tutela'' e ''regime di maggior tutela'' vengono coniate nella delibera 156/2007 del 27 giugno 2007 di AEEG (ora ARERA) che recita "un servizio […] di vendita […] (di seguito ''servizio di maggior tutela'')" è istituito per i clienti domestici e le piccole imprese. La delibera specifica che il servizio è erogato dalle società di distribuzione (o società ed esse collegate), e l'approvvigionamento di energia elettrica per tale servizio continua ad essere svolto da Acquirente Unico SpA. La delibera fa sì che il ''servizio di maggior tutela'' mantenga la fornitura di energia elettrica con le modalità precedenti, pur essendo erogato con una nuova intestazione e da nuove società.


La delibera 156/2007 dà attuazione all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 73/2007<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2007/06/18/139/sg/pdf#page=4|titolo=Decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia|rivista=Gazzetta ufficiale|n=139|data=18 giugno 2007}}. Il decreto abilita gli utenti domestici e le piccole imprese a stipulare contratti di fornitura di energia sul mercato libero. Nel contempo impone ai distributori con più di 100.000 utenti di istituire società che continuino a erogare agli utenti domestici e alle piccole imprese lo stesso servizio di vendita preesistente (ossia in regime di tutela), nell'assenza di un loro passaggio al mercato libero.</ref>
La delibera 156/2007 dà attuazione all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 73/2007<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2007/06/18/139/sg/pdf#page=4|titolo=Decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia|rivista=Gazzetta ufficiale|numero=139|data=18 giugno 2007}}. Il decreto abilita gli utenti domestici e le piccole imprese a stipulare contratti di fornitura di energia sul mercato libero. Nel contempo impone ai distributori con più di 100.000 utenti di istituire società che continuino a erogare agli utenti domestici e alle piccole imprese lo stesso servizio di vendita preesistente (ossia in regime di tutela), nell'assenza di un loro passaggio al mercato libero.</ref>
che estende appunto all'utenza domestica e alle piccole imprese il diritto di accesso al mercato libero. Peraltro il decreto non introduce la dizione ''maggior tutela'', limitandosi a etichettare come ''clienti vincolati'' (termine già utilizzato nel ''decreto Bersani'') quelli sino ad allora obbligati a sottostare alla fornitura con prezzi regolati dallo Stato, e a definire ''regime di tutela'' - ma non di ''maggior tutela'' - quello che per loro si configura come continuità rispetto alla situazione precedente.
che estende appunto all'utenza domestica e alle piccole imprese il diritto di accesso al mercato libero. Peraltro il decreto non introduce la dizione ''maggior tutela'', limitandosi a etichettare come ''clienti vincolati'' (termine già utilizzato nel ''decreto Bersani'') quelli sino ad allora obbligati a sottostare alla fornitura con prezzi regolati dallo Stato, e a definire ''regime di tutela'' - ma non di ''maggior tutela'' - quello che per loro si configura come continuità rispetto alla situazione precedente.


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==Evoluzione storica==
==Evoluzione storica==
Il cosiddetto ''decreto Bersani'' (decreto legislativo n. 79/99)<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/03/31/75/sg/pdf#page=8|titolo=Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|n=75|data=31 marzo 1999}}</ref>
Il cosiddetto ''decreto Bersani'' (decreto legislativo n. 79/99)<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/03/31/75/sg/pdf#page=8|titolo=Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|numero=75|data=31 marzo 1999}}</ref>
ha recepito la direttiva 96/92/CE e ha avviato una progressiva liberalizzazione del mercato elettrico sia per i produttori di energia che per l'utenza. Viene imposta la separazione amministrativa e contabile tra le varie attività del sistema elettrico: generazione e compravendita all'ingrosso, trasmissione, distribuzione. I clienti finali in questa fase iniziale resteranno ancora vincolati alla fornitura con tariffe regolate, senza apparente variazione del format contrattuale. La novità è che la fornitura di energia a questi clienti sarà attuata dalle società di distribuzione di ogni territorio (secondo la terminologia attuale, gli esercenti la ''maggior tutela''), che applicano comunque una tariffa unica nazionale. L'approvvigionamento dell'energia è affidato a livello globale ad Acquirente Unico che la rivende ai distributori che a loro volta la rivendono ai clienti finali.
ha recepito la direttiva 96/92/CE e ha avviato una progressiva liberalizzazione del mercato elettrico sia per i produttori di energia che per l'utenza. Viene imposta la separazione amministrativa e contabile tra le varie attività del sistema elettrico: generazione e compravendita all'ingrosso, trasmissione, distribuzione. I clienti finali in questa fase iniziale resteranno ancora vincolati alla fornitura con tariffe regolate, senza apparente variazione del format contrattuale. La novità è che la fornitura di energia a questi clienti sarà attuata dalle società di distribuzione di ogni territorio (secondo la terminologia attuale, gli esercenti la ''maggior tutela''), che applicano comunque una tariffa unica nazionale. L'approvvigionamento dell'energia è affidato a livello globale ad Acquirente Unico che la rivende ai distributori che a loro volta la rivendono ai clienti finali.


Nel 2007 AEEG (oggi ARERA) avvia un processo di consultazione e revisione delle tariffe domestiche in maggior tutela, processo che durerà diversi anni. La struttura di prezzi sino ad allora era a scaglioni di consumo e contemporaneamente alcune voci di costo erano differenziate tra residenti e non residenti e pure in base alla potenza impegnata. Questa articolazione agiva di fatto come sussidio sociale automatico nei casi di utenti residenti, bassa potenza e basso consumo. Tale quadro tariffario viene progressivamente ridimensionato riducendo il numero di scaglioni, il loro differenziale, la disparità delle quote fisse. Viene introdotto il ''bonus sociale'' (legato all'ISEE e a particolari condizioni di salute) che in qualche misura attenua, per chi ne ha diritto, l'incremento occorso alle piccole utenze sia dei costi fissi sia dei costi a consumo per effetto dell'eliminazione degli scaglioni.
Nel 2007 AEEG (oggi ARERA) avvia un processo di consultazione e revisione delle tariffe domestiche in maggior tutela, processo che durerà diversi anni. La struttura di prezzi sino ad allora era a scaglioni di consumo e contemporaneamente alcune voci di costo erano differenziate tra residenti e non residenti e pure in base alla potenza impegnata. Questa articolazione agiva di fatto come sussidio sociale automatico nei casi di utenti residenti, bassa potenza e basso consumo. Tale quadro tariffario viene progressivamente ridimensionato riducendo il numero di scaglioni, il loro differenziale, la disparità delle quote fisse. Viene introdotto il ''bonus sociale'' (legato all'ISEE e a particolari condizioni di salute) che in qualche misura attenua, per chi ne ha diritto, l'incremento occorso alle piccole utenze sia dei costi fissi sia dei costi a consumo per effetto dell'eliminazione degli scaglioni.


