Discussione:Soggetto di diritto

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Diritto
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Visto che questa pagina è stata oggetto di interventi nella parte che riguarda l'inizio della soggettività della persona fisica, motivati più da intenti di propaganda ideologica che dalla volontà di condividere il sapere, preciso che:

  • in Italia, come nella generalità degli ordinamenti attuali, la persona fisica acquista la soggettività con la nascita, non con il concepimento; per l'Italia questo è detto chiaramente dall'art. 1 del codice civile; la possibilità di attribuire talune situazioni giuridiche al nascituro, o concepito che dir si voglia, non comporta la sua soggettività, perchè tali situazioni vengono in essere solo se il concepito nasce, sicchè prima della nascita sono da considerarsi solo potenziali e, di conseguenza, è solo potenziale anche la soggettività giuridica del concepito;
  • la giurisprudenza italiana è assolutamente concorde su questa ricostruzione;
  • anche la maggior parte della dottrina italiana concorda con questa ricostruzione.

Tutto ciò non esclude che l'ordinamento possa tutelare, anche in modo molto incisivo, il concepito, ma tutelare un essere o un'entità non implica, ne presuppone attribuirgli la soggettività giuridica... Marco Piletta 11:08, 26 nov 2007 (CET)[rispondi]

Nessuna motivazione ideologica. Tengo invece a precisare che la giurisprudenza cui fai riferimento, è allo stato superata. Inoltre, non aiuta confondere la capacità giuridica con la soggettività giuridica.Rinvio peratanto alle voci di enciclopedia Treccani in materia e ti lascio volentierei ulteriori determinazioni.--Drumdancer 14:11, 26 nov 2007 (CET)[rispondi]
Non mi risulta che la giurisprudenza prevalente riconosca soggettività giuridica al concepito. Non c'è dubbio che secondo una recente teoria giuridica soggettività e capacità giuridica si possono concettualmente distinguere e di questo nella voce si da atto; peraltro, nel caso del concepito, anche a prescindere dalla capacità giuridica, non è logicamente possibile parlare di soggettività proprio perchè l'ordinamento non lo prende in considerazione come soggetto attuale ma come soggetto potenziale. In ogni caso, visto che questa è un'enciclopedia e deve mantenere un atteggiamento rigorosamente neutrale, ho ritoccato ulteriormente la voce per dare atto di tutte le posizioni al riguardo, senza esprimere giudizi su quale è preferibile e/o prevalente. Marco Piletta 10:49, 27 nov 2007 (CET)[rispondi]
Allora ti rivelo una cosa che ti risulterà incredibile: la giurisprudenza, più che prevalente, è proprio pacifica, in argomento. Basta leggere un buon commentato, ove troverai tutti i ragguagli del caso.Ciao--Drumdancer 17:37, 27 nov 2007 (CET)[rispondi]

Questo periodo mi sembra frutto di un'improprietà di concetti...[modifica wikitesto]

Non è invece un attributo della soggettività giuridica la capacità di agire, intesa come idoneità di un soggetto giuridico a porre in essere atti giuridici validi. Possono esserci, infatti, soggetti di diritto privi di capacità di agire, sicché per essi gli atti giuridici devono essere posti in essere da altri soggetti (si pensi ai figli minorenni per i quali agiscono, di regola, i genitori). Secondo me bisognerebbe operare solo una distinzione di concetti. La relazione che tenti al principio del periodo (ove dici che alla soggettività può essere attribuita la possibilità dell'esercizio del diritto) andrebbe specificata successivamente. In proposito non escluderei che alla soggettività possa corrispondere la capacità di esercitare il diritto correlato. Se sei di contrario avviso, sarei lieto di avere ragguagli in materia. --Drumdancer 21:39, 3 dic 2007 (CET)[rispondi]

Non ho capito i termini del tuo rilievo... Il periodo che riporti intendeva, nelle mie intenzioni, semplicemente dire che, a differenza della capacità giudica, la capacità di agire non è un attributo della soggettività, nel senso che può darsi una soggettività giuridica senza capacità di agire... Marco Piletta 10:47, 4 dic 2007 (CET)[rispondi]
Hai capito benissimo e la risposta è chiara. E' più chiara di quanto è scritto nella voce. Nel tradurla nel corpo della voce, per inciso, scioglierei l'involuta formula verbale di "attributo", a mio avviso scarsamente comprensibile.

Mi viene in mente che anche a proposito della definizione di patrimonio ci sarebbe da lavorare.--Drumdancer 10:57, 4 dic 2007 (CET)[rispondi]

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