Discussione:Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

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Possibilità di richiedere[modifica wikitesto]

Continuo a non capire il senso di questa frase: "La norma, tra le sue disposizioni, prevede che a partire dal 23 dicembre 2016 tutti i cittadini hanno la possibilità di richiedere senza motivazione alla pubblica amministrazione italiana documenti e atti in suo possesso". Per quel che ne so, tutto quello che non è vietato è grossomodo lecito, per esempio, credo che potrei benissimo chiedere a [@ Luigi923] se gentilmente mi presta un miliardo di euro (e ovviamente Luigi mi può rispondere di no, magari perchè non li possiede). Quindi non capisco perchè prima della legge io non potessi richiedere questi doumenti: inviavo una lettera in carta semplice all'amministrazione, presso la quale un solerte funzionario stracciava la mia richiesta (o magari la protocollava senza darvi alcun seguito). Quindi, se c'è una differenza, la differenza starebbe nell' obbligo dell'amministrazione a concedermi l'accesso ai documenti... Mi pare che questo andrebbe chiarito.

Faccio un esempio. Quando presi in giro un avvocato citandogli l'articolo del Codice Civile in cui si afferma che chiunque abbia effettuato un pagamento non dovuto può ripetere il pagamento, l'avvocato prese in giro me dicendo: guarda che, sì, puoi ripeterlo (cioè richiederlo indietro ;), ma non sono mica obbligati a restituirtelo: questo non lo dice l'articolo, sarebbero obbligati solo se ci fosse stato scritto esplicitamente.

A parte questo, e vagamente solo per sentito dire, mi sembra che le amministrazioni che non desiderino concedere l'accesso impogano alte commissioni di segreteria, o simili, per l'accesso agli atti. Allora, se la legge non specifica che l'accesso è gratuito, o che comunque vadano rimborsate esclusivamente le spese materiali necessarie (tipo le fotocopie), la legge risulta completamente vanificata. Se qualcuno può far chiarezza su questi aspetti, lo ringrazio. Insomma, mi pare che siamo ai livelli di "il biglietto del concerto costa solo 10 euro... ma la prevendita è obbligatoria e le spese di prevendita ammontano a 100 euro". --Pop Op 14:01, 13 ago 2019 (CEST)[rispondi]

Da quel che mi è sembrato di capire, l'innovazione principale, tra le altre, è che rispetto alla legge legge 7 agosto 1990, n. 241 non è più necessario che il richiedente sia portatore di un interesse, per il resto basta informarsi su siti e riviste specializzate e/o leggere il testo della norma. --Luigi923 (msg) 19:19, 13 ago 2019 (CEST)[rispondi]