Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni

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==Natura giuridica==
==Natura giuridica==
I comitati non sono [[persona giuridica|persone giuridiche]] (pur potendo essere riconosciuti come tali, se ne hanno i requisiti), però, grazie alla loro autonomia patrimoniale, sono considerati comunque [[soggetto di diritto|soggetti di diritto]] da coloro che distinguono la soggettività dalla personalità giuridica. È discusso in dottrina se i comitati siano riconducibili alle [[associazione (diritto)|associazioni]] o alle fondazioni; secondo alcuni la loro natura sarebbe duplice: associativa nella fase iniziale di raccolta dei fondi, di fondazione nella fase successiva, in cui i fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunziato. Vi sono anche autori che vedono nel comitato una fondazione non riconosciuta.
I comitati non sono [[persona giuridica|persone giuridiche]] (pur potendo essere riconosciuti come tali, se ne hanno i requisiti), però, grazie alla loro autonomia patrimoniale, sono considerati comunque [[soggetto di diritto|soggetti di diritto]] da coloro che distinguono la soggettività dalla personalità giuridica.
È discusso in dottrina se i comitati siano riconducibili alle [[associazione (diritto)|associazioni]] o alle fondazioni; secondo alcuni la loro natura sarebbe duplice: associativa nella fase iniziale di raccolta dei fondi, di fondazione nella fase successiva, in cui i fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunziato. Vi sono anche autori che vedono nel comitato una fondazione non riconosciuta.


==Diritto comparato==
==Diritto comparato==

Versione delle 12:16, 24 nov 2011

Il comitato è un ente, previsto dall'ordinamento giuridico italiano, che persegue uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarlo. Esempi sono i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.

Disciplina

La disciplina dei comitati è contenuta negli articoli da 39 a 42 del Codice civile.

L'atto costitutivo, ossia l'accordo tra i componenti del comitato che dà vita allo stesso, non richiede forme particolari ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito.

I componenti del comitato (promotori) annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni. Il denaro e i beni così raccolti (oblazioni), che vanno a costituire il fondo del comitato, non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (oblatori) ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, sicché il comitato possiede una sua autonomia patrimoniale seppur imperfetta. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

Tutti i componenti del comitato rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi per le obbligazioni assunte dallo stesso.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Gli oblatori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del suo presidente.

Natura giuridica

I comitati non sono persone giuridiche (pur potendo essere riconosciuti come tali, se ne hanno i requisiti), però, grazie alla loro autonomia patrimoniale, sono considerati comunque soggetti di diritto da coloro che distinguono la soggettività dalla personalità giuridica.

È discusso in dottrina se i comitati siano riconducibili alle associazioni o alle fondazioni; secondo alcuni la loro natura sarebbe duplice: associativa nella fase iniziale di raccolta dei fondi, di fondazione nella fase successiva, in cui i fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunziato. Vi sono anche autori che vedono nel comitato una fondazione non riconosciuta.

Diritto comparato

Mentre l'ordinamento italiano disciplina il comitato come soggetto giuridico, seppur non personificato, altri ordinamenti seguono una diversa strada, prevedendo un regime speciale per il denaro e i beni raccolti (così è per il collecting trust dei paesi di common law o il Sammelvermögen tedesco).

Voci correlate