Discussione:Codice dei contratti pubblici: differenze tra le versioni

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[[Utente:Littoria|Littoria]] 23:08, 7 ago 2006 (CEST)
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:Ma parafrasi presa da dove? Originale, o presa da qualche parte? p.s le "sentenze del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi regionali " sono di pubblico dominio? --[[Utente:ChemicalBit|'''<big>C</big>'''hemical<tt>'''<big>B</big>'''it</tt>]] - [[Discussioni utente:ChemicalBit|<small>'''scrivimi'''</small>]] 14:15, 10 apr 2007 (CEST)
:Ma parafrasi presa da dove? Originale, o presa da qualche parte? p.s le "sentenze del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi regionali " sono di pubblico dominio? --[[Utente:ChemicalBit|'''<big>C</big>'''hemical<tt>'''<big>B</big>'''it</tt>]] - [[Discussioni utente:ChemicalBit|<small>'''scrivimi'''</small>]] 14:15, 10 apr 2007 (CEST)

==Sul pubblico dominio delle sentenze==
Si veda a pag. 10 di [http://www.getupkids.org/guk/Testi/bollier.pdf questo documento] nonché l'art. 1 della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n, 633) che così dispone: ''"Sono protette ai sesni di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla [[letteratura]], alla [[musica]], alle arti figurative, all'[[architettura]], al [[teatro]] ed alla [[cinema|cinematografia]], qualunque ne sia il modo e la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie (omissis)"''.<br />
In questa norma non c'è menzione dell'attività giurisdizionale, e mai avrebbe potuto esserci, dal momento che il legislatore, all'art. 133 del codice di procedura civile, prevede la ''"pubblicazione"'' delle sentenze, che comporta la libera accessibilità al testo delle sentenze stesse da parte di "''chiunque''". Non per niente, tutti i vertici delle varie Autorità giudiziarie operanti in Italia e in Europa "pubblicano" le loro decisioni sul web: la particolare forma di pubblicità prevista dai vari ordinamenti rende di pubblico dominio i testi dei provvedimenti giurisdizionali.</br>

Versione delle 16:54, 6 giu 2007

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Suspect

Dopo attenta lettura della voce e dopo un confronto analitico con il testo di legge delegata, a mio modesto parere non si tratta di copyviol ma di una semplice parafrasi del Decreto legislativo n. 163 del 2006. Alcuni articoli del testo normativo sono riportati integralmente (v. art. 84, altri leggermente modificati (nella sintassi, non nei contenuti) per dare forse l'impressione che si tratti di un commento.
I riferimenti alle sentenze del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi regionali possono essere ricavati da un qualsiasi repertorio di giurisprudenza e/o dalle centinaia di siti a contenuto giuridico: basta un pò di esperienza in materia, e sembra che Marco panaro ne abbia.
Littoria 23:08, 7 ago 2006 (CEST)[rispondi]

Ma parafrasi presa da dove? Originale, o presa da qualche parte? p.s le "sentenze del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi regionali " sono di pubblico dominio? --ChemicalBit - scrivimi 14:15, 10 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Sul pubblico dominio delle sentenze

Si veda a pag. 10 di questo documento nonché l'art. 1 della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n, 633) che così dispone: "Sono protette ai sesni di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie (omissis)".
In questa norma non c'è menzione dell'attività giurisdizionale, e mai avrebbe potuto esserci, dal momento che il legislatore, all'art. 133 del codice di procedura civile, prevede la "pubblicazione" delle sentenze, che comporta la libera accessibilità al testo delle sentenze stesse da parte di "chiunque". Non per niente, tutti i vertici delle varie Autorità giudiziarie operanti in Italia e in Europa "pubblicano" le loro decisioni sul web: la particolare forma di pubblicità prevista dai vari ordinamenti rende di pubblico dominio i testi dei provvedimenti giurisdizionali.