Il decreto legislativo 93/11<ref>{{cita pubblicazione|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/06/28/148/so/157/sg/pdf|titolo=Decreto legislativo 1º giugno 2011 n. 93, Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|n=148, Supplemento ordinario n. 157/L|data=28 giugno 2011}}</ref>
Il decreto legislativo 93/11<ref>{{cita pubblicazione|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/06/28/148/so/157/sg/pdf|titolo=Decreto legislativo 1º giugno 2011 n. 93, Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|numero=148, Supplemento ordinario n. 157/L|data=28 giugno 2011}}</ref>
ribadisce la libertà di tutti i clienti finali a passare al mercato libero come già espresso nel decreto legge 73/2007 (menzionato più sopra in altra sezione);
ribadisce la libertà di tutti i clienti finali a passare al mercato libero come già espresso nel decreto legge 73/2007 (menzionato più sopra in altra sezione);
prevede che gli utenti domestici e le piccole imprese non serviti sul mercato libero siano sottoposti al ''regime di tutela'' delineato pure nel decreto;
prevede che gli utenti domestici e le piccole imprese non serviti sul mercato libero siano sottoposti al ''regime di tutela'' delineato pure nel decreto;
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Inoltre, sempre nel 2016, AEEGSI perfeziona i criteri di determinazione dei prezzi in maggior tutela trimestrali - segnatamente il prezzo energia PE - mediante proiezioni, su un orizzonte semestrale, dei costi di acquisto sul mercato a pronti (mercato del giorno prima e mercato dei prodotti giornalieri). In pratica il PE risulta pari ad una quotazione ''forward'' del PUN comprensiva di perdite di rete e ulteriori costi connessi alla tutela (ad es. per il funzionamento di Acquirente Unico).
Inoltre, sempre nel 2016, AEEGSI perfeziona i criteri di determinazione dei prezzi in maggior tutela trimestrali - segnatamente il prezzo energia PE - mediante proiezioni, su un orizzonte semestrale, dei costi di acquisto sul mercato a pronti (mercato del giorno prima e mercato dei prodotti giornalieri). In pratica il PE risulta pari ad una quotazione ''forward'' del PUN comprensiva di perdite di rete e ulteriori costi connessi alla tutela (ad es. per il funzionamento di Acquirente Unico).


La legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/14/189/sg/pdf|titolo=Legge 4 agosto 2017 n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|p=1|n=189|data=14 agosto 2017}} Vedere art. 1 commi 60 (fine maggior tutela mediante l'eliminazione del comma 2 art. 1 D.lgs 93/2011, istituzione servizio di salvaguardia), 66-68 (definizione misure e iter per cessazione tutela), 80 (istituzione albo operatori).</ref>
La legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/14/189/sg/pdf|titolo=Legge 4 agosto 2017 n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|p=1|numero=189|data=14 agosto 2017}} Vedere art. 1 commi 60 (fine maggior tutela mediante l'eliminazione del comma 2 art. 1 D.lgs 93/2011, istituzione servizio di salvaguardia), 66-68 (definizione misure e iter per cessazione tutela), 80 (istituzione albo operatori).</ref>
ribadisce la libertà di tutti i clienti finali a passare al mercato libero,
ribadisce la libertà di tutti i clienti finali a passare al mercato libero,
indica una serie di altre misure propedeutiche e impone il raggiungimento di alcuni obiettivi necessari alla chiusura della tutela,
indica una serie di altre misure propedeutiche e impone il raggiungimento di alcuni obiettivi necessari alla chiusura della tutela,
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Successivamente - e tenuto conto del rinvio frattanto occorso - le piccole imprese da inizio 2021 passano al nuovo ''servizio a tutele graduali'' con un meccanismo di prezzi a regime agganciato al PUN e perciò con un format contrattuale tipo PLACET. A tal fine ARERA con delibera 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020 trasferisce a decorrere dal 1º luglio 2021 la fornitura delle piccole imprese dagli esercenti la maggior tutela (riforniti da Acquirente Unico) a soggetti del mercato libero (selezionati con aste pubbliche) che dopo un semestre possono applicare un loro ''spread'' al prezzo energia.
Successivamente - e tenuto conto del rinvio frattanto occorso - le piccole imprese da inizio 2021 passano al nuovo ''servizio a tutele graduali'' con un meccanismo di prezzi a regime agganciato al PUN e perciò con un format contrattuale tipo PLACET. A tal fine ARERA con delibera 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020 trasferisce a decorrere dal 1º luglio 2021 la fornitura delle piccole imprese dagli esercenti la maggior tutela (riforniti da Acquirente Unico) a soggetti del mercato libero (selezionati con aste pubbliche) che dopo un semestre possono applicare un loro ''spread'' al prezzo energia.


