Utente:Mauropili/Sandbox

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creazione pagina https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_regionali_in_Sardegna_del_2019

Elezioni regionali in Sardegna del 2019[modifica | modifica wikitesto]

Riferimenti normativi[modifica | modifica wikitesto]

Le elezioni in Sardegna sono normate da:

  • l'art.3 della legge 108 del 1968 che stabilisce le modalità di chiamata alle urne nelle regioni, siano esse a statuto ordinario che speciale;
  • la Legge Regionale Statutaria sarda, la numero 1 del 12 novembre 2013

Data delle elezioni[modifica | modifica wikitesto]

Le elezioni regionali in Sardegna del 2019 si potranno tenere in una data compresa tra il 20 gennaio e il 24 febbraio.

Tale intervallo di date è il risultato di quanto previsto dall'art.3 della legge 108/1968, secondo il quale le elezioni “potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma”, ovvero 5 anni dalla data delle precedenti elezioni.

Essendosi tenute il 16 febbraio 2014 le elezioni regionali precedenti in Sardegna, la quarta domenica precedente cade il 20 gennaio 2019, primo giorno utile per l’eventuale apertura delle urne, la quale non può essere protratta per più di due domeniche rispetto alla scadenza del quinquennio.

Come previsto dall’art.3 l’ufficialità della data avverrà con la pubblicazione del decreto del commissario del Governo “emanato di intesa con i presidenti delle Corti d’appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i Comuni della regione”.

45 giorni prima della data del voto verrà sciolto il Consiglio regionale in carica, che potrà riunirsi solo in casi urgenti, e inizierà la campagna elettorale.

Numero di consiglieri eletti[modifica | modifica wikitesto]

Verranno eletti al Consiglio Regionale 60 consiglieri (erano 80 fino alla legislatura 2009-2014), il candidato-presidente vincitore più 59 consiglieri per le 8 circoscrizioni elettorali corrispondenti alle vecchie province, così distribuiti:

  • 20 Cagliari
  • 12 Sassari
  • 6 Nuoro
  • 6 Oristano
  • 6 Gallura
  • 4 Sulcis
  • 3 Medio Campidano
  • 2 Ogliastra

Viene eletto candidato-presidente vincitore e il primo degli sconfitti

Ogni lista dovrà essere composta un numero uguale di femmine e di maschi, secondo quanto stabilito dalla doppia preferenza di genere e obbligo della lista paritaria introdotta il 21 novembre 2017 nella legge statutaria 1.

Gli eletti corrispondono al numero dei candidati nelle rispettive liste, tranne nel caso del Medio Campidano essendo dispari il numero di eletti saranno presenti quattro candidati, per soddisfare il requisito di parità tra candidate femmine e maschi.

Ciascun elettore può esprimere due voti, scegliendo all’interno di una stessa lista un uomo e una donna, si  tratta di una facoltà e non di un vincolo.

Le coalizioni devono raggiungere almeno il 10 per cento, i partiti singoli 5 per cento.