Rappresentanza sindacale unitaria: differenze tra le versioni

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== Collegamenti esterni ==
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* {{cita web | url=http://www.flcgil.it/rsu/cosa-sono-le-rsu.flc | titolo=Cosa sono le RSU. Una breve descrizione della nascita, del ruolo e delle funzioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. | accesso=11-03-2012 | editore=FLC CGIL }}
* {{cita web | url=http://www.flcgil.it/rsu/cosa-sono-le-rsu.flc | titolo=Cosa sono le RSU. Una breve descrizione della nascita, del ruolo e delle funzioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. | accesso=11-03-2012 | editore=FLC CGIL }}
*[http://www.confetra.it/it/prontuari/AccordoInterconfederale-1993.pdf Testo dell'accordo interconfederale Confindustria e CGL-CISL-UIL istitutivo delle R.S.U.]
*[http://www.confetra.it/it/prontuari/AccordoInterconfederale-1993.pdf Testo dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 tra Confindustria e CGL-CISL-UIL istitutivo delle R.S.U.]
* {{cita web | url=http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3347 | titolo=Contratto collettivo nazionale quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale | accesso=10-03-2012 | editore=CGIL Funzione Pubblica }}
* {{cita web | url=http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3347 | titolo=Contratto collettivo nazionale quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale | accesso=10-03-2012 | editore=CGIL Funzione Pubblica }}
* [http://www.uil.it/organizzazione/rsu3.htm Le RSU sul sito della U.I.L.]
* [http://www.uil.it/organizzazione/rsu3.htm Le RSU sul sito della U.I.L.]

Versione delle 09:06, 10 set 2012

La Rappresentanza sindacale unitaria ( abbrev. R.S.U.), è un organo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, senza alcun riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, che sono occupati in una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata.

Storia

Le R.S.U. vennero introdotte in Italia nel 1993, dapprima nel settore privato, con l'intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL del 1° marzo 1991, nell'intesa con il governo del 23 luglio del 1993 e con l'accordo tra le sudette organizzazini sindacali e Confindustria ed Intersind del 20 dicembre del 1993, in tutte le organizzazioni produttive private con più di 15 dipendenti.

Esse successivamente furono introdotte anche nel settore pubblico: infatti possono essere costituite in tutte le amministrazioni pubbliche (comma 3, art. 6, D. lgs. 396/1997). Con riferimento al settore del pubblico impiego, l'iniziativa per la costituzione di una R.S.U. è riconosciuta disgiuntamente a tutte le organizzazione sindacali, per cui l'iniziativa per la costituzione di una R.S.U. può provenire anche da un'unica sigla sindacale, senza alcun riferimento alla sua rappresentatività.

La rappresentanza conferisce a un'associazione sindacale il diritto a usufruire dei locali aziendali e di ore di permesso per sindacalisti e lavoratori in assemblea, a indire scioperi, agli obblighi di informazione, consultazione o partecipazione sindacale dove previsti dalla legge.

L'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori riconosce il diritto di rappresentanza alle associazioni sindacali che risultino firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) inizialmente riconosceva questo diritto anche alle organizzazione più rappresentative a livello nazionale, a prescindere dalla firma sindacale di accordi collettivi (nazionali o proviciali) e dalla loro applicabilità all'unità produttiva, norma interpretata a favore di CGIL, CISL e UIL. Il cosiddetto monopolio della rappresentnaza fu abolito con il referendum abrogativo del 1995, a seguito del quale fu promulgato il D.P.R. n. 312 del 1995, il quale andò ben oltre l'oggetto della consultazione referendaria.

Con sentenza n. 325 del 1995, la Consulta dichiarò legittimo il citato DPR, in quanto non in contrasto con gli artt. 3 e 39 della Costituzione. Il DPR, all' art. 1 modificò anche lettera b (dell'art. 19 comma 1) che non era oggetto di referendum, eliminando il vincolo della rappresentatività per le sole associazioni sindacali firmatarie di accordi collettivi nazionali o provinciali: con la nuova legge si potevano creare associazioni sindacali con unica sede in un'unità produttiva che beneficiavano della rappresentanza perché firmatarie di un accordo collettivo aziendale, mentre prima era richiesta la costituzione di un sindacato con sedi almeno a livello provinciale e la relativa firma di accordi collettivi, non limitati a una singola azienda, e di estensione pari almeno all'ambito della provincia.

Il datore ha la possibilità di escludere dalla rappresentanza determinate RSU attraverso la scelta di un contratto collettivo nazionale o territoriale non sottoscritto dai sindacati di riferimento, ovvero di non applicare nessun accordo, oppure di ammettere altre RSU, anche non rappresentate a livello nazionale o provinciale, sottoscrivendo con queste un accordo collettivo aziendale.

La scelta dell'accordo collettivo applicabile non è limitata né dall'effettiva attività di produzione o servizi svolta dall'azienda, né dall'obbligo di garantire, almeno oltre una certo numero di dipendenti, una rappresentanza alle organizzazioni sindacali più rappresentative (più votate e con più iscritti) in azienda e/o nel territorio nazionale.

Elezioni

Le R.S.U sono costituite all'interno della struttura lavorativa mediante elezioni. Nel pubblio impiego la disciplina è dettata dall' accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998.

Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 3 - Accordo Quadro 1998 - Parte Seconda) Sono eleggibili i lavoratori appartenenti alle liste che possono essere presentate:

  • dalle associazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo quadro del 1998;
  • dalle associazioni autonome che abbiano aderito all'accordo stesso.

Per la presentazione delle suddette liste è richiesto un numero di firme variabile a seconda del livello occupazionale .

Il sistema di voto è proporzionale e segreto. Queste disposizioni non possono essere in alcun modo derogate da accordi successivi, quale che sia il livello di contrattazione (Nazionale o Decentrato).

Le modalità di voto sono stabilite a livello di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) o con specifici accordi tra le R.S.U. e la controparte datoriale. In ogni caso devono essere stabiliti il periodo di validità degli organismi rappresentativi delle R.S.U. (di norma pari a tre anni) e le procedure di voto.

Riferimenti normativi

Voci correlate

Collegamenti esterni