Regolamento Roma II

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Regolamento Roma II
Titolo estesoRegolamento (CE) N. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
StatoPaesi dell'UE
Tipo leggeregolamento dell'Unione europea
Promulgazione11 luglio 2007
A firma diParlamento Europeo e Consiglio
Testo
EUR-Lex

Il regolamento Roma II, ufficialmente regolamento (CE) n. 864/2007, è un regolamento dell'Unione europea entrato in vigore l'11 gennaio 2009, che disciplina l'individuazione della legge applicabile in caso di conflitto di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale.

Diritto internazionale privato e regolamento Roma II[modifica | modifica wikitesto]

Il regolamento Roma II fa parte di una serie di atti adottati dall'Unione europea in materia di diritto internazionale privato.

Ambito di applicazione[modifica | modifica wikitesto]

Innanzitutto si deve segnalare che la Danimarca non partecipa a questo regolamento, che quindi non si applica in Danimarca.

L'art. 1 del Regolamento stabilisce che la normativa si applicherà alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale.

Il medesimo articolo esclude però dall'ambito di applicazione:

  • materie fiscali, doganali o amministrative
  • responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Norme di applicazione necessaria[modifica | modifica wikitesto]

Le norme di applicazione necessaria sono le norme di un ordinamento, la cui applicazione non può essere esclusa, al fine di garantire la tutela di interessi imperativi. Ciascun ordinamento esige che le proprie norme di applicazione necessaria prevalgano sulle norme straniere applicabili in base al diritto internazionale privato.

L'Articolo 16 del Regolamento prevede che si applichino sempre le disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.

Note[modifica | modifica wikitesto]


Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]