Per i clienti domestici la fornitura in maggior tutela è prevista terminare non oltre il 10 gennaio 2024<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/31/310/so/48/sg/pdf|titolo=Testo del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|n=310, supplemento ordinario n. 48/L|data=31 dicembre 2011}} Vedere Art. 16-ter comma 2 a pag. 46 (pag. 50 del pdf)</ref>. Chi fosse ancora soggetto al regime di tutela vedrà automaticamente passare la sua utenza elettrica ad aziende private (selezionate con meccanismo ad aste territoriali) che applicheranno transitoriamente il servizio a tutele graduali, ossia un contratto di tipo ''PLACET variabile'' con un prezzo fisso annuale e uno ''spread'' rispetto al costo dell'energia all'ingrosso (PUN) che ogni azienda avrà dichiarato in fase d'asta.
Per i clienti domestici la fornitura in maggior tutela è prevista terminare non oltre il 10 gennaio 2024<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/31/310/so/48/sg/pdf|titolo=Testo del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|numero=310, supplemento ordinario n. 48/L|data=31 dicembre 2011}} Vedere Art. 16-ter comma 2 a pag. 46 (pag. 50 del pdf)</ref>. Chi fosse ancora soggetto al regime di tutela vedrà automaticamente passare la sua utenza elettrica ad aziende private (selezionate con meccanismo ad aste territoriali) che applicheranno transitoriamente il servizio a tutele graduali, ossia un contratto di tipo ''PLACET variabile'' con un prezzo fisso annuale e uno ''spread'' rispetto al costo dell'energia all'ingrosso (PUN) che ogni azienda avrà dichiarato in fase d'asta.


==Gli operatori del servizio di maggior tutela==
==Gli operatori del servizio di maggior tutela==
Il servizio di maggior tutela viene assicurato su tutto il territorio nazionale. È di fatto erogato, e con identiche modalità, da alcuni tra gli stessi fornitori di energia del mercato libero. Tutti quelli abilitati a fornirlo, a prescindere dalle loro altre offerte commerciali, applicano in tal caso la contrattistica e le tariffe della maggior tutela. Per i fornitori di una certa dimensione vi è anche l'obbligo di separazione della politica di comunicazione e di marchio tra vendita nel mercato libero e l'esercizio del servizio di maggior tutela<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2007/08/14/188/sg/pdf#page=46|titolo=Decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007 n. 125|rivista=Gazzetta ufficiale|data=14 agosto 2007|n=188}}</ref>
Il servizio di maggior tutela viene assicurato su tutto il territorio nazionale. È di fatto erogato, e con identiche modalità, da alcuni tra gli stessi fornitori di energia del mercato libero. Tutti quelli abilitati a fornirlo, a prescindere dalle loro altre offerte commerciali, applicano in tal caso la contrattistica e le tariffe della maggior tutela. Per i fornitori di una certa dimensione vi è anche l'obbligo di separazione della politica di comunicazione e di marchio tra vendita nel mercato libero e l'esercizio del servizio di maggior tutela<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2007/08/14/188/sg/pdf#page=46|titolo=Decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007 n. 125|rivista=Gazzetta ufficiale|data=14 agosto 2007|numero=188}}</ref>
<ref>{{cita web|url=https://www.arera.it/it/docs/15/296-15.htm|titolo=Delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com|autore=ARERA}}</ref> <ref>Si veda in particolare {{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.arera.it/allegati/schede/296-15st.pdf|titolo=Scheda tecnica, obblighi di separazione funzionale (unbundling) per il settore dell'energia elettrica e del gas|autore=ARERA|data=22 giugno 2015|postscript=nessuno}}, pagina 2 righe 13-14.</ref>.
<ref>{{cita web|url=https://www.arera.it/it/docs/15/296-15.htm|titolo=Delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com|autore=ARERA}}</ref> <ref>Si veda in particolare {{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.arera.it/allegati/schede/296-15st.pdf|titolo=Scheda tecnica, obblighi di separazione funzionale (unbundling) per il settore dell'energia elettrica e del gas|autore=ARERA|data=22 giugno 2015|postscript=nessuno}}, pagina 2 righe 13-14.</ref>.
Ciò per far sì che i dati di utenti in maggior tutela non vengano utilizzati da una stessa società per campagne di promozione di offerte sul mercato libero.
Ciò per far sì che i dati di utenti in maggior tutela non vengano utilizzati da una stessa società per campagne di promozione di offerte sul mercato libero.
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==Raffronto tra costo in maggior tutela e sul mercato libero==
==Raffronto tra costo in maggior tutela e sul mercato libero==
Dal 2018 è attivo<ref>{{cita web|url=https://www.arera.it/it/com_stampa/18/180918.htm|titolo=Energia: al via seconda fase Portale Offerte, chiuso il vecchio Trova Offerte|autore=ARERA|data=18 settembre 2018}}</ref>
Dal 2018 è attivo<ref>{{cita web|url=https://www.arera.it/it/com_stampa/18/180918.htm|titolo=Energia: al via seconda fase Portale Offerte, chiuso il vecchio Trova Offerte|autore=ARERA|data=18 settembre 2018}}</ref>
il ''[https://ilportaleofferte.it/ Portale Offerte]'' dell'Autorità, sito web pubblico che concentra elenca e compara tra loro le offerte di energia elettrica e gas sul mercato libero, calcolandone l'importo annuo - in relazione al consumo che si è inserito - e lo scostamento rispetto alla maggior tutela. Per gli utenti domestici il Portale conta circa 450 offerte di energia elettrica.<ref>Al 1º agosto 2022 il Portale restituiva 199 offerte a prezzo fisso e 251 offerte a prezzo variabile, limitatamente al caso di un utente domestico domiciliato a Roma.</ref> Il ''Portale Offerte'' assolve a quanto disposto dalla ''legge concorrenza'' (legge n. 124/2017)<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/14/189/sg/pdf|titolo=Legge 4 agosto 2017 n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza (17G00140)|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|n=189|data=14 agosto 2017}} Vedere l'articolo 1, comma 61 riguardante "la realizzazione e la gestione […] di un […] portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data
il ''[https://ilportaleofferte.it/ Portale Offerte]'' dell'Autorità, sito web pubblico che concentra elenca e compara tra loro le offerte di energia elettrica e gas sul mercato libero, calcolandone l'importo annuo - in relazione al consumo che si è inserito - e lo scostamento rispetto alla maggior tutela. Per gli utenti domestici il Portale conta circa 450 offerte di energia elettrica.<ref>Al 1º agosto 2022 il Portale restituiva 199 offerte a prezzo fisso e 251 offerte a prezzo variabile, limitatamente al caso di un utente domestico domiciliato a Roma.</ref> Il ''Portale Offerte'' assolve a quanto disposto dalla ''legge concorrenza'' (legge n. 124/2017)<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/14/189/sg/pdf|titolo=Legge 4 agosto 2017 n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza (17G00140)|rivista=Gazzetta ufficiale, serie generale|numero=189|data=14 agosto 2017}} Vedere l'articolo 1, comma 61 riguardante "la realizzazione e la gestione […] di un […] portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data
delle offerte […] di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese" […].</ref>
delle offerte […] di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese" […].</ref>
in merito all'istituzione di uno strumento di confronto esaustivo, svincolato da interessi commerciali e imparziale. Su questo punto la legge anticipa quanto espresso nella Direttiva (UE) 2019/944.
in merito all'istituzione di uno strumento di confronto esaustivo, svincolato da interessi commerciali e imparziale. Su questo punto la legge anticipa quanto espresso nella Direttiva (UE) 2019/944.
<ref>{{cita pubblicazione|formato=pdf|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944|titolo=Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE|rivista=Gazzetta ufficale dell'Unione europea|n=L 158|data=14 giugno 2019}} Vedere articolo 14.</ref> Peraltro già da fine 2016 le istituzioni governative italiane erano al corrente<ref>{{cita pubblicazione|url=http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/a4f26d6d511195f0c12576900058cac9/53133fa3ba8a6570c12580d1005d7d6e/$FILE/ST-15150-2016-INIT-IT.pdf|titolo=Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica|data=2 dicembre 2016}}</ref>
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degli orientamenti della Direttiva all'epoca ancor non emanata.
degli orientamenti della Direttiva all'epoca ancor non emanata.



