Utente:Goldr31/Sandbox

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La schiavitù, nel mondo Romano, ha costituito un'importante elemento dell'economia della suddetta civiltà e il diritto di questa si preoccupò fin da subito delle problematiche legate a questi individui. Gli schiavi, nel diritto romano, seppur erano fatti rientrare tra le personae, in quanto esseri umani, erano disciplinati dalla ius riguardante le 'res' (cose), quindi come oggetti di proprietà o di altri diritti soggettivi. Non erano considerati giuridicamente capaci, quindi, gli schiavi, non avevano alcun diritto soggettivo e nessun obbligo giuridico. Nonostante ciò, già in età arcaica, possedevano una sorta di capacità di agire, che permetteva di effettuare validamente alcuni negozi che fornivano diritti soggettivi: ad acquistare però gli effetti di questi era il proprietario e non lo schiavo. Gli atti dello schiavo, comunque, non potevano peggiorare la posizione giuridica-patrimoniale del dominus, ma soltanto migliorarla.