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RIORDINO DEL II CICLO: IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA

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L'Istruzione e la Formazione Professionale nel sistema educativo di Istruzione e Formazione

L'Istruzione e Formazione Professionale è uno dei due sistemi del II ciclo di Istruzione e Formazione previsti dal sistema educativo di istruzione e formazione del nostro paese.

Dal quadro normativo vigente il II ciclo risulta composto da due sistemi:

  • Istruzione Secondaria Superiore
Propone percorsi quinquennali realizzati da licei, istituti tecnici e istituti professionali in capo ad istituzioni scolastiche statali o paritarie
  • Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Propone percorsi formativi triennali e quadriennali e percorsi formativi in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere

La legge delega n.53/2003 (Riforma Moratti) ed i relativi decreti legislativi nn. 76, 77 e 226 del 2005, recependo quanto stabilito dagli articoli 117 e 118 della Legge Costituzionale n. 3/2001 circa le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di Istruzione e di Formazione Professionale (IeFP), hanno definito l’assetto del complessivo sistema educativo di istruzione e formazione.

Le leggi n. 296/06, n. 40/07, art. 133, n.133/2008, art. 64, approvate successivamente, hanno definito l’assetto del secondo ciclo di istruzione e formazione.

Il Sistema di IeFP
Il Sistema di IeFP


Prima della riforma Moratti esisteva la Formazione Professionale (FP), come ambito formativo a lato del (cioè fuori dal) sistema scolastico di Istruzione e con finalità unicamente rivolte allo sviluppo di competenze per l’inserimento lavorativo. Con la Legge n. 53/03 la vecchia FP lascia il posto all’“Istruzione e Formazione Professionale” (IeFP) ed entra a far parte del sistema educativo come sua “seconda gamba”, con pari dignità rispetto al sistema di Istruzione. Ciò ha permesso il superamento della divisione tra la dimensione della cultura (appannaggio esclusivo dell’Istruzione) e quella del lavoro (dominio riservato alla Formazione Professionale). Con la riforma, anche i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono chiamati a dare all’allievo un’impronta educativa e culturale. Sia il sistema di Istruzione, sia quello di IeFP condividono infatti un unico Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP) e devono garantire un nucleo omogeneo di risultati al termine dei percorsi.

Il Titolo V° della Costituzione prevede che l’IeFP rientri nelle competenze esclusive delle Regioni. Questo significa che, fissati alcuni “obiettivi comuni” dallo Stato (i Livelli Essenziali delle Prestazioni), le Regioni definiscono il proprio sistema tenendo conto delle caratterizzazioni e delle esigenze del proprio territorio.

Gli organismi erogativi: istituzioni formative e istituti professionali

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Due sono gli organismi che possono erogare l’offerta formativa IeFP, a partire da una prospettiva differente:

  • le istituzioni formative accreditate, composte per la gran parte da enti di formazione professionale che possiedono i requisiti previsti dai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), e che agiscono in via prioritaria ovvero sistematica;
  • gli istituti professionali che possono fornire percorsi di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà sulla base di convenzioni con le regioni e province autonome.

Il ruolo sussidiario che gli istituti professionali statali possono svolgere si articola in due distinte tipologie:

  1. l’offerta sussidiaria integrativa consiste nella possibilità, per gli studenti iscritti al corso quinquennale degli

istituti professionli, di conseguire anche il titolo di qualifica professionale al termine dei primi tre anni di corso, assolvendo in tal modo l’obbligo di istruzione;

  1. l’offerta sussidiaria complementare consiste invece nell’attivazione di classi che svolgono esclusivamente il percorso finalizzato al conseguimento della qualifica triennale (o del diploma quadriennale), sempre assolvendo in tal modo l’obbligo di istruzione.

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) si distinguono per quattro caratteristiche peculiari:

  1. il riferimento ad opere espresse dalla realtà sociale, dotate di una tradizione tale da collocarle in modo stabile nel contesto locale oltre che nazionale;
  2. la presenza di un’ispirazione educativa che ne connota l’azione attraverso lo stile della comunità educante, della valorizzazione dei talenti e potenzialità dei destinatari e del coinvolgimento dei soggetti del territorio;
  3. la valorizzazione della cultura del lavoro “vitale” presente nel contesto come situazione di apprendimento entro cui svolgere percorsi di valore educativo, culturale e professionale;
  4. la metodologia attiva tesa a sollecitare il coinvolgimento dei destinatari attraverso compiti reali così da sollecitare l’apprendimento per soluzione dei problemi e per scoperta. (da linee guida per l'istruzione e formazione professionale)


I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rappresentano un'opportunità per l'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione L. 296 del 27/12/2006, art.1 comma 622) e il conseguimento di una qualifica professionale triennale per l'assolvimento del Diritto Dovere, con validità su tutto il territorio nazionale (Accordo Stato Regioni del 15/01/2009).

L'avvio al primo anno dei percorsi di IeFP 2010/2011

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(L’anno 2010 è caratterizzato dall’avvio non più sperimentale, ma ordinamentale del primo anno dei percorsi formativi di durata triennale e quadriennale.

