Discussioni utente:Alessandra attanasio/sandbox

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Pari Opportunità: integrazione cap. 1 - Legislazione europea di parità uomo-donna

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NORMATIVA COMUNITARIA
Sin dalla sua creazione la Comunità europea ha riconosciuto il principio della parità di retribuzione e, su questa base, ha sviluppato un insieme coerente di leggi mirate a garantire pari diritti in materia di accesso all’occupazione, di formazione professionale, di condizioni di lavoro e, in ampia misura, in materia di protezione sociale.
Già nel 1957, l’art. 119 dei Trattati sostitutivi della Comunità europea definisce il principio di parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro ma tale articolo rimase tuttavia sostanzialmente relegato a un’affermazione formale. La svolta arrivò nel momento in cui, proprio dal 1975, la Comunità Europea, iniziò ad emanare le prime direttive in materia di parità di retribuzione e di trattamento e in particolare la direttiva 75/117/CEE del Consiglio del 10/02/1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (Gazzetta ufficiale n. L 045 del 19/02/1975, pag. 0019 – 0020). Le direttive successive del 1976 - Direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 09/02/1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro - del 1979 - Direttiva 79/7/CEE del Consiglio del 19/12/1978 - e del 1986 - Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24/07/1986 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza socialee Direttiva 86/613/CEE del Consiglio del 11/12/1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità - ampliano ulteriormente lo schema concettuale e legislativo: da una parte la parità di retribuzione la quale iniziò a essere concepita in modo tale da comprendere anche la parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, dall’altra la parità di trattamento implicante l’assenza di discriminazioni dirette e indirette fondate sul sesso in riferimento soprattutto allo stato matrimoniale e familiare
Nel 1984 con la Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee n. 635 del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne, le azioni positive diventano lo strumento operativo della politica europea per promuovere la partecipazione delle donne a tutti i livelli ed in tutti i settori dell’attività lavorativa. Le azioni positive possono essere classificate in azioni di natura promozionale, cioè volte al superamento di posizioni di svantaggio delle donne nel mondo del lavoro, e di natura risarcitoria, che propongono soluzioni alle discriminazioni in atto, con particolare riferimento alle retribuzioni o alla carriera. Le azioni positive hanno lo scopo di:

  • eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso ala lavoro, nella progressione e nello svolgimento dell’attività lavorativa;

favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, il loro accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale; superare la distribuzione del lavoro in base al sesso, che provoca effetti negativi per le donne; promuovere l’inserimento delle donne nelle attività in cui sono meno presenti e ai livelli di responsabilità; favorire l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali e una loro migliore ripartizione fra i sessi.
Con la Raccomandazione 87/567/CEE della Commissione del 24/11/1987 sulla formazione professionale delle donne si raccomanda agli Stati membri di seguire una politica intesa a favorire la partecipazione delle donne giovani ed adulte alle azioni di formazione, specie a quelle connesse con le professioni del futuro ed a sviluppare misure specifiche, soprattutto per quanto riguarda la formazione per professioni nelle quali le donne sono sottorappresentate.
La Risoluzione del Consiglio del 29/05/1990 su La tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro nell'affermare inaccettabile ogni comportamento a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di comportamento, basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, invita gli Stati membri a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei datori di lavoro e lavoratori per scoraggiare comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, o qualsiasi altro comportamento, basato sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro. Con questa Risoluzione e la successiva Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione del 27/11/1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro la Commissione ha deciso di elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, che fornisca orientamenti basati su esempi e sulle prassi più appropriate esistenti negli Stati membri per avviare e perseguire una politica positiva intesa a creare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della loro persona
Dichiarazione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione della raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Trattato di Maastricht sull'Unione europea del 1 novembre 1993. L’art.119 sancisce l'applicazione dei principio di parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un medesimo lavoro, senza discriminazione fondata sul sesso, ferma restando la facoltà data ad ogni Stato membro di mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici intesi a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle donne, ovvero a prevenire o compensare svantaggi nella loro carriera professionale

Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativa al recepimento e all'applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale

Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione Comunicazione della Commissione n.336 del 17/07/1996 Codice di Condotta relativo all’Applicazione del Principio di Parità di Retribuzione fra Donne e Uomini per un Lavoro di Pari Valore

Raccomandazione 96/694/CE del Consiglio del 02/12/1996 riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale

Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE (Union des Industries de la Communauté européenne), dal CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services) e dalla CES (Confederazione europea dei sindacati)

Direttiva 96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 che modifica il trattato sull'Unione europea. Gli artt. 2, 3, 13, 118, 119 richiamano i generali principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne, l’eliminazione di ogni forma di ineguaglianza e discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, la parità tra uomini e donne di opportunità sul mercato del lavoro e di trattamento sul lavoro, di retribuzione.

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 1997 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Codice di condotta per l'applicazione della parità retributiva tra uomini e donne per lavoro di pari valore"

Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - Nizza 7 dicembre 2000 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riprende in un unico testo, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei nonché di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione. Con l’art.21 viene ribadito il divieto di qualsiasi forma di discriminazione. L’art. 23 Parità tra uomini e donne recita: La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Risoluzione del Consiglio e dei Ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale riuniti in sede di Consiglio del 29/06/2000 concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, (che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976) relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Raccomandazione Rec(2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del 12/03/2003 sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici. Agli Stati membri viene raccomandato di: • di impegnarsi a promuovere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini riconoscendo pubblicamente che una equa ripartizione del potere decisionale tra donne ed uomini di diversa cultura ed età rafforza ed arricchisce la democrazia; • di proteggere e di promuovere la parità dei diritti politici delle donne e degli uomini, compreso il diritto di eleggibilità e la libertà di associazione; • di assicurarsi che le donne e gli uomini possano esercitare individualmente il loro diritto di voto e, a tal fine, di prendere tutte le misure necessarie alla eliminazione della pratica del voto famigliare; • di rivedere la propria legislazione e le proprie prassi al fine di assicurarsi che le strategie e le misure descritte nella presente raccomandazione siano applicate e messe in opera; • di promuovere e di incoraggiare misure particolarmente tese a stimolare e sostenere nelle donne la volontà di partecipare ai processi decisionali nella vita politica e pubblica; • di decidere obiettivi a termine definito per giungere ad una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici; • di diffondere la raccomandazione presso tutte le istituzioni pubbliche interessate, nonché gli organi pubblici e privati, in particolare i Parlamenti nazionali, le collettività locali e regionali, i partiti politici, la funzione pubblica, gli organismi pubblici e semi pubblici, le imprese, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni non governative; • di garantire il monitoraggio e la valutazione dei progressi realizzati in materia di partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali nella vita politica e pubblica e di sottoporre regolari rapporti al Comitato dei Ministri sulle misure adottate ed i progressi compiuti in questo settore.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13/12/2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

FONTE: http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm

POSTATO DA ROBERTO

Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995 riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (Gazzetta ufficiale n. C 168 del 04/07/1995, pag. 0003 – 0004) Afferma che l'effetto di un'equilibrata partecipazione di donne e uomini al processo decisionale e una divisione delle responsabilità tra donne e uomini in tutti i campi costituisce una condizione importante per la parità tra donne e uomini. Inoltre è necessario fare tutto il possibile per provocare mutamenti di strutture di atteggiamenti indispensabili a creare una vera parità di accesso degli uomini e delle donne agli incarichi decisionali nel campo politico, economico, sociale e culturale.


Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 6 dicembre 1994. La risoluzione rivolge agli Stati membri l’invito a sviluppare politiche che concilino gli obblighi familiari con gli obblighi professionali e che integrino le politiche a favore delle donne nelle politiche economiche, finanziarie, sociali e del mercato del lavoro attraverso, anche, lo sviluppo di nuove azioni previste da programmi orientati verso le donne. Gli Stati membri hanno, inoltre, il compito di sostenere la Commissione nella preparazione del quarto programma d'azione comunitario a medio termine sulle pari opportunità tra uomini e donne per il 1996-2000 e di tenere conto delle responsabilità e delle competenze delle parti sociali. Invitano, pertanto, le parti sociali a adoprarsi affinché nelle imprese e nei settori professionali siano favoriti l'introduzione e l'organizzazione di orari flessibili, il lavoro a tempo parziale e il reinserimento professionale. Sollecitano, inoltre, un'adeguata partecipazione alla formazione professionale nelle imprese e ai negoziati collettivi per affrontare la questione della parità di retribuzione e della soppressione della discriminazione fondata sul sesso. In ultimo “sponsorizzano” la rappresentanza delle donne negli organi decisionali.

Comunicazione della commissione n.336del 17/07/1996 L'obiettivo del presente codice è quello di fungere da strumento di lavoro per il maggior numero possibile di operatori in questo campo di ambo i sessi che possono promuovere nei fatti il principio di parità retributiva tra uomini e donne per un lavoro di pari valore. La Commissione, in cooperazione e/o di concerto con le parti sociali ed altre istanze adeguate, potrà valorizzare e/o sostenere iniziative intese a promuovere, ad esempio: o campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla parità retributiva per un lavoro di pari valore, destinate in particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti e/o ai loro rappresentanti, nonché ai negoziatori dei contratti collettivi; o la formazione di esperti che possano studiare e proporre soluzioni pratiche per risolvere situazioni riguardanti la parità retributiva; o una maggiore partecipazione delle donne ai processi di fissazione delle retribuzioni tramite contratti collettivi; o identificazione, esame e scambio di buone prassi che possano arricchire il codice illustrando gli orientamenti operativi che egli propone, nonché la loro attuazione pratica.

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione sull'attuazione della raccomandazione 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996. La Risoluzione del Parlamento ribadisce la raccomandazione 96/694/CE del Consiglio, del 2 dicembre 1996, per quanto riguarda la necessità di combattere la disuguale rappresentanza degli uomini e delle donne nelle istituzioni dell'UE e in ogni organo decisionale, sollecita la promozione e la sistematica raccolta e pubblicazione di dati statistici comparabili a livello nazionale ed europeo, sollecita la promozione di un equilibrio di genere in tutti i settori politici e in tutti i comitati a livello di UE e a livello nazionale e internazionale, equilibrio che dovrebbe consistere in una rappresentanza non inferiore al 40% per ciascun sesso. Il Parlamento con questa Risoluzione constata in particolare che l'applicazione di quote in quanto misura transitoria contribuisce a riequilibrare la partecipazione degli uomini e delle donne alla vita politica e auspica la formazione e l'informazione politica delle donne candidate da parte dei partiti affinché queste ultime possano affrontare con fiducia la vita politica.


Direttiva 96/34/CE del Consiglio  del 3 giugno 1996 

CONCERNENTE L'ACCORDO QUADRO SUL CONGEDO PARENTALE CONCLUSO DALL'UNICE, DAL CEEP E DALLA CES (Gazzetta ufficiale n.. L 145 del 19/06/1996, pag. 0004 – 0009) Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro.

Direttiva 96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1997, pag. 0020 – 0024) La presente direttiva stabilisce che uomini e donne devono ricevere parità di trattamento

- Trattato di Amsterdam (1997): all’art. 3 recita: L’Unione Europea mira ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne. All’art. 13 introduce la procedura con cui predisporre i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, rendendo così sistematico il principio del mainstreaming. Una novità introdotta con il Trattato di Maastricht, attraverso il protocollo aggiuntivo sul Dialogo Sociale - integrato oggi nel nuovo Trattato di Amsterdam - è la possibilità per le parti sociali, sindacati e imprenditori, di arrivare ad accordi su determinate materie. In base a questa procedura, la dichiarata volontà delle parti di arrivare ad un accordo sospende l’iniziativa legislativa della Commissione: se l’accordo viene raggiunto, diventa legge comunitaria attraverso una direttiva o una decisione. Questo è quanto è successo sul tema dei congedi parentali e del part-time. Vediamo ora le Direttive principali approvate in materia di pari opportunità tra uomini e donne:

  • direttiva 75/117/CEE - Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

all’applicazione del principio di parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Viene introdotto il concetto di uguale retribuzione per lavori di uguale valore, superando il solo riferimento di "stesso lavoro". Viene definita inoltre l’adozione di criteri comuni tra lavoratori e lavoratrici nei sistemi di classificazione.

