Lex Quinctia
Lex Quinctia | |
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Senato di Roma | |
Tipo | Legge |
Nome latino | Lex Quinctia de aquaeductibus |
Autore | Tito Quinzio Crispino Sulpiciano |
Anno | 9 a.C. |
Leggi romane |
La Lex Quinctia de aquaeductibus (9 a.C.) fu una legge promulgata a Roma al tempo di Augusto, dal console Tito Quinzio Crispino Sulpiciano per la regolamentazione degli acquedotti.
La legge riepilogava le norme a tutela degli acquedotti e stabiliva pesanti pene pecuniarie per chi vi contravveniva danneggiandoli. In particolare era vietato danneggiare gli acquedotti, ma anche captarne l'acqua per uso agricolo o di altra natura senza averne avuto il permesso. La legge vietava inoltre qualsiasi attività edilizia, agricola, o pastorale presso gli acquedotti, che non fosse strettamente necessaria per la manutenzione dei luoghi o delle opere preesistenti.
Il testo della legge è giusto sino a noi per merito di Sesto Giulio Frontino, uno scrittore romano del I secolo d.C. che divenne Curator aquarum sotto l'imperatore Nerva.[1]
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Antonio de Puente y Franco, José Francisco Díaz, Historia de las leyes, plebiscitos y senadoconsultos más notables des de la fundación de Roma hasta Justiniano (PDF), Madrid, Imprenta de Vicente de Lalama, 1840, pagina 138. URL consultato il 12 ottobre 2009 (archiviato dall'url originale il 7 novembre 2017).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- LEX QUINCTIA DE AQUAEDUCTIBUS, su web.upmf-grenoble.fr. URL consultato il 6 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 31 agosto 2012).