Discussione:Partenariato pubblico-privato

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Legge 166/2002[modifica wikitesto]

Rispetto al novellato disposto legislativo del 2016, la legge istitutiva del Private and Public Partnership (n. 166/2002 art. 19 c. 2-ter) era più vinclante nei confronti del concessionario privto e più favorevole ai cittadini. La concessione doveva essere funzionale all'erogazione di servizi di pubblica utilità, sebbene il privato non fosse chiamato a sostituirsi alla pubblica amministrazione in un rapporto diretto con i cittadini. La concessione aveva tendenzialmente ad oggetto l'erogazione (fornitura) di servizi di supporto a processi primari, nei quali il privato vedeva come suo unico cliente la pubblica amministrazion e che aloro volta erano invisibili e trsparenti per il cliente primario dlla PA, che è il cittadino.

Il trasferimento del rischio di impresa al privato e l'obbligatorietà di un corrispettivo prestabilito tendenzialmente evitavano il rischio della reivisione prezzo per incorporare extracosti non inizialmente preventivati e ritenuti nemmeno prevedibili nell'ambito dell'ordinaria operatività del servizio erogato. Quest'ultimo aspetto, la revisione dei termini contrattuali e dei prezzi, era tutt'altro che infrequente nei contratti di appalto.

Le differenze rispetto alla norma riscritta nel 2016 sono rilevanti e sono quindi state esplicitate nella voce.