Utente:Riki3012/Sandbox

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Consenso e rifiuto trattamenti[modifica | modifica wikitesto]

Fine vita[modifica | modifica wikitesto]

L'orizzonte legale e giurisprudenziale sul fine vita nello stato italiano,ècaratterizzzato da tante leggi che si intrecciano tra loro, influenzate da decisioni giudiziarie. Nella raccolta dei principali materiali normativi, tecnico scientifici sui temi del fine vita nell'ordinamento giuridico Italiano, la principale è la legge n.219 del 2017 che regola il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento ; questa legge venne approvata il 14 dicembre 2017 e sancisce il diritto umano alla salute, alla dignità personale e all'autodeterminazione, sancisce anche che nessun trattamento medico possa essere iniziato o continuato se non si ottiene prima il libero consenso del paziente. Oltre alle normative sancite da questa legge , ci sono un altra serie di fonti che determinano il quadro normativo italiano, come ad esempio la Costituzione, le leggi istitutive del servizio sanitario nazionale,la legge riguardante le dipendenze e anche il codice penale.[1] Strumenti come ad esempio la carta dei diritti dell'Unione Europea, al convenzione di Oviedo e anche il patto internazionale sui diritti politici e civili, integrano a livello sovranazionale il quadro normativo italiano. La convenzione di Oviedo costituisce il primo trattato internazionale vincolante progettato per la preservazione della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà attraverso una seria di principi e proibizioni contro l'abuso dei progressi medici e biologici.[2][3]

Grazie a casi emblematici la giurisprudenza italiana, casi come quelli di Eluana Englaro,walter Piddu e Piergiorgio Welby ne hanno definito i criteri. Ad esempio nel caso Englaro, la corte stabilì che in condizioni quali l'irreversibilità dello stato vegetativo e l'esplicita volontà di interruzione del paziente il trattamento poteva essere interrotto.[4] Mentre nel caso di Piergiorgio Welby, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato che non si dovesse procedere col processo nei confronti del dottor.Riccio in quanto nell'articolo 51 la legislazione prevede la non punibilità per il medico che adempie al dovere di dare seguito alle richieste del malato, compresa quella di rifiutare le terapie sancita dall'articolo 32 della Costituzione.[5] Infine nel caso Walter Pirdu, l'arbitro del tribunale di Cagliari ha consentito l'interruzione del trattamento di sostegno alla vita tramite il cessamento della respirazione artificiale, previa sedazione e il consenso dello stesso Walter o del curatore a carico tra i suoi famigliari in caso di incapacità del paziente.

Il caso Englaro[modifica | modifica wikitesto]

Il caso di Eluana Englaro riguarda una ragazza che ebbe un incidente nel 1992 e lei rimase in un coma irreversibile, nel 2008 suo padre, Beppino Englaro, venne autorizzato dalla corte d'appello di Milano a interrompere il processo di nutrizione e idratazione. Questa scelta suscitò numerose polemiche sia politiche che giuridiche, quindi il governo cercò di intervenire con un decreto legge che impedisse la sospensione del trattamento.

Tuttavia, il presidente della repubblica si rifiutò di firmare il decreto, il caso in questione ha sollevato importanti dibattiti sulla sacralità della vita umana e il diritto dei pazienti di determinare il proprio trattamento medico. Una volta morta Eluana nel febbraio del 2009, il progetto venne abbandonato e il dibattito sulla questione del fine vita rimandato.Sul fronte medico Eluana è stata coinvolta in un grave incidente e rimase in un coma persistente, aveva una respirazione stabile ma non era minimamente cosciente e consenziente a nulla. Un anno dopo l'accaduto le venne diagnosticata la degenerazione irreversibile della corteccia superiore.

Da un punto di vista legale, il padre di Eluana venne nominato tutore legale, nel 1999, il tribunale di Lecco respinse la richiesta di interruzione alla cure, fino al 2007 quando la grande camera ribaltò la decisione, dicendo che la volontà della paziente e la irreversibilità del suo stato vegetativo devono essere chiaramente provate prima di interrompere il mantenimento in vita.[6][7]

Sotto l'aspetto etico, il caso ha sollevato numerosi dibattiti legati al potere del diretto interessato o un suo tutore di decisione sull'interruzione delle cure necessarie al mantenimento in vita, e di concezione della qualità della vita contrapponendosi a coloro che le danno un valore intrinseco. Dando anche un rilievo politico alla questione, polemiche legate alla separazione dei poteri, sul coinvolgimento diretto del governo e sui diritti costituzionali dei cittadini.[8] Infine sul fronte legislativo dopo un insieme di battaglie giudiziarie, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto del paziente a rifiutare le cure mediche e la battaglia legale si concluse quindi nel 2009 con la morte di Eluana.[9]

  1. ^ interruzione trattamenti di mantenimento in vita, su biodiritto.org.
  2. ^ Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PDF), su biodiritto.org.
  3. ^ Consiglio europeo diritti biomedici, su unipd-centrodirittiumani.it.
  4. ^ dibattito fine vita, su ilsole24ore.com.
  5. ^ processo dottor Riccio, su it.wikipedia.org.
  6. ^ convenzione di Oviedo, su unipd-centrodirittiumani.it, www.unipd. URL consultato il 12 aprile 2024.
  7. ^ Beppino Englaro sentenza, su milano.repubblica.it.
  8. ^ dibattito etico, su ilfoglio.it.
  9. ^ sentenza suprema Corte di Cassazione (PDF), su tribunale.brescia.it.