Novazione: differenze tra le versioni

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Si definisce '''novazione''', in termine [[diritto|giuridico]], l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato sia nel titolo sia nell'oggetto.
==Cenni storici==
__NOTOC__
== Disciplina della novazione nel diritto civile italiano ==
La novazione è disciplinata dall'articolo [[s:Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_I#Art._1230_Novazione_oggettiva|1230]] del [[codice civile]].


Per parlare di novazione è necessario che da ambo le parti vi sia volontà esplicita di mutare l'obbligazione in essere; pertanto perché essa possa validamente configurarsi devono risultare espressamente alcuni elementi essenziali:
Anche nell'antica [[Roma]] per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un'obbligazione con un’altra in modo tale che la prima si estingua e al suo posto sorga la nuova. Essa aveva luogo tramite ''[[stipulatio]]'', la quale doveva indicare chiaramente il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere. In caso di novazione oggettiva l' ''aliquid novi'' poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano invece mutare o la persona del creditore o quella del debitore.
* la volontà (tecnicamente ''animus novandi'' );
*Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la '''stipulatio Aquiliana''', nella quale veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, cosicché in definitiva il promittente, compiuta la stipulatio, sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa ''stipulatio''.
* l'indicazione del nuovo titolo e del nuovo oggetto (tecnicamente ''aliquid novi'' )
*La novazione soggettiva faceva normalmente seguito ad una delegatio, ovvero una autorizzazione unilaterale e informale. Nella '''delegatio primittendi attiva''' o delegatio nominis, il creditore invitava il proprio debitore a promettere con ''stipulatio'' ad un terzo quel che il debitore stesso doveva al creditore. In questo modo si estingueva l'obbligazione tra delegante e delgato e se ne costituiva una nuova ''ex stipulatu''. Nella '''delegatio promittendi passiva''' il elegante è il debitore, delegato da un terzo, delegatario il creditore: su invito del debitore il terzo prometteva al creditore ciò che allo stesso doveva il delgante.
* l'indicazione dell'obbligazione originale che si vuole mutare in quella nuova (tecnicamente ''obligatio novanda'' )


Per quanto riguarda invece gli effetti verso terzi, l'[[s:Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_I#Art._1300_Novazione|articolo 1300]] recita:
==Novazione oggettiva==
La '''novazione oggettiva''' è un [[contratto]] mediante il quale le parti estinguono l'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. L'istituto appartiene alla categoria dei modi di estinzione dell'obbligazione, in particolare dei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il [[debito]] si estingue, ma il [[creditore]] non è soddisfatto.


{{quote|La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).|Codice civile, articolo 1300}}
La novazione oggettiva è prevista e disciplinata nel nostro [[codice civile]] all'art. 1230.


Questo significa che, qualora un debitore in solido con altri novi l'obbligazione in essere con la parte creditrice, la novazione solleva gli altri debitori solidali, qualora non espressamente specificato altrimenti. Altrimenti, in caso che il creditore e il debitore si accordino solo per la quota-parte di quest'ultimo, gli altri debitori sono obbligati per il rimanente; qualora altresì un debitore si accordi solo con uno dei suoi creditori in solido, rimane responsabile verso gli altri per la quota rimanente.
=== Natura giuridica ===
In [[dottrina]] si discute circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
* '''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all' ''animus'' esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del titolo o del contenuto del rapporto. L'art. 1231 c.c. costituirebbe un limite alla volontà novatoria.
* '''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potrebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di una diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente ''accessoria''. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volontà.


==Novazione soggettiva==
===Novazione soggettiva===
La '''novazione soggettiva''' è il negozio con cui si estingue l'originaria obbligazione per crearne una nuova con un diverso obbligato. Mentre, dunque, con la n. oggettiva l'elemento di novità riguarda il contenuto del rapporto o il titolo, con la n. soggettiva l' ''aliquid novi'' riguarda il lato passivo del rapporto.
La ''novazione soggettiva'' è il negozio che estingue l'obbligazione d'origine e ne crea al contempo una nuova avente per soggetto passivo un nuovo obbligato (tecnicamente, l'''aliquid novi'' riguarda un nuovo soggetto).

