Utente:Martina Del Grippo/Sandbox

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La commissione di bilancio dopo aver esaminato il precedente disegno di legge, ne propone una sorta di rielaborazione, divenuta poi legge il 23 dicembre 2017. L'emendamento in questione è composto principalmente di tre sezioni: la prima invita chi acquista delle prestazioni digitali a segnalarlo all'Agenzia delle entrate; la seconda tenta una sorta di revisione al concetto di stabile organizzazione; ed infine con la terza viene introdotta un'imposta sulle attività digitali dematerializzate. La legge di bilancio del 2018 prevede l'introduzione di un'imposta sulle transazioni digitali riferite a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici, con l'intento di tassare le multinazionali che pur operando nel territorio non pagano le tasse. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione soggettiva viene disposto che questa imposta si applichi "nei confronti del soggetto prestatore residente o non residente che effettua prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, e solo se il soggetto ha effettuato nel corso di un anno solare un numero di transazioni digitali superiore alle 3.000 unità”. L'imposta è in questa sede quella proposta dalla Commissione Europea, con un'aliquota del 3% applicata al corrispettivo che si ottiene dalla transazione digitale.

Nel 2019, non essendo stato raggiunto l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale delle transazioni online, l'Italia interviene nuovamente in materia proponendo un'imposta sui servizi digitali. Qui i soggetti passivi individuati sono le persone fisiche e giuridiche che forniscono determinati servizi digitali, e vengono considerati idonei quando possiedono determinati requisiti dimensionali, tra cui: l’ammontare di ricavi complessivi superiore a 750.000.000 di euro e l’ammontare di ricavi derivanti dalla vendita di servizi digitali che sia superiore a 5.500.000 di euro.

La legge di bilancio del 2020 modifica la disciplina precedente apportando nuove procedure in ambito applicativo e fornendo gli opportuni chiarimenti circa i servizi che sono esclusi dall'imposta. Questa web tax è entrata immediatamente in vigore a partire dal 1 Gennaio 2020, ma è ritenuta "provvisoria", in quanto sarà abolita nel momento in cui entreranno in vigore accordi a livello internazionale, che quindi la sostituiranno. I soggetti destinatari in questo caso sono gli esercenti attività d'impresa che nel corso dell'anno solare abbiano avuto un ammontare complessivo dei ricavi di almeno 750.000.000 di euro, e i i ricavi colpiti sono quelli ottenuti mediante la prestazione di servizi resi tramite un'interfaccia digitale. Un ulteriore requisito qui richiesto per la tassabilità è la c.d "Italianità" della transazione digitale: l'utente che usufruisce del servizio dovrà infatti trovarsi sul territorio italiano.