Discussione:Preferenza comunitaria

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relativamente al template:c, non vi sono nella voce fonti relative a prodotti agricoli. Il nome tecnico è principio di preminenza del diritto comunitario (v.[1]): "La Corte ha in seguito precisato che il primato del diritto europeo si applica a tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l’atto europeo in questione." (Il primato del diritto europeo).

Vedi anche in Fonti del diritto dell'Unione europea#Autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea Voce probabilmente da rinominare come"Principio di preminenza comunitaria" o da unire a "Fonti del diritto dell'Unione Europea".

Quantitative easing e conflitti di giurisdizione

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La sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 5 marzo 2020 si è apparentemente risolta in un nulla di fatto. Il 18 marzo è stata comunicata per la prima volta alla stampa la nascita del Pandemic Emergency Purchase Programme da 750 mld di euro, un programma di finanziamento monetario del debito pubblico più flessibile del precedente Public Sector Purchase Programme. Il 4 giugno, il Consiglio d'Europa ha aumentato la sua dotazione fino a 1.35 mld con scadenza a fine 2020.

Alla fine, le motivazioni sono state accolte dal ministro delle finanze tedesco e dal presidente del Bundestag. A parte il testo non facilmente reperibile in rete, la sentenza del 5 marzo ha chiesto anche una revisione del programma di riacquisto in termini di durata e/o del budget assegnato. Nulla è stato fatto se non potenziare il programma di riacquisto con il PEPP. L'accoglimento delle motivazioni depositate il 5 maggio ha riaperto i canali del PSPP oltre i tre i mesi assegnati, che terminavano il 5 agosto (fitchratings.com). In conclusione, la sentenza ha forse prodotto l'effetto di sospendere l'acquisto di titoli di debito pubblico dal 5 marzo alla data di invio delle nuove motivazioni da parte della BCE. Nel frattempo, il riacquisto era drasticamente aumentato col nuovo fondo PSPP del quale probabilmente è già stata pubblicata una ripartizione dei fondi per Stato membro beneficiario.

I giudici tedeschi avevano già previsto di non disapplicare la nuova creatura della BCE nata a seguito della pandemia, per non privare lo Stato del fatto che la BCE riacquistasse di miliardi di euro di titoli di debito pubblico a costo zero per il suo erario (politico.eu,). Le date del 5 e del 18 marzo non combaciano, segno di una possibile serie di contatti informali fra le due istituzioni al fine di evitare l'aggravarsi di un conflitto di giurisdizione senza precedenti.

A livello di comunicati stampa e di atti più ufficiali, resta comunque una serie di fatti inediti e inauditi: una Corte afferma che la Corte di Giustizia Europea abbia agito oltre il proprio mandato istitutivo decidendo nell'ambito della politica economica degli Stati membri. Se la Corte di Giustizia affermava che la politica economica era soltanto un effetto indiretto della politica monetaria(caso Weiss e altri, causa n. C-493/17), la corte tedesca rilevava che essa si trasformava di fatto in uno strumento di ingerenza nella politica economica spettante agli Stati membri, motivo per il quale essa doveva essere sottoposta anche al vaglio dei loro organismi giurisdizionali o di governo. Altro fatto non secondario è il rinvio degli atti alla Banca Centrale Europea sia per difetto di motivazione che tramite un'implicita richiesta di rimodulare portata e durata del programma di quantitative easing: quest'ultimo aspetto non è menzionato nelle sentenza dei giudici tedeschi, in quanto una corte costituzionale non è né un organismo politico né di tipo economico, ma è stato letto dalla stampa come una conseguenza del rilievo circa la violazione del principio di proporzionalità della norma, che non avrebbe trovato giustificazione in una situazione diversa dall'emergenza in corso.

Alla fine, la vicenda pertiene i rapporti fra Corte di Giustizia Europea e Corti Costituzionali degli Stati membri in tema di principio di preferenza, che non il QE stesso. Ed è stata inserita in questa voce.

Mi scuso della lunghezza del topic, ma la materia è complessa di per sé e andava chiarito perché la decisione non ha impattato sul quantitative easing quanto piuttosto sui rapporti futuri interni all'UE. Saluti, Micheledisaverio

Nel testo, dopo la trattazione, quasi in sede di riepilogo, diciamo:

Senza una sentenza che disapplica il diritto comunitario, i soggetti devono seguire le norme nazionali vigenti.

Credo che avremmo invece dovuto dire che: Senza una sentenza che le disapplica, i soggetti devono seguire le norme nazionali vigenti. Saluti. --5.91.47.122 (msg) 11:12, 12 apr 2022 (CEST)[rispondi]