Accollo (diritto): differenze tra le versioni

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Versione delle 16:34, 1 lug 2019

L'accollo è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della successione a titolo particolare nel debito, più precisamente è il contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario). L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 del codice civile.

Struttura

L'accollo, al pari dell'espromissione, ha quale causa quella di assumersi un debito altrui. Nondimeno mentre con l'espromissione siffatta funzione viene realizzata all'esito di un accordo tra il terzo e il creditore, nell'accollo l'accordo interviene tra il terzo e il debitore originario. È tuttavia possibile, per il creditore, aderire alla convenzione intervenuta tra debitore e terzo, rendendo in tal modo irrevocabile la stipulazione (art. 1273, comma 1, codice civile). In questo caso, infatti, per effetto del comma 2 dell'art. 1411, il creditore acquista il diritto contro il terzo accollante. Questo tipo di accollo è stato chiamato dalla dottrina "esterno", in contrasto con l'accollo "interno o semplice" che si realizza ogni qualvolta la stipulazione produce effetti solo ed esclusivamente rispetto alle parti, precludendo al creditore la possibilità di aderirvi e rendere irrevocabile la stipulazione.

Natura giuridica

Secondo la dottrina dominante, infine, l'accollo non sarebbe, a differenza dell'espromissione, un contratto autonomo; esso dovrebbe sempre conseguirsi all'interno di un più ampio contratto del quale sarebbe una semplice clausola. La tesi, comunque, non è da tutti accolta giacché si osserva che se la funzione di assumersi il debito altrui regge, da sola, l'espromissione, non si vede per quale ragione debba poi considerarsi insufficiente a reggere l'accollo quale autonomo negozio. La differenza tra le due fattispecie riguarderebbe solo le strutture di perfezionamento, atteso che l'accollo si conclude tra vecchio e nuovo debitore, mentre l'espromissione esige il consenso dell'assuntore e quello del creditore (o almeno il suo mancato rifiuto se si ritiene di applicare l'art. 1333 c.c.).

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