Discussione:Patto di non concorrenza

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Buongiorno, vorrei gentilmente avere informazioni su un caso non specificato all'interno della voce: il patto di non concorrenza è valido anche in caso di dimissioni del lavoratore durante il periodo di prova? Esempio: - assunzione a tempo indeterminato - patto di non concorrenza inserito nella retribuzione mensile - periodo di prova di 6 mesi - dimissioni del lavoratore entro i 6 mesi (ovvero durante la prova)

L'azienda può rivalersi sul lavoratore se questi va a lavorare per la concorrenza?

Grazie

Buongiorno, segnalo quanto ho reperito a questo indirizzo: http://www.portaldiritto.com/il-patto-di-non-concorrenza.htm C'è una quasi totale coincidenza dei contenuti, che sono comunque di buon livello.


Viene riportata una affermazione che ritengo del tutto fuorviante nella voce,e precisamente "Il patto di non concorrenza non è applicabile in caso di dimissioni del lavoratore (Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 15 maggio 2007, n. 11104)." Questa è effettivamente una massima che deriva dalla sentenza, ma chi l'ha redatta secondo me non ha capito nulla. Infatti la sentenza di cui parliamo nega ad una azienda di potersi riservare la decisione se applicare il patto, e conseguentemente remunerarlo, all'atto delle dimissioni. Solo questo. L'affermazione invece riportata farebbe ritenere, del tutto erroneamente, che i patti di non concorrenza non siano MAI applicabili in caso di dimissioni del lavoratore. E' evidente che così non è, in quanto tale interpretazione renderebbe di fatto del tutto inapplicabile il patto. Prima di correggere la voce vorrei altre opinioni. Grazie e saluti,--Sandribus (msg) 15:29, 30 gen 2012 (CET) In assenza totale di altre opinioni, ho cancellato la frase sopra riportata, in quanto avrebbe indotto in errore la maggioranza dei lettori. --85.40.219.166 (msg) 14:38, 8 feb 2012 (CET)[rispondi]

paragrafo «Aziende con meno di 15 dipendenti»[modifica wikitesto]

Vorrei segnalare che qs paragrafo, dovrebbe essere rimosso. Non solo è del tutto inconferente con il contenuto della voce; riporta informazioni errate cone la cuoriosa affermazione per la quale nelle imprese con meno di quindici dipendenti di fatto esisterebbe libertà di licenziamento; ha frasi senza senso (letteralmente, non hanno senso in italiano) come quella secondo la quale l'obbligo di fedeltà sussiste in modo prevalente o esclusivo a carico del prestatore di lavoro, e perde il carattere di reciprocità; si rifersice a capoversi precedenti inesistenti; parla di una nullità (suppongo, del patto di non concorrenza) in caso di dimissioni del lavoratore, etc. etc. Se la dicesse un mio studente all'esame, lo boccerei sonoramente.

Vincenzo

Vincenzo, hai perfettamente ragione, sono d'accordo nel cancellare la voce.--Sandribus (msg) 15:35, 1 mar 2012 (CET)[rispondi]

Concordo. Sono venuto su questa pagina perché quella parte non ha alcun senso. Confonde l'assenza di tutela reale con la libertà di licenziare. Sarebbe come dire che siccome un reato non comporta la carcerazione, allora si è liberi di commetterlo. Tutto il paragrafo è scritto coi piedi, giuridicamente, e non cita alcuna fonte. --93.146.13.223 (msg) 16:21, 17 ago 2022 (CEST)[rispondi]
l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori notoriamente non vale nelle aziende che hanno meno di 15 dipendenti nelle quali la libertà di licenziamento sussiste. Eccome.
Tuttavia, è pur vero che l'insubordinazione e la negligenza contrattuale sono tipizzati fra le giuste cause del licenziamento soggettivo. L'obbligo di fedeltà è reciprocamente richiesto a datore e prestatore di lavoro. Col termine "negligenza" si intende la colpa grave, a maggior ragione il dolo giustifica l'immediata intimazione di un licenziamento ad nutum, ad esempio nel caso di furto.
Si pensi al reato di abuso di infromazione privilegiate, aggiotaggio o spionaggio industriale. Sono tutte situazioni nelle quali il dipendente potrebbe trarre profitto dl possesso di informazioni o dcoumenti riservati, posto che tale situazione non sia falsificata ad arte dal datore per chiedergli altre e diverse prestazioni, tenendo nel cassetto pronto all'uso un pesante dossier di rilevanza penale.