Discussione:Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Equipollenze / Esercizio della professione infermieristica / Rango militare[modifica wikitesto]

L'ultima asserzione riguardante l'equipollenza del titolo di Infermiera volontaria non è propriamente corretta, risente in ogni modo dello storico pregiudizio che le I. V. hanno da parte di alcuni operatori professionali civili e militari.

In effetti il titolo militare di "infermiera volontaria" è, sin dalla nascita, equipollente al titolo civile di "infermiere generico", tuttavia in ambito militare esse svolgono, per legge, le stesse mansioni degli infermieri conosciuti come "professionali".

La legge legge 3 agosto 2009 n° 108 ha ratificato un dato di fatto: diverse norme regionali equiparono il titolo di "infermiere generico" (figura che può tuttora operare in ambito civile ma che è dichiarata "ad esaurimento") al titolo di Operatore Socio Sanitario Specializzato (seppure tale attività è di inferiore livello economico e giuridico).

Resta bene inteso nella predetta legge che in ambito dei servizi sanitari delle FF. AA. le Infermiere volontarie esercitano la professione infermieristica professionale.

Le infermiere volontarie della C.R.I. quando prestano servizio presso formazioni od enti militari ricoprono il rango di personale militare direttivo, in quanto in qualità di appartenenti ad un corpo ausiliario delle FF. AA. sono organizzate militarmente (come tutti gli altri corpi delle FF. AA.). Per approfondimenti è possibile confrontare il vigente REGOLAMENTO PER IL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (R. D. 12 maggio 1942, n. 918)

Svilupperò l'argomento, citando la normativa vigente. --= Vincenzo (msg) 14:04, 9 gen 2010 (CET)[rispondi]

Contributo non neutrale[modifica wikitesto]

Riporto di seguito un ulteriore contributo non neutrale [[1]] eliminato:

«Secondo questa legge un Infermiere laureato se sorpreso ad esercitare la professione sfornito di idonea iscrizione all'Albo professionale viene denunciato per esercizio abusivo di professione (art. 348 del Codice Penale). Quindi, dopo 3 o 5 anni di studio teorico e pratico, un infermiere laureato non può mettere le mani su un paziente se non dopo essersi iscritto all'Albo. Di contro, una crocerossina, in forza alla prima citata leggina scorciatoia, senza idoneo titolo e senza iscrizione all'Albo professionale (non possiede i requisiti per l'iscrizione), può erogare prestazioni infermieristiche. Questa è l'eccellenza italiana in materia di sanità! Si ricorda altresì che Il Regolamento (Regio decreto 12 maggio 1942, n. 9181) del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, pur essendo nei contenuti obsoleto, E' LEGGE DELLO STATO.»

Insomma, si confonde proprio questo spazio con un forum di discussione in cui rappresentare le proprie delusioni! --= Vincenzo (msg) 12:50, 16 gen 2010 (CET) E' il caso di tenere sott'occhio gli aggiornamenti di questa voce, già contiene diverse gravi inesattezze non neutrali --= Vincenzo (msg) 17:22, 16 gen 2010 (CET)[rispondi]

Rimozione template[modifica wikitesto]

H ampliato la voce, e riscritto le parti "controverse", che erano poste in maniera polemica e pov. Non ho cancellato alcun contenuto, ma ridimensionato il tutto al contenuto che deve avere nella voce. Pertanto rimuovo i template apposti. --Marcordb (msg) 15:49, 22 mar 2010 (CET)[rispondi]

mi sembra un ottimo lavoro, lo leggerò con attenzione.
La norma che consente l'esercizio della professione infermieristica non è una novità, le crocerossine in ambito militare hanno sempre svolto tale professione ai sensi delle disposizioni legislativi che ne regolano l'attività (si parla di regio decreti tuttora vigenti).

prestazioni sanitarie[modifica wikitesto]

Far parte dei "servizi sanitari" non fa diventare automaticamente "sanitari": i portantini pur facendo parte di una struttura sanitaria non sono dei sanitari. Premesso che le prestazioni sanitarie possono essere erogate da personale sanitario (medici, infermieri, farmacisti, ostetriche, etc), si può affermare senza ombra di dubbio quanto segue: le crocerossine non possono essere annoverate tra gli "esercenti una professione sanitaria" poichè non ne hanno nè i requisiti formativi nè quelli legali e considerato che sono equiparate agli osss, che a loro volta vengono inquadrati nel ruolo tecnico (non sanitario) delle strutture sanitarie, risulta altamente fuorviante asserire che le crocerossine possano in qualche modo erogare delle prestazioni sanitarie.

Collegamenti esterni interrotti[modifica wikitesto]

Una procedura automatica ha modificato uno o più collegamenti esterni ritenuti interrotti:

In caso di problemi vedere le FAQ.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 02:27, 11 ago 2021 (CEST)[rispondi]