  • direttiva 76/207/CEE - Attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le

donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la formazione, la promozione professionale le condizioni di lavoro. Definisce, come condizione per attuare tale principio, l’assenza di discriminazioni dirette e indirette, in particolare mediante il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

  • direttiva 79/7/CEE - Graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e

le donne in materia di sicurezza sociale. Stabilisce l’eliminazione delle discriminazioni per ciò che concerne i regimi legali relativi a malattia, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione.

  • direttiva 86/378/CEE - Attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le

donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale. Estende i provvedimenti della direttiva 79/7/CEE, per i medesimi rischi e categorie dì beneficiari, ai regimi professionali di sicurezza sociale.

  • direttiva 86/613/CEE - Applicazione del principio delle parità fra gli uomini e le donne che

esercitano un’attività autonoma, comprese quelle nel settore agricolo, nonché tutela della maternità. Estende il campo di applicazione della legislazione comunitaria sulle pari opportunità - compreso in agricoltura - a coloro che esercitano un’attività autonoma, la libera professione, nonché ai loro congiunti non salariati che partecipino abitualmente all’attività del lavoratore/lavoratrice. Prevede molte disposizioni specifiche per le donne lavoratrici autonome in gravidanza e maternità.

  • direttiva 92/85/CEE - Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Prevede un congedo di maternità di almeno 14 settimane ininterrotte ripartite prima e/o dopo il parto; il mantenimento della retribuzione e/o il versamento di una indennità adeguata durante il periodo di congedo; il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza sino al termine del congedo; la riorganizzazione temporanea delle condizioni e dei tempi di lavoro o l’esonero da esso se rischioso per la salute della donna. La direttiva è stata recepita in Italia solo nella parte riguardante la salute, attraverso il decreto legislativo n. 645 del novembre ‘96: in esso si individuano ulteriori rischi e fattori di nocività ai quali è vietato esporre le donne durante il periodo di gravidanza.

  • direttiva 96/34 CE - Congedi parentali.

È frutto del primo accordo sindacale europeo tra la Confederazione europea dei sindacati (Ces), gli imprenditori privati (Unice) e gli imprenditori pubblici (Ceep). Prevede, tra le altre cose, un congedo parentale di almeno 3 mesi per figli sino a 8 anni di età. Il congedo è un diritto individuale del genitore (sia madre che padre) e quindi, in via di principio, non trasferibile. La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il giugno ‘98.

  • direttiva 97/80/CE - Onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.

Il 15 Dicembre ‘97 è stata approvata questa direttiva che mira a garantire un’accresciuta efficacia dei provvedimenti adottati dagli Stati membri in applicazione del principio della parità di trattamento, diretti a consentire a chiunque si ritenga leso dalla inosservanza nei suoi confronti di tale principio di ottenere il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria, dopo l’eventuale ricorso ad altri organi competenti. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso abbia prodotto, dinanzi ad un organo competente elementi di fatto.

  • direttiva 97/81/CE - Lavoro part-time.

La direttiva ha recepito l’accordo quadro siglato dalle parti sociali Ces, Unice e Ceep. Si propone di facilitare il part-time su base volontaria, eliminando gli ostacoli al suo sviluppo, migliorandone la qualità ed evitando discriminazioni per chi lavora a tempo parziale.

  • direttiva 2002/73/CE – Modifica alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa alla

realizzazione del principio dell’uguaglianza del trattamento tra i sessi nell’accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. FORMAZIONE PROFESSIONALE. L’Unione Europea, oltre alle direttive, ha prodotto altri importanti atti (raccomandazioni, risoluzioni, codici di comportamento) in materia di pari opportunità e diritti delle donne.

