Utente:Kenaz1861/Sandbox

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Questa è la mia sandbox. --Kenaz1861 (msg) 11:59, 30 gen 2011 (CET)

Il Tribunale dei ministri è un organo della magistratura ordinaria competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

La legge costituzionale 16 gennaio 1989 numero 1, ha modificato – tra gli altri – l'art. 96 Costituzione: “Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.”

Tale legge disciplina la composizione e la funzione del giudice, comunemente detto Tribunale dei ministri, che deve giudicare dei reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Competenza e composizione[modifica | modifica wikitesto]

Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione fino alla definizione del procedimento.

Procedimento[modifica | modifica wikitesto]

I rapporti, i referti e le denunzie per i reati cosiddetti ministeriali sono trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio, il quale, senza compiere nessun tipo di indagine, deve entro quindici giorni, trasmettere gli atti al giudice e dare immediata comunicazione ai soggetti interessati affinché questi possano presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Una volta ricevuti gli atti il giudice entro novanta giorni compie le indagini preliminari e sente il pubblico ministero; se non procede per l'archiviazione (nel qual caso il decreto non è impugnabile), trasmette tutti gli atti ed una relazione motivata al Procuratore della Repubblica, il quale seguirà la procedura stabilita dall'art. 5 della citata legge, per l'autorizzazione a procedere. Questa può essere negata solo se insindacabilmente viene reputato dall'organo competente che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura”. Per le impugnazioni si seguono le norme del codice di procedura penale.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

[[Categoria:Diritto costituzionale]] [[Categoria:Procedure giudiziarie]] [[Categoria:Pubblica amministrazione]]