Versione delle 15:53, 21 ago 2022

Col termine servizio di maggior tutela si indica la fornitura di energia elettrica a utenti di piccole dimensioni (uso domestico e microimprese in bassa tensione e bassa potenza)[1] con un quadro contrattuale[2] a protezione degli acquirenti[3] e con condizioni economiche aggiornate all'inizio di ogni trimestre dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), valide per i tre mesi successivi, e basate su proiezioni dei prezzi all'ingrosso per tale periodo.

Precisazioni

Col termine servizio di maggior tutela si fa riferimento al ruolo di cui è investito l'ente - primo fra tutti il Servizio Elettrico Nazionale - che a fronte dell'erogazione di energia elettrica riscuote i relativi importi applicando le tariffe di ARERA. Sulle bollette compare quindi la dicitura servizio di maggior tutela.

Col termine regime di maggior tutela si intende il quadro tariffario. Questo viene fissato da ARERA con cadenza trimestrale e si articola per la materia energia in componenti di commercializzazione e vendita e dispacciamento fisso con importi mensili (conglobati nella quota fissa) e ancora componenti a consumo, ossia costo energia di dispacciamento e di perequazione conglobati nella quota energia sui chilowattora registrati dal contatore nei periodi di fatturazione di ogni bolletta.

Le dizioni servizio di maggior tutela e regime di maggior tutela vengono coniate nella delibera 156/2007 del 27 giugno 2007 di AEEG (ora ARERA) che recita "un servizio […] di vendita […] (di seguito servizio di maggior tutela)" è istituito per i clienti domestici e le piccole imprese. La delibera specifica che il servizio è erogato dalle società di distribuzione (o società ed esse collegate), e l'approvvigionamento di energia elettrica per tale servizio continua ad essere svolto da Acquirente Unico SpA. La delibera fa sì che il servizio di maggior tutela mantenga la fornitura di energia elettrica con le modalità precedenti, pur essendo erogato con una nuova intestazione e da nuove società.

La delibera 156/2007 dà attuazione all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 73/2007[4] che estende appunto all'utenza domestica e alle piccole imprese il diritto di accesso al mercato libero. Peraltro il decreto non introduce la dizione maggior tutela, limitandosi a etichettare come clienti vincolati (termine già utilizzato nel decreto Bersani) quelli sino ad allora obbligati a sottostare alla fornitura con prezzi regolati dallo Stato, e a definire regime di tutela - ma non di maggior tutela - quello che per loro si configura come continuità rispetto alla situazione precedente.

Linee guida del servizio di maggior tutela

Il servizio di maggior tutela risponde alle Direttive europee 2003/54/CE e 2009/72/CE secondo cui gli Stati membri fanno sì che "clienti civili e […] piccole imprese […] usufruiscano […] del servizio universale", vale a dire del diritto alla fornitura di "energia elettrica […] a prezzi ragionevoli, […] comparabili, trasparenti e non discriminatori". Si garantisce quindi un quadro contrattuale che tutela i consumatori e con prezzi equi.

Gli esercenti la maggior tutela sono le società di distribuzione locali sul territorio - o le società di vendita ad esse collegate - da cui l'utente ottiene il servizio. Acquirente unico SpA si approvvigiona sui mercati all'ingrosso (borsa elettrica) o con contratti bilaterali a lungo termine acquistando i quantitativi di energia elettrica complessivamente necessaria agli utenti. Questa energia viene ceduta ai distributori (o a chi esercita la tutela) che la rivendono agli utenti. Il servizio di maggior tutela ha un ruolo di transizione verso completa apertura del mercato. Assicura agli utenti la continuità del servizio e un prezzo in linea con quelli di mercato ("in base ai costi effettivi" recita il D.L. 73/2007).

Il servizio di maggior tutela non contrasta con le disposizioni europee sul servizio universale e col diritto del cliente ad una fornitura a prezzi ragionevoli. Tale posizione è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia europea, che però vede come temporanea la funzione della tutela di prezzo, poiché destinata a scomparire in un mercato liberalizzato, concorrenziale e sano.

