Utente:Ilgiurista digitale/Sandbox

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La Procedura Europea per le controversie di modesta entità.

Si tratta di una procedura giudiziale, alternativa a quelle ordinarie operanti in ciascun Stato Membro, che è stata istituita nel 2007 dall’Unione Europea per agevolare l’accesso dei cittadini europei alla giustizia e per aiutarli a districarsi nelle controversie transfrontaliere. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, istituito con Regolamento (CE) n. 861/2007 (modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2421) si applica alle cause civili e commerciali (con alcune eccezioni) il cui valore non supera i 5.000 euro (esclusi interessi, diritti e spese) e che abbiano natura transfrontaliera. Sono definiti transfrontalieri i contenziosi in cui almeno una delle parti coinvolte ha domicilio o residenza abituale in uno Stato Membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.

Funzionamento della procedura.

Si svolge secondo una procedura semplificata che ne limita la durata (l’organo giurisdizionale ha tempo un mese per prendere la decisione da quando tutti gli elementi utili siano stati raccolti e messi a sua disposizione), abbatte i costi (grazie all’uso delle moderne tecnologie di comunicazione) e non richiede alle parti di sottoporre valutazioni giuridiche della controversia. Ne consegue che per l’intera fase della procedura non è necessario essere assistiti da un avvocato. Il procedimento si svolge prevalentemente in forma scritta (a meno che il giudice non ritenga necessaria l’udienza) e in base a moduli standard (allegati al Regolamento (CE) n. 861/2007). Per avviare la procedura l’attore (il soggetto che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto), compila il modulo di domanda (modulo standard A) disponibile presso gli organi giurisdizionali ove è possibile avviare il procedimento e sugli appositi siti web nazionali. Il modulo deve essere compilato in una delle lingue accettate dall’organo giudiziario davanti al quale incardina il procedimento e a questi lo presenta, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, consegnandolo direttamente o tramite servizi postali o altri mezzi di comunicazione (fax, posta elettronica) se accettati dallo Stato Membro dell’organo adito. Le informazioni relative alle lingue e ai mezzi di comunicazione accettati dall’organogiurisdizionale competente sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica nella sezione “Agire in giudizio”. Il giudice, se ritiene la domanda fondata e ammissibile, compila la parte I del modulo di replica (modulo standard C) e lo notifica, insieme al fascicolo presentato dall’attore, al convenuto (il soggetto contro cui è proposta l’azione giudiziaria) entro 14 giorni dalla data di ricevimento del modulo di domanda. Il convenuto può predisporre la propria difesa compilando la parte II del modulo di replica ricevuto e provvede, entro 30 giorni dalla notifica, a ritrasmetterlo al giudice insieme ai documenti giustificativi, ove opportuno. La sentenza è emessa entro 30 giorni da quando il giudice ha acquisito tutte le informazioni necessarie ai fini del decidere e, corredata, su istanza di parte, del certificato di esecuzione (modulo standard D) è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato Membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (il c.d. exequatur).

Articolazione della Procedura Europea per le controversie di modesta entità in Italia.

Il giudice competente a decidere nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è il Giudice di Pace salvi i casi di competenza esclusiva per materia che la legge affida al Tribunale ordinario. I moduli di domanda, compilati in italiano, possono essere presentati personalmente o spediti per posta, a meno che non si tratti di una causa di competenza del tribunale ordinario. In questo caso è ammesso il deposito telematico, ma solo per il tramite di un avvocato. Per quanto riguarda le spese di giudizio, è richiesto il pagamento del contributo unificato di 43 Euro per le cause di valore fino a 1.100 Euro e di 98 Euro per le cause di valore superiore a 1.100 e fino a 5.000 Euro. Tale contributo può essere pagato presso gli uffici postali, le banche con il modello F23 o i rivenditori di valori bollati. Per le cause che eccedono il valore di 1.033 Euro, in aggiunta al contributo unificato, è dovuto anche il pagamento di 27 Euro a titolo di anticipazione forfettaria delle spese di giudizio (rimborso anticipato dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per la notifica).

Assistenza per la Procedura.

A 10 anni dalla introduzione del Regolamento (CE) sulla Procedura Europea, la Commissione Europea ha inteso verificare lo stato di efficienza ed implementazione pratica della Procedura mediante questionari ed interviste su tutto il territorio dell'Unione Europea. Ne sono roaultate alcune criticità di rilievo, di fatti ostative alla pratica applicazione della procedura da parte del comune cittadino europeo. Di fatti, la criticità di maggiore rilievo attiene alla difficoltà nel comprendere la Procefura nella sua totalità:

- quando sia applicabile e quando la controversia di specie non può essere risolta mediante la Procedura ex Regolamento (CE) n. 861/2007;

- quale sia l'Autoritá Giudiziaria competente cui inoltrare il modulo di domanda A ed in che lingua redigerlo ai fini della sua ammissibilità;

- come inviare il modulo di domanda è le eventuali prove documentali da allegare (mediante pec, raccomandata);

- quali siano i costi reali della procedura.

Per questo motivo nel Settembre 2018, si è dato avvio al Progetto SCAN - Small Claims Analysis Net nell'ambito del Justice Programme della Commissione Europea.

SCAN è un Consorzio di nove partner ( Università della Lubiana, Università di Vilnius, Union des Avocats européens, Hèc Paris, Università Luiss Guido Carli, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Adiconsum, Università degli Studi di Napoli Federico II) coordinati dal Professore Francesco Romeo, Docente di Logica ed Informatica Giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza - https://www.unina.it

Lo scopo principale di SCAN è quello di rendere più semplice la comprensione della Procedura Europea per le controversie di modesta entità operando su due piani:

1) mediante il sito web www.scanproject.eu, vuole offrire informazioni utili al cittadino sulla Procedura e le fornirgli risposta alle domande più frequenti sulla stessa ;

2) mediante una guida interattiva, la c.d. Piattaforma ESCP ( dall'inglese European Small Claims Procedure), guidare il cittadino a comprendere l'applicabilità o meno della procedura al proprio caso, la Corte competente e la lingua da utilizzare per compilare il Modulo (disponibile sul Portale della Giustizia Europea), i costi della procedura.

Attraverso il sito web e la Piattaforma ESCP, SCAN realizzerà un network di riferimento sulla materia delle controversie transfrontaliere di modesta entità nell'ambito dell'Unione Europea.