Discussione:Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

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Non è assolutamente vero che legge 111/2011 (finanziaria 2012) abbia introdotto il contributo unificato di 600,00 Euro per l'acceso al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Capo dello Stato e di seguito vi illustro per quali motivi:

	Da circa 6 mesi, a seguito della capziosa interpretazione malevola dell'art 37 c. 6 lettera s del decreto legge 6 luglio 2011, convertito con legge  del 15 luglio 2011 nr. 111, che andava a modficare il

D.P.R. 30 Maggio 2002 nr. 115 con l'introduzione dell' articolo 13 c. 6 bis, in parte della PA, si è deciso di richiedere il versamento di un contributo unificato di Euro 600,00 in occasione di presentazione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, istituto incardinato non nel Codice del processo amministrativo del 2010 bensi in quell'alveo naturale e giuridico, e alternnativo al primo, del DPR 24 novembre 1971 nr. 1199.

Com'è ben noto il rito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è previsto giuridicamente all'interno del DPR 24 novembre 1971 nr. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1972 nr. 13 e come rito disgiunto, alternativo e non concorrente con quello invece previsto nella giurisdizione amministrativa ordinaria, a sua volta regolato all'interno del Codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 7 luglio 2010 con legge nr. 156 che convertiva il precedente Decreto legislativo nr. 104 del 2 luglio 2010.

E' giuridicamente assodato che i due istituti non hanno alcun punto di contatto, nè formalmente e nè sostanzialmente, in quanto afferiscono a due sfere di tutele distinte e separate, con profili nettamente opposti di applicazione e sviluppo giuridico.

Soltanto in un caso i due istituti si trovano sinergicamente a interfacciarsi e precisamente in quello di trasposizione del ricorso straordinario per opposizione del controinteressato, così come previsto dall'art. 10 del DPR 24 novembre 1971 nr. 1199.

       In quel caso e solo in quel caso e soltanto se il collegio giudicante del TAR adito, non dal ricorrente attraverso la presentazione del ricorso al Capo dello Stato, ma del terzo controinteressato, che il ricorso è ammissibile in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, con un atto di trasposizione, viene incardinato all'interno del procedimento amministrativo e segue la sua cognizione e istruzione alla stessa stregua di un ricorso giurisdizionale.

Naturalmente se il collegio ne dovesse invece ritenere l'inammissibilità e che il ricorso straordinario al Capo dello Stato possa essere deciso in sede straordinaria, dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

Cristallizzate giuridicamente le fattispecie dei singoli procedimenti tutori e della loro specifica e indipendente sfera d'azione, si può serenamente passare a verificare la portata di questa separatezza all'interno di quello che è il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 nr. 115 e delle seguenti variazioni legislative intervenute, non ultima quella da cui risulta l'erronea interpretazione di una ultronea applicazione del CU alla materia regolata dal DPR 24 novembre 1971 nr. 1199 ad opera di parte della PA.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia(D.P.R. 115/2002) , sin dalla sua nascita ha disciplinato le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali e quindi, come risulta evidente per tabulas, tutti emolumenti non attribuibili a procedimenti extra-ordinem come quello per cui si può ricorrere straordinariamente, dopo un ricorso interno gerarchico, al Capo dello Stato.

E non poteva essere diversamente in considerazione che ogni tipo di tassa a carico del ricorso straordianrio al Capo dello Stato era già stata abolita, attraverso l'art. 57 della legge n. 342 del 21 novembre 2001 paradossalmente articolo non abrogato dal decreto legge 6 luglio 2011!

Proprio in tale ottica deve essere valutata la portata innovativa, ma ininfluente per la disciplina tutoria prevista dal DPR 24 novembre 1971 nr. 1199, se non per la parte di un eventuale trasposizione ad opera di controinteressato, dell'art. 37 comma 6 lettera a del D.lgs. 98/2011, che innovando formalmente proprio il titolo I del libro II del D.P.R. 30 Maggio 2002 nr. 115 e affermando che: " Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario", inquadra esattamente il campo di applicazione delle norme previste per l'attribuzione delle spese di giustizia, escludendo in maniera totale ogni eventuale applicazione delle stesse anche ad altri istituti o leggi tutorie dello Stato.

Ma ove ciò fosse ancora deviante, per un'esasperata e distorta interpetazione letterale della norma, giunge a conforto proprio la lettera s del prefato comma 6, il quale sgombra ogni dubbio sulla spazio applicativo della variazione normativa e precisamente: s) all'articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente: "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.".

Ora, soltanto con poca accortezza giuridica si potrebbe giungere a risultati interpretativi opposti a quelli voluti dal legislatore, che ha perfettamente, invece, inquadrato l'istituto, ne ha disciplinato la rinnovellazione e ne ha disposto l'applicazione ad attribuzioni giuridizionali invariate, tenendo fuori, laddove ci fosse stato una volontà diversa o altra interferenza distorsiva, qualsiasi possibilità di erronea introduzione di oneri per istituti distanti e estranei alla giurisdizione ordinaria, sia essa civile, amministrativa o tributaria.

In buona sostanza la richiesta di un'errata applicazione del CU è frutto soltanto di un grossolano, elementare e voluto errore di lettura del lessico giuridico normativo, peraltro del tutto chiaro proprio per il contesto che il legislatore ha voluto creare intervenendo specificatamente in materia e giurisdizione di consolidata comprensione ed esercizio.

Pertanto, al fine di derimere quei pochi dubbi che ancora si potessero eccepire, si afferma che il CU di 600,00 Euro, cui il legislatore ha inteso introdurrenella predetta normativa è quello che in ogni caso non sarebbe afferente al ricorso straordinario al Capo dello Stato, bensì al ricorso che potrebbe presentare il controinteressato davanti alla Segreteria del Tar competente, quando chiederebbe la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, peraltro già pendente davanti a quella Altissima Autorità.

Ci sarebbe da argomentare ancora che in ogni caso, in questo singolare ed unico istituto di trasposizione ordinamentale, il pagamento del CU non sarebbe onere di colui che ricorre al Capo dello Stato bensì a carico del controinteressato perchè dalla semplice lettura dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002, recante norme in materia di contributo unificato, si evince che: “la parte che per prima si costituisce in giudizio, (oppure) che deposita il ricorso introduttivo… è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”!

Si accalra così che la illecita richiesta di applicazione di un onere non richiesto dalla legge, in capo a tutele, all'inverso previste da normativa differente, generale e gratuita rispetto a quella ordinamentale, comporta una violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, perchè viene così a limitare il un naturale diritto alla difesa del cittadino.