Evoluzione storica

Il cosiddetto decreto Bersani (decreto legislativo n. 79/99)[5] ha recepito la direttiva 96/92/CE e ha avviato una progressiva liberalizzazione del mercato elettrico sia per i produttori di energia che per l'utenza. Viene imposta la separazione amministrativa e contabile tra le varie attività del sistema elettrico: generazione e compravendita all'ingrosso, trasmissione, distribuzione. I clienti finali in questa fase iniziale resteranno ancora vincolati alla fornitura con tariffe regolate, senza apparente variazione del format contrattuale. La novità è che la fornitura di energia a questi clienti sarà attuata dalle società di distribuzione di ogni territorio (secondo la terminologia attuale, gli esercenti la maggior tutela), che applicano comunque una tariffa unica nazionale. L'approvvigionamento dell'energia è affidato a livello globale ad Acquirente Unico che la rivende ai distributori che a loro volta la rivendono ai clienti finali.

Nel 2007 AEEG (oggi ARERA) avvia un processo di consultazione e revisione delle tariffe domestiche in maggior tutela, processo che durerà diversi anni. La struttura di prezzi sino ad allora era a scaglioni di consumo e contemporaneamente alcune voci di costo erano differenziate tra residenti e non residenti e pure in base alla potenza impegnata. Questa articolazione agiva di fatto come sussidio sociale automatico nei casi di utenti residenti, bassa potenza e basso consumo. Tale quadro tariffario viene progressivamente ridimensionato riducendo il numero di scaglioni, il loro differenziale, la disparità delle quote fisse. Viene introdotto il bonus sociale (legato all'ISEE e a particolari condizioni di salute) che in qualche misura attenua, per chi ne ha diritto, l'incremento occorso alle piccole utenze sia dei costi fissi sia dei costi a consumo per effetto dell'eliminazione degli scaglioni.

Il decreto legislativo 93/11[6] ribadisce la libertà di tutti i clienti finali a passare al mercato libero come già espresso nel decreto legge 73/2007 (menzionato più sopra in altra sezione); prevede che gli utenti domestici e le piccole imprese non serviti sul mercato libero siano sottoposti al regime di tutela delineato pure nel decreto; promuove varie azioni di miglioramento del quadro regolatorio, dei diritti dei consumatori e di monitoraggio; per le piccole imprese condiziona le future modalità di erogazione del servizio (ossia la sua modifica da maggior tutela a un regime transitorio verso il mercato libero) alla reale sussistenza di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale.

La Direttiva 2012/27/UE impone di eliminare dai costi di trasmissione e distribuzione sussidi e incentivi di ostacolo a un'efficiente produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura elettrica e al corretto sviluppo della domanda sul mercato elettrico. Visi legge "abbandonare la pratica di vincolare le tariffe […] nel rispetto dell'obbligo di servizio universale" e "La Commissione continuerà a insistere affinché un calendario di di soppressione graduale delle tariffe vincolate costituisca parte integrante delle riforme strutturali degli Stati membri".

Nel 2016 AEEGSI (oggi ARERA) completa la riforma del servizio di maggior tutela modificando alcuni meccanismi di prezzo e relative condizioni di erogazione (servizio di maggior tutela riformato) e procede all'unificazione dei tre regimi di tutela D1 D2 e D3 (domestici: per pompe di calore, residenti, non residenti) e alla graduale rimozione della progressività anche per gli oneri di sistema.

Inoltre, sempre nel 2016, AEEGSI perfeziona i criteri di determinazione dei prezzi in maggior tutela trimestrali - segnatamente il prezzo energia PE - mediante proiezioni, su un orizzonte semestrale, dei costi di acquisto sul mercato a pronti (mercato del giorno prima e mercato dei prodotti giornalieri). In pratica il PE risulta pari ad una quotazione forward del PUN comprensiva di perdite di rete e ulteriori costi connessi alla tutela (ad es. per il funzionamento di Acquirente Unico).

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)[7] ribadisce la libertà di tutti i clienti finali a passare al mercato libero, indica una serie di altre misure propedeutiche e impone il raggiungimento di alcuni obiettivi necessari alla chiusura della tutela, fissa la data termine del servizio di maggior tutela, col vincolo del buonesito di queste azioni, al 1º luglio 2019. Sino al 1º luglio 2019 il servizio resta attivo per utenti domestici e microimprese (la data di chiusura della tutela verrà poi posticipata).

Successivamente - e tenuto conto del rinvio frattanto occorso - le piccole imprese da inizio 2021 passano al nuovo servizio a tutele graduali con un meccanismo di prezzi a regime agganciato al PUN e perciò con un format contrattuale tipo PLACET. A tal fine ARERA con delibera 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020 trasferisce a decorrere dal 1º luglio 2021 la fornitura delle piccole imprese dagli esercenti la maggior tutela (riforniti da Acquirente Unico) a soggetti del mercato libero (selezionati con aste pubbliche) che dopo un semestre possono applicare un loro spread al prezzo energia.

Per i clienti domestici la fornitura in maggior tutela è prevista terminare non oltre il 10 gennaio 2024[8]. Chi fosse ancora soggetto al regime di tutela vedrà automaticamente passare la sua utenza elettrica ad aziende private (selezionate con meccanismo ad aste territoriali) che applicheranno transitoriamente il servizio a tutele graduali, ossia un contratto di tipo PLACET variabile con un prezzo fisso annuale e uno spread rispetto al costo dell'energia all'ingrosso (PUN) che ogni azienda avrà dichiarato in fase d'asta.

Gli operatori del servizio di maggior tutela

Il servizio di maggior tutela viene assicurato su tutto il territorio nazionale. È di fatto erogato, e con identiche modalità, da alcuni tra gli stessi fornitori di energia del mercato libero. Tutti quelli abilitati a fornirlo, a prescindere dalle loro altre offerte commerciali, applicano in tal caso la contrattistica e le tariffe della maggior tutela. Per i fornitori di una certa dimensione vi è anche l'obbligo di separazione della politica di comunicazione e di marchio tra vendita nel mercato libero e l'esercizio del servizio di maggior tutela[9] [10] [11]. Ciò per far sì che i dati di utenti in maggior tutela non vengano utilizzati da una stessa società per campagne di promozione di offerte sul mercato libero. Le bollette risultano perciò emesse dall'operatore che eroga in ogni specifica zona geografica la maggior tutela: Servizio Elettrico Nazionale, Il Servizio Elettrico, Servizio Elettrico Roma, Energia Base, Trenta e altri ancora[12] [13].

