Utente:Donatella Santoro/Costituzione della Spa

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Questa è la pagina di prova dove Donatella Santoro e Rosa Cortese approfondiranno il seguente argomento: la costituzione della Spa.

La società per azioni[modifica | modifica wikitesto]

La società per azioni (s.p.a.) è la società nella quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e la partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

Costituzione della società per azioni[modifica | modifica wikitesto]

Il procedimento di costituzione di una s.p.a. è costituito da tre fasi:

  • Stipulazione dell'atto costitutivo;
  • Deposito dell'atto costitutivo nell'ufficio del registro delle imprese;
  • Iscrizione nel registro generale delle imprese.

La società può essere costituita mediante un contratto o un atto unilaterale, in modo simultaneo o per pubblica sottoscrizione. In modo simultaneo quando i soci dichiarano davanti a un notaio di voler costituire una s.p.a. e ne sottoscrivono il capitale; mentre per pubblica sottoscrizione quando i soci si recano da un notaio ed espongono la loro idea di società; il notaio poi rende pubblica l'idea e le persone interessate sottoscrivono le azioni. Raggiunta la quota si procede alla convocazione dell'assemblea per poter costituire la società.

L'Atto costitutivo è un atto pubblico, e deve contenere:

  • le generalità dei soci con il numero delle azioni assegnate a ciascun socio;
  • la denominazione sociale che identifica la società nei rapporti giuridici con i terzi;
  • il Comune dove sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;
  • l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
  • il capitale sottoscritto;
  • il numero delle azioni e il loro valore nominale;
  • il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
  • le regole che indicano la ripartizione degli utili tra i soci;
  • i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
  • il numero dei componenti il collegio sindacale;
  • il sistema di amministrazione;
  • il numero degli amministratori;
  • l'importo globale;
  • l'eventuale durata della società.

Se il contenuto dell'atto costitutivo non risponde ai criteri di legge, la società è nulla. Di solito l'atto è integrato da uno statuto, contenente le regole che disciplinano il funzionamento della società; la società è valida anche in mancanza dello statuto.

Dopo la stipula abbiamo il deposito dell'atto costitutivo nell'ufficio del registro delle imprese. Il deposito viene fatto dopo 20 giorni dalla stipula,da un notaio o amministratore, e viene depositato per estratto cioè sinteticamente. Infine c'è l'iscrizione nel registro delle imprese. Quest'iscrizione ha un'efficacia costitutiva in quanto al momento dell'iscrizione la società acquista personalità giuridica. Se non viene iscritta, la società diviene inesistente e/o inefficace.


Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Codice civile Editio Minor CODICE CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI
  • Libro di testo La norma e l pratica 2 EDIZIONE MISTA TRAMONTANA