Utente:FRAllo 10122001/Sandbox

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

IL MINORE

Poichè la capacità di agire si acquista con la maggiore età (dal 1975 si diventa maggiorenni al compimento dei 18 anni), il minore è totalmente incapace di agire. Il minore è totalmente incapace di agire. Il minore è sottoposto alla potestà dei genitori e, in assenza di questi, il giudice nomina un tutore, che deve curare gli interessi del minore. I genitori (o il tutore) devono educare il minore, e amministrare i suoi beni compiendo per suo conto tutti gli atti necessari; va precisato che, per gli atti di straordinaria amministrazione, i genitori (o il tutore) possono agire solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione l'autorizzazione non è necessaria.

PER ESEMPIO: Il dodicenne Luca Rossi, orfano dei genitori, è proprietario di un appartamento che è opportuno vendere (deve essere ristrutturato e c'è un compratore disposto a pagare un buon prezzo); in questo caso il tutore (lo zio Angelo Bianchi) deve chiedere l'autorizzazione ad effettuare la vendita (perchè è un atto di straordinaria amministrazione). Se valuta che l'atto è conveniente per il minore, il giudice autorizza il tutore Angelo Bianchi a vendere l'appartamento del minore Luca Rossi. Se Angelo Bianchi vendesse l'appartamento senza avere ottenuto l'autorizzazione del giudice il contratto di vendità sarebbe annulabile. Invece il tutore Bianchi può dare in locazione quell'appartamento del nipote Luca Rossi senza richiedere l'autorizzazione del giudice (perchè si tratta di atto di ordinaria amministrazione). Sono, ovviamente, annullabili anche tutti gli atti compiuti direttamente dal minore Luca Rossi.