Passaggio dal mercato libero alla maggior tutela

Qualsiasi utente che abbia un contratto attivo con un fornitore sul mercato libero può passare o tornare ad un contratto di energia elettrica in maggior tutela, qualora ne abbia diritto. L'iter da seguire non è diverso da quanto vale per ogni altro operatore. Il cambio di contratto verso la maggior tutela è possibile presumibilmente sino al termine del 2023 o sino a quando non verranno emanate disposizioni legislative a riguardo. Le categorie di utenza abilitate a farlo sono quelle domestiche e le microimprese. Non possono tornare in maggior tutela le forniture elettriche che dal gennaio 2021 sono state assegnate al Servizio a Tutele Graduali.

La possibilità di tornare in maggior tutela non viene pubblicizzato sui media, dato che non riveste alcun interesse commerciale: né le società assegnatarie del servizio né lo Stato ricavano utili. L'assistenza al cliente per il passaggio in maggior tutela, seppur non assente, è minimale: ad esempio gli sportelli fisici del Servizio Elettrico Nazionale sono stati dismessi su tutto il territorio italiano. Per prima cosa occorre determinare quale sia l'assegnatario del servizio di tutela nella propria zona geografica a cui ci si deve rivolgere. Nella maggioranza dei casi ciò è in relazione con l'operatore locale di distribuzione dell'energia elettrica, ossia chi negli anni passati ha installato il contatore elettronico sul cui frontale è stampigliato il suo nome. Se tale soggetto è e-distribuzione (società di distribuzione del gruppo ENEL), che è di fatto il caso più frequente, allora va contattato il Servizio Elettrico Nazionale (società del gruppo ENEL che eroga il servizio di maggior tutela) tramite numero verde.

Differenze nelle voci tariffarie in maggior tutela e nel mercato libero

La cosiddetta bolletta 2.0, adottata da gennaio 2016 per tutti gli utenti sia in maggior tutela che non, sudivide la spesa in quattro termini logicamente distinti: materia energia, trasporto energia e gestione del contatore, oneri di sistema, imposte (accisa erariale e aliquota IVA). In precedenza l'articolazione era diversa, con i servizi di rete che conglobavano sinteticamente il trasporto e gli oneri.

In anni successivi gli obblighi europei hanno anche portato ad abbandonare la struttura tariffaria risalente al 1986 con costi progressivi a scaglioni di consumo applicati sia alla componente di dispacciamento della quota energia sia ai servizi di rete (o agli oneri di sistemadal 2016). Il costo a scaglioni è stato completamente eliminato dalla materia energia a partire dal 2019 dove sussisteva nel termine di dispacciamento variabile. Il costo a scaglioni residuo, esistente negli oneri di sistema, è stato del tutto eliminato dal 2020. Le tariffe elettriche non contengono ora costi più che proporzionali al consumo. Ciò ha sanato anche la distorsione che si era creata con la presenza contemporanea sul mercato del regime tutelato a scaglioni (con minori costi per bassi consumi e viceversa) e di offerte del mercato libero dove la materia energia poteva godere di un costo a chilowattora costante.

Va chiarito che gli altri termini in bolletta di trasporto energia e gestione del contatore, oneri di sistema, imposte (l'accisa erariale e l'aliquota IVA applicata) sono gli stessi sia per la maggior tutela sia per il mercato libero. Trattasi infatti di importi passanti: per i quali il fornitore è un puro esattore che provvede a girarli agli effettivi percettori.

Lo sconto per la bolletta elettronica detta anche bollett@online si applica in maggior tutela e sulle offerte del mercato libero di tipo PLACET quando l'utente ha optato per l'invio elettronico e ha contemporaneamente attivato la domiciliazione bancaria o con carta di credito. Lo sconto è attualmente (anno 2022) di 0,55 €/mese IVA compresa. Per le altre offerte sul mercato libero lo sconto non è garantito ma viene di fatto applicato dalla totalità degli operatori.

Come già puntualizzato la maggior tutela non contempla altri sconti in bolletta né servizi aggiuntivi di qualsiasi genere come ad esempio assicurazioni, buoni acquisto, premi fedeltà, sconto di "benvenuto" per nuovi clienti, crediti "porta un amico" o "codice amico", agevolazioni su prodotti/servizi di società terze e quant'altro. Più in generale il servizio di maggior tutela ha l'obbligo di non veicolare alcuna pubblicità o promozioni sui suoi canali di comunicazione con l'utente, ivi compresi le bollette stesse. Quando un contratto sul mercato libero non include nessuno degli extra già elencati le differenze di costo in bolletta rispetto alla maggior tutela sono circoscritte al solo termine materia energia.

La voce materia energia include a sua volta:

