Utente:Antonella Pace/Organi della Spa
Questa è la pagina di prova dove Antonella Pace, Alessandra Mecca e Annalisa Padula approfondiranno il seguente argomento: gli organi della Spa, in particolare l'assemblea e gli organi di controllo.
L'assemblea
[modifica | modifica wikitesto]L'assemblea è l'organo deliberativo di una s.p.a., formata dai soci o dai loro rappresentanti. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con un avviso, pubblicato almeno quindici giorni prima nella Gazzetta Ufficiale,contenente l'indicazioni delle modalità dell'assemblea e i punti dell'ordine del giorno. L'assemblea deve essere convocata nel comune dove ha sede la società e presieduta dalla persona indicata dallo statuto.
Doveri del presidente
[modifica | modifica wikitesto]Il presidente dell'assemblea che dirige la riunione deve:
- accertare che l'assemblea sia validamente costituita;
- procedere all'identificazione delle persone intervenute;
- disciplinare lo svolgimento dell'assemblea e accertare il risultato delle votazioni.
Il presidente è assistito da un segretario che ha il compito di redigere un verbale contenente data, ora, le modalità e il risultato delle votazioni a seguito della determinazione dei soci favorevoli,astenuti o dissenzienti.
Tipi di assemblea
[modifica | modifica wikitesto]In base all'oggetto deliberato possiamo distinguere due tipi di assemblee:
Assemblea straordinaria,che delibera su:
- le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo della società;
- i provvedimenti relativi ai liquidatori;
- le altre materie attribuite espressamente dalla legge alla sua competenza.
Assemblea ordinaria,che delibera su:
- l'approvazione del bilancio annuale della società;
- i provvedimenti riguardanti gli altri organi sociali;
- gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge;
- le autorizzazioni agli amministratori per il compimento di alcuni atti.
Quorum
[modifica | modifica wikitesto]L'assembla straordinaria e quella ordinaria si differenziano anche per le diverse maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto della società per la regolarità della costituzione (quorum costitutivo),e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea (quorum deliberativo). L'assemblea può deliberare in prima convocazione,se non si raggiunge il quorum costitutivo ,in seconda convocazione, ma lo statuto può prevedere convocazioni successive.
In base alla legge l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita se:
in prima convocazione si ha:
- un quorum costitutivo di almeno metà del capitale sociale;
- un quorum deliberativo di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
in seconda convocazione si ha:
- un quorum costitutivo di più di un terzo del capitale sociale;
- un quorum deliberativo di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
in terza convocazione si ha:
- un quorum costitutivo di almeno un quinto del capitale sociale;
- un quorum deliberativo di almeno due terzi del del capitale rappresentato in assemblea.
Di regola, invece, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita se:
in prima convocazione si ha:
- un quorum costitutivo di almeno la metà del capitale sociale;
- un quorum deliberativo della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea;
in seconda convocazione si ha:
- un quorum costitutivo non indicato;
- un quorum deliberativo della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.
Rinvio assemblea
[modifica | modifica wikitesto]Dopo essere stata convocata l'assemblea può essere rinviata per massimo cinque giorni su richiesta di almeno un terzo dei soci (minoranza) che dichiarano di non essere informati sugli argomenti all'ordine del giorno.
Nullità e annulabilità delle delibere
[modifica | modifica wikitesto]Le deliberazioni dell'assemblea possono essere:
- annullabili: se entrano in contrasto con la legge o con lo statuto della società;
- nulle: se non ne è stata convocata l'assemblea, non è stato redatto il verbale oppure ha un oggetto impossibile (illecito).
Gli organi di controllo
[modifica | modifica wikitesto]L'organo di controllo di una società per azioni svolge un'attività di vigilanza sugli altri organi della società a tutela dei soci e dei terzi. Fanno parte dell'organo di controllo : il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione.
Collegio sindacale
[modifica | modifica wikitesto]Definizione collegio sindacale
[modifica | modifica wikitesto]Il collegio sindacale è formato,in base allo statuto, da tre o cinque sindaci effettivi e da due o tre sindaci supplenti che, sostituiscono quelli effettivi in caso di morte, rinuncia o decadenza. La nomina dei sindaci è affidata all'assemblea ordinaria che provvede a nominare il presidente del collegio sindacale, la durata della nomina (massimo per tre esercizi), la revoca che può avvenire solo per giusta causa e con l'autorizzazione del tribunale (che decide solo dopo aver ascoltato l'interessato) e infine la retribuzione dei sindaci.
Funzioni
[modifica | modifica wikitesto]Il collegio sindacale può svolge diverse funzioni:
- un controllo di legalità, verificare, cioè, che gli altri organi sociali osservino la legge e le disposizioni dello statuto;
- la vigilanza sulla gestione sociale degli amministratori.
Etica dei sindaci
[modifica | modifica wikitesto]Individualmente, i sindaci possono compiere atti di ispezione e di controllo; il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari. Inoltre i sindaci devono operare con la diligenza professionale e, hanno il dovere di garantire la verità delle attestazioni e la conservazione del segreto sui fatti.
Controllo esterno
[modifica | modifica wikitesto]Se uno o più soci presentano denuncia al collegio sindacale su fatti censurabili alla società, quest'ultimo può svolgere indagini e riferire della denuncia nella relazione dell'assemblea. Inoltre, se la denuncia viene effettuata da una determinata percentuale del capitale sociale il collegio deve compiere immediatamente le indagini e presentare gli esiti all'assemblea.
Consiglio di sorveglianza
[modifica | modifica wikitesto]Il Consiglio di sorveglianza deve essere formato da almeno 3 membri (soci o anche non soci), tra cui almeno un revisore legale. Bisogna sottolineare che l'incarico di membro del consiglio di sorveglianza è incompatibile con quello di membro del consiglio di gestione della medesima società. La nomina ha una durata di tre esercizi, salvo eventuale riconferma alla scadenza. La revoca deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci che non è soggetta all'autorizzazione del tribunale, può avvenire anche senza giusta causa.
Materie
[modifica | modifica wikitesto]Il consiglio di sorveglianza opera in materia di: :
- approvazione del bilancio della società, predisposto dal consiglio di gestione;
- controllo e vigilanza sulla gestione della società da parte degli amministratori;
- denuncia al tribunale, in caso di irregolarità dei componenti del consiglio di di gestione;
- impugnazione delle delibere invalide degli altri organi sociali.
Doveri
[modifica | modifica wikitesto]Doveri del consiglio di sorveglianza:
- osservanza della diligenza professionale richiesta dalla natura del proprio ruolo;
- responsabilità solidale per i danni causati in caso di mancata vigilanza adeguata;
Inoltre, i membri del consiglio, hanno il diritto di assistere alle riunioni del consiglio di gestione per controllarne l'operato.
Comitato per il controllo sulla gestione
[modifica | modifica wikitesto]Definizione
[modifica | modifica wikitesto]Il comitato per il controllo sulla gestione deve essere formato da due o tre componenti (in base al modello di gestione scelto) dove almeno un componente effettivo sia identificato come revisore legale.
Nomina e revoca
[modifica | modifica wikitesto]La nomina e la sostituzione dei componenti del comitato sono attribuite al consiglio di amministrazione. Per la durata e la revoca si ritengono applicabili, nel silenzio della legge, le norme relative al consiglio di amministrazione in quanto si ritene che la durata della nomina dei membri del comitato di controllo non possa essere superiore a tre esercizi e, che la loro revoca possa essere disposta al consiglio di amministrazione in qualsiasi momento, anche senza giusta causa e senza l'autorizzazione del tribunale.
Funzioni
[modifica | modifica wikitesto]Il comitato di controllo di una S.p.A è incaricato di
- svolgere la vigilanza sulla struttura organizzata e sul sistema amministrativo, contabile e di controllo;
- svolgere le attività che gli vengono attribuite dal consiglio di amministrazione.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Marco Capiluppi, La norma e la pratica, 2: Moduli di diritto commerciale, Milano, Tramontana, 2012, pp. 218-228.