La fattispecie in commento mostra, senza alcun dubbio, un risultato pratico affine a quello della successione liberatoria nel debito, realizzabile, com'è noto, con la delegazione, l'accollo o l'espromissione. Sino all'entrata in vigore del codice del 1942 la dottrina si interrogava sulle differenze tra le due vicende. Si affermava, tra l'altro, che in caso di novazione il termine di prescrizione del nuovo debito sarebbe sempre decennale; le garanzie e gli accessori si estinguerebbero; non si trasmetterebbero al nuovo rapporto le eccezioni afferenti al rapporto originario.
Tale fattispecie - se non nella forma - negli effetti ha un'efficacia pari a quello della successione liberatoria (subentro) nel debito, che si realizza mediante [[delegazione]] (assunzione di un terzo, c.d. ''delegante'', dell'impegno da parte del debitore di pagare un'obbligazione al creditore), dell'[[Accollo_(diritto)|accollo]] (impegno diretto di un terzo con il creditore per pagare l'obbligazione contratta dal debitore) e dell'[[espromissione]] (impegno di un terzo a pagare un'obbligazione al creditore senza richiesta né incarico da parte del debitore).
Con l'entrata in vigore del codice attuale la disputa ha perso, probabilmente, ogni fondamento. L'art. 1235 c.c. afferma che laddove si voglia sostituire il debitore, si applicano sempre le norme in materia di delegazione, accollo o espromissione. Sebbene una parte della dottrina abbia svalutato il significato della norma, questa deve intendendersi nel senso che, per esplicita volontà del legislatore, la semplice sostituzione del debitore costituisce una modifica accessoria, indonea a reggere l'effetto novativo. In questo senso l'art. 1235 c.c. svolgerebbe la stessa funzione svolta dall'art. 1231 c.c. il quale testualmente esclude la novazione in caso di "apposizione o eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria".

Al riguardo, l'articolo [[s:Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_I#Art._1235_Novazione_soggettiva|1235]] del [[codice civile]] prescrive che, in caso di sostituzione del debitore, rimangono valide le norme previste al [[Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_I#Capo_VI:_Della_delegazione.2C_dell.27espromissione_e_dell.27accollo|Capo IV]], artt. 1268 e segg., a seconda che la sostituzione configuri, alternativamente, le dette forme di delegazione, accollo ed espromissione, anche se non viene specificato espressamente se tale modifica influisce anche sui termini di estinzione dell'obbligazione per prescrizione.

==Cenni storici==
Anche nell'antica [[Roma]] per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un'obbligazione con un’altra in modo tale che la prima si estingua e al suo posto sorga la nuova. Essa aveva luogo tramite ''[[stipulatio]]'', la quale doveva indicare chiaramente il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere. In caso di novazione oggettiva l' ''aliquid novi'' poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano invece mutare o la persona del creditore o quella del debitore.
*Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la '''stipulatio Aquiliana''', nella quale veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, cosicché in definitiva il promittente, compiuta la stipulatio, sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa ''stipulatio''.
*La novazione soggettiva faceva normalmente seguito ad una delegatio, ovvero una autorizzazione unilaterale e informale. Nella '''delegatio primittendi attiva''' o delegatio nominis, il creditore invitava il proprio debitore a promettere con ''stipulatio'' ad un terzo quel che il debitore stesso doveva al creditore. In questo modo si estingueva l'obbligazione tra delegante e delgato e se ne costituiva una nuova ''ex stipulatu''. Nella '''delegatio promittendi passiva''' il elegante è il debitore, delegato da un terzo, delegatario il creditore: su invito del debitore il terzo prometteva al creditore ciò che allo stesso doveva il delgante.


