Discussione:Associazione per delinquere

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Ciao, la struttura dello scritto andava piuttosto bene e così ho pensato di ampliarne solo i singoli contenuti. Controlla i cambiamenti e noterai che in fondo non ho modificato quasi niente dello scritto originario se non nel senso di un arricchimento e di una chiarificazione dei concetti base da te già correttamente espressi, con qualche leggera precisazione riguardo alle varie posizioni dottrinarie e giurisprudenziali (in realtà, quest'ultimo punto meriterebbe qualche precisazione fatta con i canoni tipici delle citazioni, ma sperò che qualcuno un giorno vorrà porvi rimedio). Ho inserito un link alla pagina del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) in modo tale che si facciano le dovute differenze, nell'attesa che qualcuno voglia dare una trattazione più completa anche a quella fattispecie. Una perplessità permaneva riguardo all'affermazione secondo la quale la norma prevederebbe due ipotesi distinte di reato mentre, in realtà, essa prevede notoriamente un'unica figura criminosa e diversi aumenti di pena a seconda dei ruoli ricoperti dai membri dell'associazione. Dico questo perchè il nostro legislatore penale del '30, nel disciplinare il concorso di persone nel reato, ha aderito al modello unitario della cd. tipizzazione causale, basato sull'efficienza causale delle singole condotte partecipatorie, abbandonando il vecchio modello della tipizzazione autonoma delle diverse forme di partecipazione, che le distingueva invece in funzione dei ruoli assunti rispettivamente dai singoli compartecipi (ad es. autore, determinatore, istigatore, complice), perchè ciò avrebbe significato sbilanciare nuovamente l'asse del diritto penale verso il terreno pericoloso delle varie forme della colpevolezza d'autore. In altri termini, ciò che conta ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è che tre o più persone si siano associate allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti e gli aumenti di pena operano solo in funzione dell'efficienza causale delle singole condotte di partecipazione nel senso che sicuramente la condotta di ciascun componente dell'associazione ha un peso diverso all'interno della stessa. In verità anche nella struttura ho fatto una piccola modifica ma solo nel senso che, come potrai constatare, ho invertito l'ordine di due titoli ponendo prima quello sulla consumazione e dopo quello sull'elemento soggettivo del reato; ho fatto ciò in quanto, come ben saprai, nella manualistica contemporanea come in quella più datata vi è prima la trattazione della materialità dell'illecito e poi quella della soggettualità dello stesso e questo avviene perchè il nostro è un moderno diritto penale del fatto, che esclude la rilevanza penale dei meri propositi criminosi che non si traducano "...in atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto" (art. 56 co. 1 c.p.), sebbene anche nel nostro codice penale vi sia una lieve apertura verso il putativo, come avviene per le "...circostanze che escludono la pena..." che l'agente per errore ritenga esistenti (art. 59 co. 4 c.p.). Ad ogni modo, per qualsiasi obiezione costruttiva non esitare a contattarmi.--MicheleColuccelli (msg) 17:16, 6 mar 2009 (CET)michelecoluccelli[rispondi]

Scusate, ma che significa "...la stabilità dell'accordo, ossia cane l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare ..." Chi ne capisce, può correggere mettendo la parola giusta (forse "creare"?) al posto del nostro "amico canino"??? Grazie per la collaborazione. --Sandrocozzi (msg) 16:21, 15 mar 2017 (CET)[rispondi]