Utente:Fe384/Sandbox

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LA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE[modifica | modifica wikitesto]

La corte costituzionale è composta di quindici giudici, nominati per un terzo per ciascuno:

Palazzo della Consulta Roma 2006

1)dal Presidente della Repubblica

2)dal Parlamento in seduta comune, con elezione a maggioranza qualificata

3)dalle supreme Magistrature ordinarie amministrative.

I giudici sono scelti tra tecnici del diritto:

1)magistratura, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori

2)avvocati con più di vent'anni di esercizio

3)professori universitari in materie giuridiche

La durata della carica e di nove anni, senza possibilità di essere rieletti. Così la corte è sottoposta a rinnovi parziali frequenti che ne impediscono quella che deriverebbe dalla durata vitalizia e la rendono sensibile alle trasformazioni della coscienza sociale.

Organizzazione[modifica | modifica wikitesto]

La corte elegge tre i suoi componenti il proprio presidente, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Ad esso spetta dirige l'attività della Corte.

Molto ampie sono le garanzie di indipendenza, tanto dei giudici costituzionali quanto nella Corte stessa. Ai giudici sono riconosciute le garanzie che si sono già detta a proposito dei parlamentari per i voti e le opinioni espresse dell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, solo la Corte decide sulla decadenza dei suoi membri per incompatibilità. L'attività di giudice costituzionale è infatti incompatibile con ogni altra attività in impegni pubblici o privati

La corte è un organo collegiale. Ogni decisione , dopo la discussione della causa in udienza pubblica, è elaborata con la partecipazione di almeno undici giudici

Decisione[modifica | modifica wikitesto]

Le decisioni della Corte sono sentenze. Esse sono definitive e non possono quindi essere impugnate di fronte ad altri organi. Solo il parlamento potrebbe, attraverso una legge di revisione costituzionale modificare la norma della Costituzione sulla quale si basala sentenza della Corte e, in questo modo, sovrapporre la propria alla volontà della Corte stessa.

Ad es; se il parlamento approvasse una legge ordinaria che modifica le competenza regionale, la Corte costituzionale potrebbe dichiararla incostituzionale per violazione dell'art. 117Cost. Ma il Parlamento, a sua volta, potrebbe superare la decisione d'incostituzionalità modificando l'art. 177 Cost.

Si noti però che l'eventualità del ribaltamento di una decisione della Corte costituzionale per mezzo di una legge costituzionale.

Competenze[modifica | modifica wikitesto]

L'art 134 della costituzione indica le competenze della corte costituzionale:

1)come giudice delle leggi , giudica sulle controversie relative alla legittima costituzione delle leggi e degli atti eventi forza di legge,

2)come giudice dei conflitti costituzionali, giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra di loro;

3)come giudice penale, giudica sulle accuse promesse contro il Presidente della Repubblica.

La legge costituzionale n.1 del 1952 ha poi attribuito alla corte anche il compito di giudice dell'ammissibilità del referendum abrogativo.