Utente:Egidio24/Sandbox/Sandbox23

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Il Medico competente, ai sensi della legislazione italiana in tema di sicurezza sul lavoro, è un professionista sanitario in possesso di adeguati titoli e requisiti professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione del rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per tutti gli altri compiti previsti dalle disposizioni vigenti.


Il Medico Competente può essere interno (dipendente) o esterno (libero professionista) a ll'azienda.


Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 del DLgs81, [1] che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 29 Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi, su normattiva.it, Normattiva Il portale della legge vigente, 9 aprile 2008. URL consultato il 6 ottobre 2020.</ref>.

Definizione[modifica | modifica wikitesto]

Il medico competente viene definito dalla legislazione vigente (art. 2 c.1 lett. h D.lgs. 81/08) come: «medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, col datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto».

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

Il medico competente deve essere in possesso di particolari titoli e requisiti e viene designato dal datore di lavoro.

Requisiti[modifica | modifica wikitesto]

Secondo l'articolo 38 dello stesso D.Lgs. 81/08, può svolgere l'attività di medico competente il laureato in medicina che sia in possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti[2]:

  • specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica[3];
  • specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale dopo il conseguimento di uno specifico master universitario di II livello abilitante;
  • docenza in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e Igiene del lavoro o in Clinica del lavoro;
  • autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277[4];
  • con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Con circolare interna del dicembre 2016, nell'Esercito è abilitato alla figura di medico competente qualsiasi ufficiale medico che abbia maturato almeno 4 anni di servizio.

Tutti i medici in possesso dei requisiti sono iscritti all'elenco nazionale dei medici competenti[5], istituito presso il Ministero della salute, consultabile per regioni.

Note[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]