Servitù militare

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La servitù militare è un istituto della legge italiana che prevede la limitazione del diritto di proprietà e d'impresa nelle zone limitrofe a installazioni di interesse militare, ed è disciplinato dal Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.[1][2] Lo stato di servitù può, ad esempio, imporre il divieto di costruire edifici entro una certa distanza da un deposito di munizioni o, comunque, oltre una determinata altezza, o disporre lo sgombero di terreni e abitazioni in concomitanza con operazioni di esercitazione militare. In ogni caso, i soggetti sottoposti a limitazione, che possono essere sia privati, sia enti pubblici, hanno diritto ad un indennizzo.

Nonostante il preciso significato giuridico del termine, è comunemente usato nel linguaggio colloquiale e giornalistico per indicare la complessiva presenza militare sul territorio e i gravami conseguenti, sebbene solo in parte riconducibili a servitù militari vere e proprie.[3] In Italia, la maggior parte delle servitù militari insiste su due sole regioni: la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia.[3]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Codice dell'ordinamento militare, Normattiva.it accesso 2 febbraio 2021
  2. ^ legge 24 dicembre 1976, n. 898 Nuova regolamentazione delle servitù militari, Normattiva.it, accesso 15 novembre 2016.
  3. ^ a b Centro studi della Camera dei Deputati, Le infrastrutture della Difesa:Le servitù militari, accesso 15 novembre 2016.