  • una quota fissa annuale prezzo di commercializzazione e vendita (PCV) che in maggior tutela viene ripartita su dodici rate mensili e normalmente (ma non necessariamente) con importo mantenuto invariato nel corso dei quattro trimestri di in anno solare. L'importo nel periodo tra il 2019 e il 2022 ha oscillato tra 65 €/anno e 70 €/anno. Per raffronto le offerte sul mercato libero hanno il termine di commercializzazione (a cui i fornitori possono dare denominazioni diverse) tra 60 €/anno a oltre 120 €/anno.
  • una quota fissa mensile componente di dispacciamento in bassa tensione (DispBT) di importo negativo ossia a credito[14] [15]. L'importo nel periodo tra il 2019 e il 2022 si è mantenuto tra -14 €/anno e -19 €/anno. Il DispBT fisso a credito viene incluso con identico importo anche in buona parte delle offerte sul mercato libero.
  • Le bollette in maggior tutela riportano genericamente un'unica quota fissa che comprende assieme PCV e DispBT.
  • una quota energia proporzionale al consumo composta dalla somma di tre termini: i prezzi energia (PE) con due quotazioni che si applicano nelle fasce orarie F1 diurna feriale e F2+F3 (serale, notturna, prefestiva e festiva), il prezzo dispacciamento (PD) e il prezzo perequazione energia (PPE) che recupera le differenze tra i PE emanati trimestralmente da ARERA (PE che si possono chiamare per così dire a preventivo) e i prezzi reali occorsi a chiusura di ogni trimestre, ossia per così dire a consuntivo. La maggior tutela applica sempre il regime biorario, ossia non si può richiedere la tariffa monoraria a meno che il contatore non sia del vecchio tipo meccanico a disco rotante e quindi non in grado di totalizzare separatamente i consumi su fasce orarie.
  • Le bollette in maggior tutela riportano genericamente un'unica quota energia, suddivisa mese per mese, che comprende assieme PE PD e PPE.

Nel mercato libero le offerte possono essere con PE prefissato e invariabile per un periodo in genere di 12 mesi, oppure con PE variabile su base mensile determinato in base al Prezzo Unico Nazionale medio su ogni mese, ed eventualmente discriminato in fasce orarie o semplicemente monorario. In entrambi i casi non viene applicato nessun PPE: non vi è infatti nessuna perequazione da apportare dato che in bolletta viene applicato un PE di importo certo: o predefinito (a priori alla sottoscrizione del contratto, quando PE è fisso) o un PE variabile da un mese all'altro ma sempre determinato esattamente (a posteriori, in base al PUN mensile concretizzatosi alla chiusura di ogni mese).

Il PD della maggior tutela viene pure definito trimestralmente da ARERA in base a una stima in cui si sommano una moltitudine di termini che concorrono a formare il costo complessivo di dispacciamento. Nella gran parte delle offerte sul mercato libero non viene addebitato il PD della maggior tutela, ma piuttosto la somma di tutti i termini reali di costo che fanno parte del dispacciamento, elencati nella Delibera 111/06 di ARERA:[16] approvvigionamento delle risorse nel Mercato per il Servizio di Dispacciamento, modulazione della produzione eolica, unità essenziali per la sicurezza del sistema, funzionamento di Terna, disponibilità di capacità produttiva (in vigore sino a fine 2021), interrompibilità, e (da inizio 2022) mercato della capacità.[17] I metodi per il calcolo dei costi di dispacciamento, per i quali la maggior tutela e le offerte sul mercato libero differiscono, portano ad uno svantaggio economico per il regime in maggior tutela di circa 4 €/anno (riferito all'utenza standard ARERA con consumo di 2700 kWh/anno).

In sintesi il raffronto, anche solo qualitativo, tra il regime di maggior tutela e le offerte sul mercato libero risulta assai arduo per la presenza / assenza di voci di spesa e per un'anatomia dei termini di costo assai diversa.

Raffronto tra costo in maggior tutela e sul mercato libero

Dal 2018 è attivo[18] il Portale Offerte dell'Autorità, sito web pubblico che concentra elenca e compara tra loro le offerte di energia elettrica e gas sul mercato libero, calcolandone l'importo annuo - in relazione al consumo che si è inserito - e lo scostamento rispetto alla maggior tutela. Per gli utenti domestici il Portale conta circa 450 offerte di energia elettrica.[19] Il Portale Offerte assolve a quanto disposto dalla legge concorrenza (legge n. 124/2017)[20] in merito all'istituzione di uno strumento di confronto esaustivo, svincolato da interessi commerciali e imparziale. Su questo punto la legge anticipa quanto espresso nella Direttiva (UE) 2019/944. [21] Peraltro già da fine 2016 le istituzioni governative italiane erano al corrente[22] degli orientamenti della Direttiva all'epoca ancor non emanata.

ARERA conduce periodici monitoraggi del mercato retail[23] basandosi su quanto presente sul Portale Offerte, che è di fatto l'aggregatore più completo ed esaustivo presente in Italia. I risultati sono esposti in Rapporti tecnici e grafici online. Il Rapporto sul periodo gennaio 2020 - giugno 2021 mostra che in media solo meno del 10% delle offerte sul mercato libero (prendendo assieme sia quelle a prezzo fisso che variabile) erano più convenienti della maggior tutela.[24] A partire da gennaio 2022 si osserva invece un deciso aumento sia della frazione di offerte più convenienti della maggior tutela, sia dell'entità del risparmio conseguibile.[25] [26]

L'Autorità comunque sottolinea come "in molti casi la scelta operata dal cliente non sia la più conveniente dal punto di vista della spesa": l'analisi condotta in due periodi tra luglio 2020 e settembre 2021 sia per offerte variabili sia a prezzo fisso mostra che in oltre il 60% dei casi il nuovo contratto sottoscritto era economicamente sfavorevole rispetto alla tutela.[27] Più recentemente (luglio 2022) è stato nuovamente evidenziato che "un significativo numero di clienti sceglie un’offerta economicamente meno vantaggiosa rispetto al servizio di maggior tutela, pur in presenza di offerte economicamente favorevoli".[28]

