Contratto atipico

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Contratti atipici , detti anche contratti innominati. Con tale termine si intendono quei contratti non espressamente disciplinati dal diritto ma creati ad hoc dalle parti. Essi sono costituiti, il più delle volte, da elementi di diversi contratti tipici (contratti misti) oppure essere del tutto indipendenti da essi. Ciò vale in particolare per alcuni tipi contrattuali resi necessari dal recente sviluppo dell'attività economica come ad esempio, il leasing, il franchising, i contratti di sale-and-lease-back, con i quali una parte cede un bene in proprietà a una società di leasing , dalle quale ottiene poi il godimento del bene stesso in leasing.

L'articolo 1322 del codice civile regola questa tipologia di contratti: Pur se non previsti nè disciplinati dalla legge, essi sono ammessi purchè leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Quanto alla loro disciplina occorre valutare nel caso concreto, se e in che misura le norme di singoli tipi contrattuali e di diversi contratti possano essere applicate alla fattispecie esaminata. Anche i contratti atipici devono soddisfare i requisiti essenziali del contratto, a pena di nullità. L'esistenza di contratti atipici (anche detti "innominati") sancisce uno dei principi base del nostro ordinamento civile, ossia quello della autonomia contrattuale.