Organismi di investimento collettivo del risparmio: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Gli '''organismi di investimento collettivo del risparmio''', in acronimo '''OICR''', in Italia, sono organismi con forma giuridica variabile che investono in [[strumenti finanziari]] o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori, operando secondo il principio della ripartizione dei rischi.<ref>[http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=098G0073&art.dataPubblicazioneGazzetta=1998-03-26&atto.tipoProvvedimento=DECRETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art Art. 1 comma 1 lett. |
Gli '''organismi di investimento collettivo del risparmio''', in acronimo '''OICR''', in Italia, sono organismi con forma giuridica variabile che investono in [[strumenti finanziari]] o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori, operando secondo il principio della ripartizione dei rischi.<ref>[http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=098G0073&art.dataPubblicazioneGazzetta=1998-03-26&atto.tipoProvvedimento=DECRETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art Art. 1 comma 1 lett. k d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58]</ref> |
||
== L'attività == |
== L'attività == |
Versione delle 16:43, 25 ott 2018
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, in acronimo OICR, in Italia, sono organismi con forma giuridica variabile che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori, operando secondo il principio della ripartizione dei rischi.[1]
L'attività
L'attività della gestione collettiva del risparmio è un servizio che si realizza attraverso:
- la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
- la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.
Gli enti
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio sono:
- fondi comuni di investimento;
- le Società di Investimento suddivise in Sicav, cioè le società di investimento a capitale variabile, e le Sicaf, cioè le società di investimento a capitale fisso.
Tra le due vi è una profonda differenza: nei primi - che sono gestiti dalle SGR - gli investitori non sono soci ed i loro investimenti costituiscono un patrimonio autonomo e nettamente distaccato dal patrimonio sociale, ricevendo quote di partecipazione al fondo e mai azioni della società. Nelle Sicav gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni.