Avvalimento: differenze tra le versioni

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Il principio, che già aveva trovato manifestazione nella giurisprudenza comunitaria e poi nazionale, è stato formalmente regolato nelle direttive comunitarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il [[codice dei contratti pubblici]] D.Lgs. 163 del 12 aprile [[2006]], che disciplina l'istituto nell'articolo 49. Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell'art.54, direttiva 2004/17.
Il principio, che già aveva trovato manifestazione nella giurisprudenza comunitaria e poi nazionale, è stato formalmente regolato nelle direttive comunitarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il [[codice dei contratti pubblici]] D.Lgs. 163 del 12 aprile [[2006]], che disciplina l'istituto nell'articolo 49. Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell'art.54, direttiva 2004/17.

Il D.Lgs. 163/2006 è stato tuttavia abrogato e sostituito dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo [[codice dei contratti pubblici]]), il cui art. 89 disciplina l'istituto.


=== Attestazione dei requisiti di qualificazione ===
=== Attestazione dei requisiti di qualificazione ===
L'istituto dell'avvalimento nell'ambito di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione è regolato dall'art.50 del [[codice dei contratti pubblici]], che recepisce i principi stabiliti dall'art. 52, direttiva 2004/18 e dall'art. 53, direttiva 2004/17. 00
L'istituto dell'avvalimento nell'ambito di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione è regolato dall'art. 89, comma 2°, del nuovo [[codice dei contratti pubblici]], che recepisce i principi stabiliti dall'art. 52, direttiva 2004/18 e dall'art. 53, direttiva 2004/17.


== Voci correlate ==
== Voci correlate ==

Versione delle 18:42, 7 feb 2018

L'avvalimento, nell'ordinamento giuridico italiano, è un istituto giuridico riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Venne introdotto con il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici"), in sede di recepimento delle direttive dell'Unione Europea nn. 2004/18 e 2004/17.

Tipologie

Si possono classificare due tipologie di avvalimento:

  • quello finalizzato alla dimostrazione, in sede di gara, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante per la partecipazione ad una specifica procedura di affidamento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006);
  • quello finalizzato alla dimostrazione della stabile disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l'attestazione di qualificazione che abilita l'operatore economico alla partecipazione a future procedure di affidamento (art. 50 del D.Lgs. 163/2006).

Utilizzo

Gara d'appalto

Questo tipo di avvalimento è inerente alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico. Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell'appalto. L'Impresa che "presta" i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell'Impresa validata che nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell'appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente. Restano fermi i requisiti di ordine generale rif.art.38 codice dei contratti pubblici, che devono essere posseduti da entrambe.

Il principio, che già aveva trovato manifestazione nella giurisprudenza comunitaria e poi nazionale, è stato formalmente regolato nelle direttive comunitarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, che disciplina l'istituto nell'articolo 49. Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell'art.54, direttiva 2004/17.

Il D.Lgs. 163/2006 è stato tuttavia abrogato e sostituito dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici), il cui art. 89 disciplina l'istituto.

Attestazione dei requisiti di qualificazione

L'istituto dell'avvalimento nell'ambito di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione è regolato dall'art. 89, comma 2°, del nuovo codice dei contratti pubblici, che recepisce i principi stabiliti dall'art. 52, direttiva 2004/18 e dall'art. 53, direttiva 2004/17.

Voci correlate

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