Manus: differenze tra le versioni

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La '''''manus''''' o '''''conventio in manus''''' era presso gli [[antichi Romani]] il potere che l'uomo aveva sulla donna, sia che questa fosse sposata o meno. Il titolare era il marito, se ''sui iuris'', o il ''pater'' di lui. In particolari casi poteva esserne titolare anche un estraneo.
La '''''manus''''' o '''''conventio in manus''''' era presso gli [[antichi Romani]] il potere che l'uomo aveva sulla donna, sia che questa fosse sposata o meno. Il titolare era il marito, se ''sui iuris'', o il ''pater'' di lui. In particolari casi poteva esserne titolare anche un estraneo.
==Acquisto della manus==
==Acquisto della manus==

Versione delle 16:45, 18 feb 2015

Disambiguazione – Se stai cercando l'omonima isola della Papua Nuova Guinea, vedi Manus (isola).

La manus o conventio in manus era presso gli antichi Romani il potere che l'uomo aveva sulla donna, sia che questa fosse sposata o meno. Il titolare era il marito, se sui iuris, o il pater di lui. In particolari casi poteva esserne titolare anche un estraneo.

Acquisto della manus

I modi di acquisto della manus erano tre: confarreatio, coemptio e l'usus.

  • Confarreatio: antica cerimonia, tipica dell'ambiente patrizio, in onore di Giove Farreo, dio protettore dell'agricoltura. L'uomo e la donna spezzavano il panis farreus (pane di farro) e lo consumavano insieme. Erano presenti alla cerimonia dieci testimoni e i Flamen Dialis.
  • Coemptio: rappresentava la vendita della figlia da parte del pater familias al futuro marito o al pater di lui ove questo non fosse sui iuris. Non è altro che l'applicazione della mancipatio dove però l'uomo con particolare differenza dalla mancipatio comune infatti non diventava compratore della donna ma la acquistava in qualità di marito.
  • Usus: la donna sposata senza una confarreatio o una coemptio (o con queste eseguite in modo non valido) dopo un anno di convivenza con il marito cadeva sotto la sua manus , per effetto dell'antico usus: ma solo se la donna viveva col marito senza interruzioni (usurpatio trinoctii, assenza prolungata di almeno 3 giorni della donna dalla casa del marito) altrimenti il periodo di un anno andava riconteggiato da capo.