Stazione appaltante
La locuzione stazione appaltante, ai sensi della legge italiana e nello specifico nel codice dei contratti pubblici, indica una pubblica amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto di diritto, che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi.
Definizione e attività[modifica | modifica wikitesto]
Lo stesso codice definisce centrale di committenza quale soggetto pubblico a cui viene delegato il ruolo di stazione appaltante per altri soggetti pubblici. Le attività oggetti di appalto sono sottoposte alla disciplina del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1 dello stesso.
Secondo l'art. 3, comma a), del d.lgs 50/2016 sono amministrazioni aggiudicatrici le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Qualificazione[modifica | modifica wikitesto]
Il comma d) dell'art. 3 del codice, precisa che per organismo di diritto pubblico s'intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Altri soggetti aggiudicatori[modifica | modifica wikitesto]
Oltre alle amministrazioni aggiudicatrici, sono stazioni appaltanti taluni soggetti, anche privati, allorché affidino appalti contemplati nell'art. 32 del D. Lgs. n. 163/2006. Si possono ricordare:
- i concessionari di lavori pubblici quando affidano lavori;
- le società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico e hanno a oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, quando affidano lavori, servizi e forniture;
- i soggetti privati che affidano lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1000000 € (nonché servizi connessi di importo pari o superiore a 211000 €), per la cui realizzazione sia previsto, da parte di amministrazioni aggiudicatrici, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori;
- i concessionari di servizi che affidano lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio, se le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
- i soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, quando affidano i relativi lavori.