Il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, infatti, stabilisce: "Con il presente decreto è recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010 – 2011 – dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

Secondo l’articolo 27 del D. Lgs. 226/05, le Regioni:

  • sono chiamate ad adottare una specifica disciplina (comma 2) che sia rispettosa dei livelli essenziali definiti dall’ordinamento nazionale (Capo III del D. Lgs. n. 226/05);
  • devono procedere alla definizione di una rete formativa (comma 3) armonizzata con quella scolastica, per rendere l’offerta complessiva rispondente alle esigenze formative dei vari territori.
  • devono organizzarsi per dare vita ad un avvio dell’anno scolastico e formativo “contestuale” e non più disgiunto, come avviene ancora oggi da più parti (comma 4)

Percorsi triennali e quadriennali di IeFP

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Riferimenti europei assunti dal quadro normativo nazionale
Il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 è l’ultimo atto di un percorso caratterizzato da una serie di Accordi tra Stato e Regioni, a partire dal 2003. Il Decreto Interministeriale recepisce l’Accordo del 29 aprile 2010, che assume, come quadro di riferimento i principali orientamenti europei:
* la Decisione relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze” – Europass – del 15 dicembre 2004;
* le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente – EQF – del 23 aprile 2008;
* l’istituzione di un Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale – ECVET del 18 giugno 2009;
* la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale del 18 giugno 2009 (QCGQ)

Due sono gli Accordi che disciplinano, ad oggi, i percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale:

1. l’Accordo del 25.02.2010 tra Regioni e Province autonome per l’adozione delle metodologie degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale.

L’Accordo è composto dei seguenti allegati:

Allegato A: Documento metodologico quale strumento di supporto per lo sviluppo e la manutenzione del repertorio dell’offerta di IeFP a livello nazionale;
Allegato B: Standard formativi delle competenze di base del quarto anno di diploma professionale, quale quadro di riferimento comune a partire dal 2010/2011;
Allegato C: Documento sulla fisionomia del Tecnico professionale, quale impianto di base comune per connotare gli obiettivi di apprendimento, declinati nei Profili regionali, in esito al quarto anno di Diploma professionale

2. L’Accordo del 29.04.2010 in Conferenza Stato – Regioni riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale e quadriennale, recepito dal Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16.07.2010, S.O. n. 157).

L’Accordo è composto dei seguenti allegati:

Allegato 1: le 21 figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di IeFP di durata triennale;
Allegato 4: le 21 figure professionali dei percorsi di durata quadriennale;
Allegato 2: standard formativi minimi delle competenze delle figure professionali dei percorsi triennali;
Allegato 3: le competenze tecnico - professionali comuni di qualifica professionale
Allegato 5: gli standard formativi minimi delle competenze delle figure professionali dei percorsi quadriennali.

Figure professionali nazionali e indirizzi di riferimento per le qualifiche di IeFP di durata triennale

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A partire dall'anno scolastico 2010-2011 tali percorsi sono organizzati in base alle 21 nuove figure professionali di durata triennale e gli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali. (All. 1 - Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010).

Figura Nazionale Indirizzo Nazionale
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
OPERATORE DELLE CALZATURE
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
OPERATORE EDILE
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE GRAFICO 1. Stampa ed allestimento
2. Multimedia
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 1. Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici dei veicoli a motore
2. Riparazioni di carrozzeria
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE DEL BENESSERE 1. Acconciatura
2. Estetica
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 1. Preparazione pasti
2. Servizi di sala e bar
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 1. Strutture ricettive
2. Servizi del turismo
OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
OPERATORE AGRICOLO 1. Allevamento animali domestici
2. Coltivazioni arboree, erbacee, ortifloricole
3.Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente


All'interno di tale repertorio poi, le regioni, con l'autonomia loro conferita dall'articolo 117 della Costituzione, individuano i percorsi formativi che possono essere attivati nel loro territorio. Al conseguimento della qualifica di Istruzione e Formazione Professionale è possibile scegliere tra l'inserimento nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi con un quarto anno per il conseguimento del Diploma professionale o proseguire in altro istituto scolastico di studi superiore per il raggiungimento del diploma di maturità. Il percorso triennale non è blindato e sono possibili inserimenti in itinere attraverso l'accertamento delle competenze possedute ed eventualmente attivando i LARSA (Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti).

Valore dei titoli di IeFP

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Prima della riforma Moratti le Qualifiche rilasciate dalle Regioni avevano un valore solo territoriale e non erano equiparabili ai titoli di studio rilasciati dalla scuola. Ora, con l’ingresso dell’IeFP nel sistema educativo, sia le Qualifiche, sia i Diplomi professionali diventano titolo valido - al pari di quelli scolastici - per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione. Sono poi spendibili e riconoscibili su tutto il territorio nazionale, perché riferiti a standard comuni, concordati tra le Regioni e tra queste e lo Stato. Il loro riferimento ai livelli europei (III° livello EQF per la Qualifica e IV° per il Diploma), li rendono inoltre riconoscibili anche nell’ambito più vasto della Comunità Europea.

fonti:

http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=443494

http://www.tuttoscuola.com/public/uploads/000/2_2_d_sbocchi.pdf

http://www.cnos-fap.it/node/9773 (Monitoraggio Riforme)