Confronto (ordinamento civile italiano)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Il confronto, nell'ordinamento civile italiano, è regolato dall'articolo 254 del codice di procedura civile, collocato nella sezione III (Dell'istruzione probatoria) del capo II (Dell'istruzione della causa) del titolo I (Del procedimento davanti al tribunale) del libro I (Del processo di cognizione).

Disciplina[modifica | modifica wikitesto]

«Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.»

La valutazione rispetto all'opportunità di procedere a confronto tra testimoni è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Il giudice istruttore dispone il confronto mediante ordinanza di natura istruttoria (art. 245 c.p.c.).

Il confronto costituisce una semplice modalità di assunzione della testimonianza e non un autonomo mezzo di prova, come invece accade nel processo penale.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]