==Voci correlate==
==Voci correlate==
*[[Obbligazione (diritto)|Obbligazione]]
*[[Obbligazione (diritto)|Obbligazione]]
* [[Delegazione]]
* [[Accollo_(diritto)|Accollo]]
* [[Espromissione]]


== Testi normativi ==
*[[s:Codice civile|Codice civile]]
[[Categoria:Diritto civile]]


{{Portale|diritto}}
{{Portale|diritto}}

[[Categoria:Diritto civile]]


[[es:Novación]]
[[es:Novación]]

Versione delle 13:14, 16 apr 2009

Si definisce novazione, in termine giuridico, l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato sia nel titolo sia nell'oggetto.

Disciplina della novazione nel diritto civile italiano

La novazione è disciplinata dall'articolo 1230 del codice civile.

Per parlare di novazione è necessario che da ambo le parti vi sia volontà esplicita di mutare l'obbligazione in essere; pertanto perché essa possa validamente configurarsi devono risultare espressamente alcuni elementi essenziali:

  • la volontà (tecnicamente animus novandi );
  • l'indicazione del nuovo titolo e del nuovo oggetto (tecnicamente aliquid novi )
  • l'indicazione dell'obbligazione originale che si vuole mutare in quella nuova (tecnicamente obligatio novanda )

Per quanto riguarda invece gli effetti verso terzi, l'articolo 1300 recita:

«La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).»

Questo significa che, qualora un debitore in solido con altri novi l'obbligazione in essere con la parte creditrice, la novazione solleva gli altri debitori solidali, qualora non espressamente specificato altrimenti. Altrimenti, in caso che il creditore e il debitore si accordino solo per la quota-parte di quest'ultimo, gli altri debitori sono obbligati per il rimanente; qualora altresì un debitore si accordi solo con uno dei suoi creditori in solido, rimane responsabile verso gli altri per la quota rimanente.

Novazione soggettiva

La novazione soggettiva è il negozio che estingue l'obbligazione d'origine e ne crea al contempo una nuova avente per soggetto passivo un nuovo obbligato (tecnicamente, l'aliquid novi riguarda un nuovo soggetto).

Tale fattispecie - se non nella forma - negli effetti ha un'efficacia pari a quello della successione liberatoria (subentro) nel debito, che si realizza mediante delegazione (assunzione di un terzo, c.d. delegante, dell'impegno da parte del debitore di pagare un'obbligazione al creditore), dell'accollo (impegno diretto di un terzo con il creditore per pagare l'obbligazione contratta dal debitore) e dell'espromissione (impegno di un terzo a pagare un'obbligazione al creditore senza richiesta né incarico da parte del debitore).

Al riguardo, l'articolo 1235 del codice civile prescrive che, in caso di sostituzione del debitore, rimangono valide le norme previste al Capo IV, artt. 1268 e segg., a seconda che la sostituzione configuri, alternativamente, le dette forme di delegazione, accollo ed espromissione, anche se non viene specificato espressamente se tale modifica influisce anche sui termini di estinzione dell'obbligazione per prescrizione.

Cenni storici

Anche nell'antica Roma per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un'obbligazione con un’altra in modo tale che la prima si estingua e al suo posto sorga la nuova. Essa aveva luogo tramite stipulatio, la quale doveva indicare chiaramente il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere. In caso di novazione oggettiva l' aliquid novi poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano invece mutare o la persona del creditore o quella del debitore.

  • Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la stipulatio Aquiliana, nella quale veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, cosicché in definitiva il promittente, compiuta la stipulatio, sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa stipulatio.
  • La novazione soggettiva faceva normalmente seguito ad una delegatio, ovvero una autorizzazione unilaterale e informale. Nella delegatio primittendi attiva o delegatio nominis, il creditore invitava il proprio debitore a promettere con stipulatio ad un terzo quel che il debitore stesso doveva al creditore. In questo modo si estingueva l'obbligazione tra delegante e delgato e se ne costituiva una nuova ex stipulatu. Nella delegatio promittendi passiva il elegante è il debitore, delegato da un terzo, delegatario il creditore: su invito del debitore il terzo prometteva al creditore ciò che allo stesso doveva il delgante.

Voci correlate


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