Note

  1. ^ Glossario - Maggior tutela, su bolletta.arera.it.
  2. ^ Si vedano ad esempio Servizio Elettrico Nazionale, Condizioni generali di fornitura, Servizio maggior tutela (PDF), gennaio 2022, Servizio elettrico Roma, Condizioni generali di contratto, Fornitura di energia elettrica per i clienti regolati dal servizio di maggior tutela (PDF), 24 dicembre 2020 e Il Servizio Elettrico, Condizioni generali di fornitura di energia elettrica, Servizio di maggior tutela (PDF), gennaio 2020.
  3. ^ Il Testo Integrato delle disposizioni di erogazione dei servizi di Vendita dell'energia elettrica in maggior tutela (TIV) esclude pratiche come la divulgazione a terzi dei dati dei clienti finali, l'offerta di sconti e l'inclusione di servizi aggiuntivi. Vedere ARERA - Chiarimento: servizio di maggior tutela - condizioni di erogazione del servizio, su arera.it, 22 ottobre 2019.
  4. ^ Decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia (PDF), in Gazzetta ufficiale, n. 139, 18 giugno 2007.. Il decreto abilita gli utenti domestici e le piccole imprese a stipulare contratti di fornitura di energia sul mercato libero. Nel contempo impone ai distributori con più di 100.000 utenti di istituire società che continuino a erogare agli utenti domestici e alle piccole imprese lo stesso servizio di vendita preesistente (ossia in regime di tutela), nell'assenza di un loro passaggio al mercato libero.
  5. ^ Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (PDF), in Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 75, 31 marzo 1999.
  6. ^ Decreto legislativo 1º giugno 2011 n. 93, Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136), in Gazzetta ufficiale, serie generale, 148, Supplemento ordinario n. 157/L, 28 giugno 2011.
  7. ^ Legge 4 agosto 2017 n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (PDF), in Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 189, 14 agosto 2017, p. 1. Vedere art. 1 commi 60 (fine maggior tutela mediante l'eliminazione del comma 2 art. 1 D.lgs 93/2011, istituzione servizio di salvaguardia), 66-68 (definizione misure e iter per cessazione tutela), 80 (istituzione albo operatori).
  8. ^ Testo del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.» (PDF), in Gazzetta ufficiale, serie generale, 310, supplemento ordinario n. 48/L, 31 dicembre 2011. Vedere Art. 16-ter comma 2 a pag. 46 (pag. 50 del pdf)
  9. ^ Decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007 n. 125 (PDF), in Gazzetta ufficiale, n. 188, 14 agosto 2007.
  10. ^ ARERA, Delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com, su arera.it.
  11. ^ Si veda in particolare ARERA, Scheda tecnica, obblighi di separazione funzionale (unbundling) per il settore dell'energia elettrica e del gas (PDF), 22 giugno 2015, pagina 2 righe 13-14.
  12. ^ I principali operatori in maggior tutela sono indicati qui con link al loro sito specifico, la società madre da cui dipendono (posta tra parentesi) e il relativo numero verde telefonico: Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) 800 900 800, Il Servizio Elettrico (Iren) 800 979 797, Servizio Elettrico Roma (Acea) 800 199 900 o da cellulare 199 505055, Energia Base (Hera) 800 999 544, Energia Base Trieste (Hera) 800 237 313, Trenta (Dolomiti Energia) 800 990 078, Bolletta Elettrica Transitoria (AGSM AIM) 800 066 350, TU.GG (Alperia) 800 301 110, Servizio Elettrico Umbria (Umbria Energy) 800 060 010, Marche Energie (Prometeo SpA) 800 978 988 Servizio Elettrico Trani (Amet).
  13. ^ ARERA, attraverso la pagina Ricerca operatori e selezionando l'opzione vendita a clienti maggior tutela, fornisce l'elenco completo degli esercenti la maggior tutela.
  14. ^ Secondo ARERA, Bolletta 2.0, Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti in regime di tutela (PDF), su bolletta.arera.it il temine DispBT compensa a consuntivo il minor costo di commercializzazione reale rispetto a PCV.
  15. ^ Il DispBT negativo in realtà è un retaggio dei prezzi a scaglioni che esistevano sino al 2018, quando vi era anche una componente DispBT a consumo detta anche DispBT variabile, che in buona parte riassorbiva il termine fisso negativo. Dal 2019 è stato eliminato il DispBT variabile ma è rimasto il termine fisso.
  16. ^ ARERA, Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (PDF), 28 giugno 2022. Vedere articoli 44, 44-bis, 45, 46, 48, 73
  17. ^ ARERA, Elettricità: con definizione parametri mercato capacità, tutto pronto per l'avvio del meccanismo, 4 settembre 2019.
  18. ^ ARERA, Energia: al via seconda fase Portale Offerte, chiuso il vecchio Trova Offerte, su arera.it, 18 settembre 2018.
  19. ^ Al 1º agosto 2022 il Portale restituiva 199 offerte a prezzo fisso e 251 offerte a prezzo variabile, limitatamente al caso di un utente domestico domiciliato a Roma.
  20. ^ Legge 4 agosto 2017 n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza (17G00140) (PDF), in Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 189, 14 agosto 2017. Vedere l'articolo 1, comma 61 riguardante "la realizzazione e la gestione […] di un […] portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte […] di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese" […].
  21. ^ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (PDF), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 158, 14 giugno 2019. Vedere articolo 14.
  22. ^ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (PDF), 2 dicembre 2016.
  23. ^ ARERA, Monitoraggio mercato retail, su arera.it.
  24. ^ Rapporto 327/2021/I/COM, Monitoraggio sull'evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas (PDF), 28 luglio 2021. Vedere pag. 106, Tabella 8: Disponibilità di offerte più convenienti del servizio di tutela - gennaio 2020 - giugno 2021 - Domestico, colonna "Complessivo", offerte più convenienti, con la loro percentuale rispetto a tutte quelle disponibili.
  25. ^ Rapporto 342/2021/I/COM, Monitoraggio sull'evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, Rapporto di aggiornamento di luglio 2022 (PDF). Vedere i grafici n.32 a pagg 110 e n.33 a pag. 111.
  26. ^ ARERA, Analisi delle offerte disponibili sul Portale Offerte, su arera.it. Si veda il grafico Offerte disponibili sul Portale Offerte/maggior tutela che riporta la spesa media annua relativa al 10% delle migliori offerte del mercato libero contro la spesa media annua in maggior tutela.
  27. ^ Rapporto 37/2022/I/COM, Monitoraggio sull'evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, Rapporto di aggiornamento di gennaio 2022 (PDF). Vedere punto 6.20 a pag. 132.
  28. ^ Rapporto 342/2022/I/COM, Monitoraggio sull'evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, Rapporto di aggiornamento (PDF), luglio 2022. Vedere punto 2.39 a pag. 16.

Voci correlate

Collegamenti esterni