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Scrittura privata

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La scrittura privata, nell'ordinamento giuridico italiano, è il documento scritto e firmato dall'autore.[1][2]

Il documento può essere scritto con mezzi meccanici, ma la firma deve essere sempre autografa.[3][4][5]

La struttura della scrittura privata si compone di vari elementi tra cui il corpo, la sottoscrizione e il testo. Il documento, inoltre, deve soddisfare i requisiti di privatezza, autenticità e genuinità.[6] Essa "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta"[7].

La regola di prova legale, però, non concerne la veridicità delle dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento del giudice. La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata cosiddetta "autenticata", che è stata sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale che, previo accertamento, attesta l'identità della persona che sottoscrive[8].

Può anche essere redatto in forma digitale secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale[9].

Effetti processuali

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Nel processo civile la scrittura privata non autenticata deve ritenersi tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace ovvero, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione (art. 215 c.p.c.).

Alla parte rimasta contumace deve essere notificato il verbale di causa in cui si dà atto della produzione della scrittura privata.[10] In ogni caso, il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.[11]

Disconoscimento

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L'autore della scrittura privata, in un giudizio civile, può negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Se però non è l'autore del documento, ma un suo erede o avente causa, può limitarsi a dichiarare di non conoscerne la scrittura o la sottoscrizione[12]. Questa dichiarazione vale come il disconoscimento.

Il disconoscimento sposta l'iniziativa nel campo avverso: se la controparte intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione[13], così aprendo un procedimento incidentale.

Autenticazione

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La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio o da un altro ufficiale pubblico autorizzato, mediante l'attestazione che la firma è avvenuta in sua presenza, ed essendosi egli accertato dell'identità del firmatario.[14]

Dagli anni 2010 si è diffuso un controllo di legalità sugli atti autenticati che ha progressivamente portato a ridurre distanza e differenze dagli atti pubblici ordinariamente gestiti dai notai, se non per l'elemento della lettura pubblica e successiva consultabilità dell'atto stesso, che non sono presenti per le scritture private.

In questo senso, già per gli atti pubblici era possibile un'autenticazione da parte di pubblico ufficiale diverso dal notaio (2699 c.c.). La legge Bassanini introduce per la prima volta l'autenticazione di scritture private fuori dall'ambito notarile, da parte dei segretari comunali a patto che la scrittura costituisca un meccanismo d'impegno negoziale nei confronti del Comune da parte o nei confronti di almeno uno dei firmatari.

Solamente per le istanze indirizzate alla pubblica amministrazione, un ulteriore modo per autenticare una firma autografa consiste nell'allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.[15] I documenti informatici firmati con firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore[16] e non è quindi necessario autenticare la firma in altri modi.[9][17]

Falso in scrittura privata

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Dal 2014, la falsificazione delle scritture private e l'uso di scritture private false non sono più un reato, anche in caso di recidiva del reato (D. lgs. n. 28/2015 in attuazione della legge delega sulla non-punibilità per tenuità del fatto di cui alla legge m. 67/2014 art. 2, in particolare art. 485 c.p. - falsità in scrittura privata), restano un illecito amministrativo che può dare luogo alla richiesta di risarcimento del danno. Tuttavia, resta immutata la sanzione penale dell'art. 489 c.p. - uso di atto falso, non contemplato nell'elenco dei reati soggetti alla tenuità del fatto: tuttavia, con pene massime inferiori ai 5 anni di reclusione, e quindi teoricamente non più punibili.

Continua ad essere punito dall'articolo 491 del codice penale, il falso nei documenti equiparati agli atti pubblici, che sono:

  • il testamento olografo;
  • le cambiali, gli assegni, le fedi di deposito e le note di pegno, i vaglia postali, e ogni altro titolo di credito all'ordine o al portatore;
  • le scritture private di rinegoziazione di un mutuo fondiario originariamente stipulato per atto pubblico.

La falsificazione di questi documenti è punita con la reclusione da uno a sei anni, se commessa da un pubblico ufficiale, e dalla metà di essa pena, se commessa da un privato o dal pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.[18][19]

Chi faccia solamente uso di tali documenti soggiace alla pena stabilita dall'articolo 489 del codice penale.

  1. ^ treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/scrittura-privata/.
  2. ^ Di regola non è necessaria l'autografia della dichiarazione, che può essere scritta da un terzo o a macchina. BIANCA, Diritto civile, 3, Milano, 2000, 286
  3. ^ La sottoscrizione consiste nell'apposizione della firma autografa. BIANCA, Diritto civile, 3, Milano, 2000, 286
  4. ^ Inidonea è la firma a stampa, non potendo imprimere al segno quei caratteri di originalità e irriproducibilità che rendono univoco il collegamento fra documento e sottoscrittore. Giorgio di Benedetto, Scrittura privata e documento informatico. GIUFFRE', 2009, pag 25
  5. ^ Non è ammessa la sottoscrizione per riproduzione meccanica della firma, Francesco Galgano, Trattato di diritto civile, Volume 1. CEDAM, 2010, pag 818, con unica eccezione la sottoscrizione dei titoli azionari. art. 2354 Codice Civile
  6. ^ La prova documentale. La consistenza e la forma della scrittura privata. http://www.dsg.univr.it/documenti/Avviso/all/all443964.pdf
  7. ^ art. 2702 c.c.
  8. ^ art. 2703 c.c.
  9. ^ a b Al documento informatico sottoscritto con firma digitale è attribuito valore di scrittura privata riconosciuta. https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-ii/capo-ii/sezione-ii/art2702.html
  10. ^ Sentenze della Corte costituzionale del 28 novembre 1986, n. 250, e 6 giugno 1989, n. 317
  11. ^ Articolo 293, ultimo comma, del codice di procedura civile.
  12. ^ Articolo 214 del codice di procedura civile
  13. ^ art. 216 c.p.c.
  14. ^ Articolo 2703 del codice civile.
  15. ^ articolo 38, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2000-12-28%3B445
  16. ^ articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82
  17. ^ Sentenza del Consiglio di Stato del 20-09-2013, n. 4676 https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/CdS%2B4676-2013.pdf
  18. ^ Articoli 476, 482, 491 del codice penale italiano.
  19. ^ La falsità in carte di pubblico credito, nonostante queste siano titoli al portatore, è punita dall'articolo 453 del codice penale, in virtù dell'equiparazione alle monete operata dall'articolo 458.
  • Cesare Massimo Bianca, Diritto civile. Vol. 3: Il contratto., Milano, Giuffrè, 2000, ISBN 8814079293.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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