Utente:Tegolaarrogante23/Sandbox

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Consenso e rifiuto trattamenti[modifica | modifica wikitesto]

Legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento in Italia[modifica | modifica wikitesto]

L'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219,[1] in vigore dal 31 gennaio 2018, riguarda il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)[2] in ambito sanitario. La legge si basa sui principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,[3] tutelando il diritto alla vita, salute, dignità e autodeterminazione della persona. Il consenso informato, fondamentale per la relazione tra paziente e medico, deve essere libero, informato e documentato. Può essere espresso in forma scritta, attraverso videoregistrazioni o dispositivi di comunicazione per persone con disabilità, ed è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La persona ha il diritto di rivedere le proprie decisioni in qualsiasi momento, e il rifiuto o la rinuncia riguardano tutti gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari. Il medico, in caso di rinuncia o rifiuto di trattamenti necessari alla sopravvivenza, deve informare il paziente e, se acconsente, i familiari, sulle conseguenze e alternative, promuovendo il sostegno psicologico. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente e non è responsabile civilmente o penalmente in caso di rifiuto. Nelle emergenze, la cura è assicurata nel rispetto della volontà del paziente, se possibile.

La legge[1] affronta anche il tema della terapia del dolore e della sedazione palliativa profonda, garantendo un'adeguata terapia del dolore e vietando l'ostinazione ragionevole nelle cure. Nei casi di prognosi infausta, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua con il consenso del paziente. Per i minori o incapaci, il consenso informato è espresso dai genitori o tutori, considerando la volontà del minore. Le persone inabilitate possono esprimere personalmente il consenso, e sono previste disposizione specifiche per coloro che hanno un amministratore di sostegno.

La legge[1] introduce le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT),[2] conosciute come "testamento biologico", permettendo alle persone di esprimere le proprie volontà in merito alle cure in situazioni future. L'articolo 5[1] tratta della pianificazione condivisa delle cure in casi di patologie croniche e invalidanti. Infine, il Ministero della Salute presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'applicazione della legge, con informazioni fornite dalle regioni.

  1. ^ a b c d LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219, su gazzettaufficiale.it, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. URL consultato il 12 aprile 2024.
  2. ^ a b Legge sul consenso informato e sulle DAT, su salute.gov.it, Ministero della Salute. URL consultato il 12 aprile 2024.
  3. ^ carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (PDF), su europarl.europa.eu, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. URL consultato il 12 aprile 2024.