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 1997 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Codice di condotta per l'applicazione della parità retributiva tra uomini e donne per lavoro di pari valore" (COM(96)0336 - C4-0460/96) Il codice di condotta può contribuire alla creazione di sistemi di classificazione e valutazione del lavoro più neutri da un punto di vista sessuale e possa servire da strumento per rimuovere gli elementi salariali iniqui, quali premi e prestazioni non giustificati dalle esigenze di lavoro e dalle relative mansioni; esprime soddisfazione per il fatto che il codice di condotta venga considerato come uno strumento pratico per le parti sociali e che queste abbiano contribuito alla sua stesura; sottolinea che il codice di condotta deve applicarsi a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) con contratti a tempo pieno, a tempo parziale, interinali o temporanei, a prescindere dall'anzianità; ritiene che una campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione, diretta tra l'altro alle parti sociali e ai loro rappresentanti, costituisca una condizione fondamentale negli sforzi per ridurre i differenziali salariali oggi esistenti,


Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parzia Il presente accordo quadro ha per oggetto: a) di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale; b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori.

Direttiva 97/80/CE DEL CONSIGLIO. Del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso. La presente direttiva mira a garantire che sia accresciuta l'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Stati membri in applicazione del principio della parità di trattamento che sono diretti a consentire a chiunque si ritenga leso dalla inosservanza nei suoi confronti del principio della parità di trattamento di ottenere il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria, dopo l'eventuale ricorso ad altri organi competenti.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2000/C 364/01) La Carta dei diritti fondamentali riconosce una serie di diritti personali, civili, politici, economici e sociali dei cittadini e dei residenti dell’UE, fissandoli nella legislazione dell’UE. La Carta è stata elaborata da una convenzione composta da un rappresentante di ogni paese dell’UE e da un rappresentante della Commissione europea, nonché da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Fu proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta nel dicembre 2007. Contenuto La Carta riunisce in un unico documento i diritti che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e dell’UE, nonché le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Grazie alla visibilità e alla chiarezza che la Carta conferisce ai diritti fondamentali, essa contribuisce a creare la certezza del diritto nell’UE. La Carta dei diritti fondamentali comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi: capo I: dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato); capo II: libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d’informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione); capo III: uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili); capo IV: solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d’interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori); capo V: cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare); capo VI: giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato); capo VII: disposizioni generali.

Ris. 29 giugno 2000 Risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare La normativa comunitaria presenta, principalmente, contenuti relativi : 1. al mainstreaming , inteso come l’integrazione della parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche ed azioni comunitarie; 2. alla conciliazione fra la vita familiare e professionale, attraverso la promozione di una politica che abbia come obiettivo l’inserimento di sistemi di facilitazione della gestione delle responsabilità lavorative e personali della donna e dell’uomo nel tessuto sociale.

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Protezione delle vittime, disagio sociale, diffusione delle informazioni.

Direttiva 2000/78/CE del consiglio del 27/11/2000 Con la presente direttiva il Consiglio mira a stabilire un "quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro". Nello specifico la direttiva, dopo aver definito la nozione di discriminazione, individua il campo di applicazione del provvedimento, le azioni e le misure specifiche dirette ad evitare le discriminazioni sul luogo di lavoro.

Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 76/207 CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. Tra le novità introdotte dalla direttiva: per la prima volta il mainstreaming è indicato come metodo introducendo l’obiettivo della pari opportunità in tutti gli ambiti d’attività

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Scopo della presente direttiva è quello di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

DIRETTIVA 2006/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) La direttiva auspica in materia di: Divieto di discriminazione, Lavoro femminile, parità di trattamento, occupazione e impiego, attuazione del principio di pari opportunità, disciplina comunitaria, settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, divieto di discriminazione. Nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda: a) il campo d'applicazione di tali regimi e relative condizioni d'accesso; b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.


Fonti: www.2.unime.it www.consiglieraparitalecce.it www.gazzettaufficilae.it www.cgil.it