Utente:Veronicafyves5/Sandbox3

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GAAR ITALIANA

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Con riguardo all’Italia nel 2015, il legislatore interno ha recepito il testo della Direttiva 2015/121/UE novellando lo Statuto dei diritti del contribuente con l’introduzione dell’art. 10-bis e per questo ha ritenuto di non doversi adeguare nuovamente alle previsioni del 2016 di cui all’art. 6 ATAD 1, come chiarito nella relazione illustrativa al decreto legislativo 142 del 2018. Diversi orientamenti dottrinali si sono interrogati sulla ragionevolezza di questa scelta, domandandosi se sia corretto ritenere sovrapponibili l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente e l’art. 6 ATAD 1. Per lo statuto dei diritti del contribuente, configurano abuso del diritto, e quindi non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, quelle operazioni “prive di sostanza economica” che “pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. Su un piano formale, la prima differenza degna di nota è relativa al concetto di “genuinità”, presente a livello europeo e assente nella disciplina interna, dove si parla invece di “sostanza economica”. Questo contrasto terminologico potrebbe portare l’interprete a pensare che ci sia differenza anche sul piano sostanziale. La “sostanza economica”, rispondendo all’esigenza di verificare la coerenza tra le forme impiegate dal contribuente e gli obiettivi da raggiungere, trova esplicazione sul piano oggettivo, mentre l’art. 6 ATAD 1, riconoscendo come “non genuine” tutte quelle costrizioni poste in essere “per valide ragioni commerciali”, sottolinea la necessità di indentificare i motivi per i quali l’operazione è stata portata a termine introducendo così un elemento di soggettività all’aspetto meramente oggettivo. La dottrina maggioritaria risolve la divergenza sussumendo entro la GAAR tutti quei casi in cui il risultato economico è conseguito attraverso mezzi legali sproporzionati e percorsi che non rispecchiano le ragioni commerciali perseguite: così facendo si va oltre alla mera volontà del contribuente e si rende la posizione unionale più oggettiva, quindi sovrapponibile rispetto a quanto disciplinato dall’art. 10-bis dello Statuto. È bene sottolineare ancora che una parte autorevole della dottrina ha specificato che la GAAR di ATAD 1, definendo “non genuina” un’operazione che “non rispecchia la realtà economica”, comprende sia le situazioni abusive, contrastate dallo stesso art. 10-bis dello Statuto del contribuente, sia quelle simulate, che richiedono, invece, la condotta fraudolenta del contribuente e sfociano nell’ambito della frode fiscale, escluso dal 10-bis. Nonostante l’art. 6 ATAD 1, da questo punto di vista, abbia un raggio di applicazione maggiore, l’Unione Europea ha comunque lasciato al legislatore nazionale la possibilità di regolare distintamente quei comportamenti abusivi che volutamente non rispettano la realtà economica rispetto a quelli apparenti e simulati. Così ha fatto l’ordinamento italiano che ha assoggettato al regime dell’art. 10-bis soltanto quelle operazioni illecite prive di sostanza economica poste in essere, volutamente, ai fini di ottenere un indebito vantaggio fiscale, mentre se si è in presenza di un’operazione priva di sostanza economica apparente, frutto di una macchinazione fraudolenta, la normativa da applicare è quella dettata dagli artt. 1, lett. g-bis e 3 del D.lgs. n. 4/2000 integrati dal D.lgs. n. 158/2015 concernete le operazioni simulate di evasione .