Reato putativo: differenze tra le versioni
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Questo fenomeno è contemplato dall'art. 49, comma I del c.p. e da non confondersi con l'ipotesi di [[reato impossibile]] ex art. 49, comma II. Per quest'ultimo "il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a [[Misure di sicurezza|misura di sicurezza]]" |
Questo fenomeno è contemplato dall'art. 49, comma I del c.p. e da non confondersi con l'ipotesi di [[reato impossibile]] ex art. 49, comma II. Per quest'ultimo "il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a [[Misure di sicurezza|misura di sicurezza]]" |
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[[Categoria:Reato|putativo]] |
Versione delle 02:42, 21 mar 2009
Per reato putativo si intende l'azione di un soggetto posta in essere nell'errata convinzione di commettere un reato, ma tale contegno risulta penalmente irrilevante. Esso è costituito da una condotta materiale inoffensiva e lecita, e da un elemento soggettivo caratterizzato da un errore di fatto o di diritto.
Questo fenomeno è contemplato dall'art. 49, comma I del c.p. e da non confondersi con l'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, comma II. Per quest'ultimo "il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza"