Imposta sui cani
L'imposta sui cani è stato un tributo comunale italiano, abolito nel 1991.[1]
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Prevista originariamente dal testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, come imposta facoltativa, rispondeva all'esigenza secondaria del disciplinare la detenzione e la custodia degli stessi e per tentare di porre freno alle diverse malattie di cui erano portatori.
Fu resa obbligatoria per tutti i comuni del Regno dal 1919, per effetto del decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1393.[2]
Fortemente riveduta dal governo Mussolini nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, l'imposta fu infine abrogata nel 1991, nel contesto della revisione delle disposizioni sugli animali d'affezione e sulla prevenzione del randagismo.[1][3][4]
Curiosamente, la stessa legge che disponeva l'abrogazione dell'imposta, ne istituì un'altra, applicabile in misura fissa di lire venticinquemila. Purtroppo, anche quest'imposta fu abrogata da un successivo decreto-legge con decorrenza dall'anno 1992.[5][6]
Presupposto
[modifica | modifica wikitesto]L'imposta colpiva i cani di qualunque varietà o razza; ne erano tuttavia esclusi:
- i cani-guida dei ciechi;
- i cani appartenenti a persone dimoranti nel comune per non più di due mesi;
- i cani lattanti, per il solo periodo dell'allattamento;
- i cani dell'Esercito e quelli dell'amministrazione della pubblica sicurezza.[1][7]
Chiunque era possessore, custode, o comunque detentore di cani, era obbligato a farne denuncia all'ufficio municipale entro cinque giorni dall'inizio del possesso o della detenzione. Tale denuncia era obbligatoria anche per i cani non soggetti all'imposta.
L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta, o la sostituzione di un cane con un altro della stessa categoria, non davano luogo a nuova imposizione.
Categorie
[modifica | modifica wikitesto]Agli effetti dell'imposta, i cani erano divisi in tre categorie, per le quali l'imposta era pagata in diverse tariffe:
- lire 150 per i cani di lusso o di affezione;
- lire 50 per i cani da caccia e da guardia;
- lire 15 per i cani adibiti alla custodia di edifici e di greggi o tenuti a scopo di commercio.[8]
All'atto della denuncia i possessori o detentori dei cani ricevevano una piastrina metallica, con inciso l'anno di iscrizione e il numero progressivo. Il colore della piastrina, la quale andava attaccata al collare del cane, variava secondo la categoria di cane.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c Articoli 130 e seguenti del REGIO DECRETO 14 settembre 1931, n. 1175, su Normattiva. URL consultato il 12 novembre 2025.
- ^ DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1918, n. 1393 - Normattiva, su www.normattiva.it. URL consultato il 19 luglio 2024.
- ^ Antonio Giangrande, Speculopoli. URL consultato il 26 ottobre 2018.
- ^ Articolo 7 della LEGGE 14 agosto 1991, n. 281, su Normattiva. URL consultato il 12 novembre 2025.
- ^ «1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.»
- ^ Articolo 10, comma 4, del DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8, su Normattiva. URL consultato il 12 novembre 2025.
- ^ Articolo 133 del testo unico per la finanza locale.
- ^ Articolo 132 del testo unico per la finanza locale.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]Carlo Camusso, Nuovo Codice dei Tributi Comunali, I.T. dei comuni di Empoli, 1931
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