Opera derivata

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Questo fotomontaggio di immagini differenti è un esempio di opera derivata

Per la legislazione relativa al diritto d'autore, un'opera derivata è un'opera d'ingegno creata a partire da una o più opere già esistenti e che quindi ne include alcuni aspetti che possono essere protetti da copyright. Per essere correttamente definita opera derivata, i diritti d'autore dell'opera originale devono essere garantiti. Esempi di opere derivate sono le traduzioni, gli arrangiamenti musicali, gli adattamenti ad un altro media, i riassunti ecc.

Opere derivate e riproduzione

Un'opera derivata presuppone una trasformazione, modificazione o adattamento che consiste essa stessa nell'essere una creazione suscettibile delle protezione garantita dal diritto d'autore. Una trasformazione puramente meccanica, (crittazione, duplicazione ecc.) non costituisce un'opera derivata, ma una riproduzione.

Spesso il confine che definisce se un'opera è derivata o meno non è ben delineato.

Copyright delle opere derivate

Entro la Convenzione di Berna, un'opera derivata gode degli stessi identici diritti di un'opera originale, senza però pregiudicare i diritti dell'autore dell'opera originale.

Un'opera derivata è di proprietà dell'autore che l'ha realizzata, senza però limitare i diritti che l'autore detiene sull'opera originale. È quindi necessario ottenere l'autorizzazione di quest'ultimo, a meno che l'opera non sia, per qualche motivo, presente nel pubblico dominio, e rispettarne i diritti morali.

In Italia

Nella legislazione italiana non viene utilizzato il termine "opera derivata", ma il concetto è comunque presente. In particolare, la Legge 22 aprile 1941 n. 633, nell'articolo 4, definisce così le opere derivate:

«Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.»

Quando il lavoro sull'opera originaria è consistito nell'elaborazione del testo critico, il legislatore accorda una speciale protezione della durata di vent'anni dall'edizione.

Voci correlate


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