Contratto di agenzia: differenze tra le versioni

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Il '''contratto di agenzia''' è un [[negozio giuridico]] previsto dall'ordinamento [[Italia|italiano]]. È l'accordo con cui una parte, detta "''agente''" assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra persona, detta "''preponente''", contro retribuzione, la conclusione di [[contratto|contratti]] di zona determinata (art. 1742).<ref>Per approfondire si veda ''Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995'' pag. 547.</ref>
Il '''contratto di agenzia'' è un [[negozio giuridico]] previsto dall'ordinamento [[Italia|italiano]]. È l'accordo con cui una parte, detta "''agente''" assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra persona, detta "''preponente''", contro retribuzione, la conclusione di [[contratto|contratti]] di zona determinata (art. 1742).<ref>Per approfondire si veda ''Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995'' pag. 547.</ref>


==Caratteristiche del contratto==
==Caratteristiche del contratto==

Versione delle 20:44, 12 feb 2012

Il 'contratto di agenzia è un negozio giuridico previsto dall'ordinamento italiano. È l'accordo con cui una parte, detta "agente" assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra persona, detta "preponente", contro retribuzione, la conclusione di contratti di zona determinata (art. 1742).[1]

Caratteristiche del contratto

Caratteristiche essenziali del contratto sono:

  • stabilità del rapporto: l'agente è un ausiliario autonomo dell'imprenditore che, quando lavora per un'unica ditta, assume la qualifica di lavoratore parasubordinato (ad esempio all'agente si è dichiarato applicabile il nuovo rito del lavoro).
  • Il reciproco diritto di esclusiva: per quel ramo di attività e per quella determinata zona, il preponente non può servirsi di altro agente e quest'ultimo non può assumere incarichi da un altro preponente. L'agente ha diritto ad una provvigione per tutti gli affari conclusi nella zona di esclusiva.
  • Diritto alla provvigione: l'agente, ai sensi dell'art. 1748 c.c. ha diritto ad una provvigione quando il contratto è stato stipulato grazie al suo intervento.

Voci correlate

Note

  1. ^ Per approfondire si veda Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995 pag. 547.

Bibliografia

  • Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995. ISBN 8814044880.
  • Augusto Baldassari, Il Contratto di agenzia, Milano, Giuffrè Editore, 2003. ISBN 8814104859

Altri progetti

  • Wikisource contiene la disciplina del contratto d'agenzia presente nel Codice Civile

Collegamenti esterni