Utente:Il Tuchino/Sandbox/Appunti enologici

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recioto di soave http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda_denom.php?t=dsc&q=1056



MONTECUCCO SANGIOVESE[modifica | modifica wikitesto]

Approvata come DOC DM 30.07.98 G.U. 185 - 10.08.98 Approvato come DOCG DM 09.09.2011 G.U. 221 – 22.09.2011 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP


(Base ampelografica) Sangiovese: minimo 90%. massimo del 10%, le uve a bacca rossa, con l’esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico


(Norme per la viticoltura)

4.3 È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso. 4.4 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 7 tonnellate.

(Norme per la vinificazione) 5.1 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito DEI COMuni

5.2 L’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito della provincia di Grosseto.

5.4 È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

5.5 La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno e di quattro mesi di affinamento in bottiglia. 5.7 Il vino con la menzione riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di trenta mesi, di cui ventiquattro mesi incontenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

(Caratteristiche al consumo)

“Montecucco Sangiovese”: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

“Montecucco Sangiovese” con la menzione riserva: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

(Etichettatura, designazione e presentazione)

può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna”

7.3 È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell’Allegato A, nonché alle fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato

7.4 Per tutte le tipologie è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

(Confezionamento) 8.1 esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore a 6 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Partendo dalle epoche più lontane si può sicuramente affermare come la presenza della viticoltura nel territorio del Montecucco risalga quantomeno all’epoca etrusca, come testimoniano alcuni reperti rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali annotiamo, oltre al vasellame, anche i tradizionali pithoi, recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi, i quali venivano interrati fino all’orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato, che poi fermentava. La successiva dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i documenti conservati presso gli archivi monastici, a confermare la diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie. In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente, “concessioni di terre in zone a vocazione viticola”. In certi casi, come a Castel del Piano nel Cinquecento, l’attività viticola poteva, in parte o completamente, sostituirsi al salario in moneta (Statuti di Castel del Piano), mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per il sostentamento delle popolazioni che vivevano del lavoro dei campi e del bosco (Piccinni, 1988). Nella relazione del Dr. Alfonso Ademollo all’inchiesta parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente in evidenza le qualità dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole del territorio della provincia di Grosseto.

Già prima del 1900 i vini prodotti nel comune di Castel del Piano erano conosciuti, come si evince dai risultati delle analisi chimiche effettuate presso l’Istituto di Chimica Agraria dell’Università di Pisa (1895). Più in particolare per la produzione di uno di questi vini rossi concorrevano “Brunello”, “Tintura di Spagna” ed altre uve bianche. Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del secolo scorso indicano alcune località famose perché capaci di dare un vino di più elevata qualità, come la vigna di Campo Rombolo, le vigne del Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli et al. 2006).

cioè Guyot semplice o doppio, e cordone speronato,


Si può affermare come nel corso dei secoli, la coltivazione della vite abbia sempre costituito un’attività primaria nell’ambito dell’economia agricola del territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi monasteriali e Statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte legame esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziate; legame che oggi trova la propria testimonianza nelle cantine, talune addirittura scavate nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della zona oppure nelle Sagre o nelle Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo secolo).


PER COMPILARE[modifica | modifica wikitesto]

Bandiera dell'Italia Italia
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Decreto del
Regolamenta le seguenti tipologie:

Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Zona di produzione[modifica | modifica wikitesto]

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Tecniche di produzione[modifica | modifica wikitesto]

Disciplinare[modifica | modifica wikitesto]

Tipologie[modifica | modifica wikitesto]

tipologia[modifica | modifica wikitesto]

uvaggio
titolo alcolometrico minimo xx,xx% vol.
acidità totale minima xx g/l.
estratto secco minimo xx,00 g/l
resa massima di uva per ettaro xxx q.
resa massima di uva in vino xx %

tipologia con menzioni[modifica | modifica wikitesto]

(tipologia base) (menzione)
uvaggio ...
titolo alcolometrico minimo xx,xx% vol. xx,xx% vol.
acidità totale minima xx g/l. xx g/l.
estratto secco minimo xx,00 g/l xx,00 g/l
resa massima di uva per ettaro xxx q. xxx q.
resa massima di uva in vino xx % xx %


Caratteri organolettici[modifica | modifica wikitesto]

Abbinamenti consigliati[modifica | modifica wikitesto]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ xxx Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it. URL consultato il giorno mese 2024.

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