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Girata

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La girata è l'ordine di trasferimento del diritto incorporato un titolo di credito all'ordine.[1]

Nell'ordinamento giuridico italiano, è regolata dagli articoli dal 2008 al 2014 del codice civile.

Con la girata il girante trasferisce al giratario tutti i diritti inerenti al titolo.[2]

Il titolo può essere girato più volte, prima di essere portato all'incasso, quando il portatore dovrà giustificare la propria posizione creditoria mediante una serie continua di girate.[3]

La girata non può essere sottoposta a condizione, né limitata ad una certa somma.[4]

Nel caso della cambiale e dell'assegno, i giranti rispondono dell'adempimento; se tuttavia essi hanno vietato nuove girate, non rispondono verso i giratari che abbiano ricevuto il titolo dopo l'apposizione del divieto.[3]

La girata va scritta a tergo del titolo, o sul foglio di allungamento, e firmata dal girante.[3][5]

Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona; può anche girare nuovamente il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.[2]

La girata può essere:

  • piena: con la girata piena il girante oltre ad apporre la sua firma indica il beneficiario della girata (per me pagate il signor Mario Rossi, o altra formula affine);
  • in bianco: il girante appone semplicemente la propria firma, senza indicare alcun beneficiario.
  • per procura o per l'incasso: quando rimane invariato il diritto cartolare del girante, ed in tal caso il giratario avrà unicamente la funzione di rappresentare, ai fini dell'incasso del titolo, il girante;
  • in garanzia o in pegno: con questa clausola, si costituisce la cambiale in pegno presso il giratario, che potrà esercitare i diritti cambiari.

Il traente o l'emittente possono impedire il trasferimento del titolo per girata scrivendo la dicitura "non all'ordine" sulla cambiale, ed in tal caso il titolo sarà trasferibile soltanto in una cessione ordinaria.[6]

Limitatamente agli assegni, il traente può apporre la clausola "non trasferibile" sul titolo, che produce gli effetti intuibili; è obbligato ad apporla, per la legge antiriciclaggio, quando il titolo ha un valore di mille euro o più. Se il modulo rilasciato dalla banca la riporta, essa non può essere cancellata; tuttavia, il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni in forma libera, pagando l'imposta di bollo.[7]

  1. Art. 2008 codice civile - Legittimazione del possessore, su Brocardi. URL consultato il 18 novembre 2025.
  2. 1 2 Art. 2011 codice civile - Effetti della girata, su Brocardi. URL consultato il 18 novembre 2025.
  3. 1 2 3 Articolo 15 e seguenti del REGIO DECRETO 5 dicembre 1933, n. 1669, su Normattiva. URL consultato il 18 novembre 2025.
  4. Art. 2010 codice civile - Girata condizionale o parziale, su Brocardi. URL consultato il 18 novembre 2025.
  5. Art. 2009 codice civile - Forma della girata, su Brocardi. URL consultato il 18 novembre 2025.
  6. Alberto Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, a cura di Stefano delle Monache et al., LI, Milano, CEDAM, 2025, p. 1718, ISBN 978-88-13-38684-9.
  7. Articolo 49, commi 4-10, del DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231, su Normattiva. URL consultato il 18 novembre 2025.

Collegamenti esterni

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  • Girata - Guida completa alla girata su cambiale.