Utente:MNardon/Sandbox

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”




CORTE COSTITUZIONALE

[modifica | modifica wikitesto]

CHIEDONO:

I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili», limitatamente alla parte in cui prevede che l’imputazione dei redditi ai soci avviene «indipendentemente dalla percezione».[1]


Riprendendo l'articolo 53 della Costituzione il socio delle società di persone, ove non sia percettore di reddito da partecipazione, verrebbe ugualmente assoggettato all’IRPEF, in aperto contrasto con il principio di capacità contributiva.


Nelle società di capitale, la difesa erariale ritiene erroneo il presupposto interpretativo dei debitori secondo cui il meccanismo di tassazione “per trasparenza” si porrebbe in contrasto con l’art 53 Cost. perchè l’imposizione dei soggetti collettivi consente in astratto due opzioni:

  1. considerare una distinta autonoma manifestazione di attitudine alla contribuzioneì
  2. considerare come unico centro di imposizione il soggetto collettivo o le persone fisiche a questo partecipanti».

le scelte del legislatore sarebbero coerenti con il principio di capacità contributiva e ciò troverebbe conferma tramite un'analisi svolta in parallelo tra diritto tributario e diritto commerciale

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 2020.

  1. ^ Sentenza 201/2020, su cortecostituzionale.it. URL consultato l'8 marzo 2022.