Discussioni categoria:Brocardi

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Locuzione latina per indicare che il giudice può emettere un determinato provvedimento anche al di fuori della regola principe del contraddittorio tra le parti, ossia senza la necessità che la parte che subisce tale provvedimento debba essere sentita sul merito del provvedimento stesso.

Inadimplendi non est adiplendum[modifica wikitesto]

Norma che consente a una parte di un vincolo giuridico (contratto e convenzione internazionale) di sciogliersi da detto vincolo nel caso di una violazione sostanziale ad opera della controparte o di una controparte.