Discussione:Misure di prevenzione

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ciao a tutti! argomento interessante - ma poco battuto dalla giurisprudenza - è la natura del termine di trenta giorni previsto dal comma 6 dell'art. 4, lg. 1423/1956...le poche pronunce che si rinvengono sul punto lo qualificano come ordinatorio, ma spesso le impugnative sono basate proprio sul contrario assunto, che vorrebbe tale termine perentorio, e non meramente ordinatorio. una sentenza del 1997 ( Cass. Pen., 2.06.1997, n. 03887 ) sembra ventilare però l'ipotesi che la "teoria della perentorietà" (chiamiamola così!) potrebbe eventualmente essere presa in considerazione,se debitamente motivata... "sarebbe arbitrario...senza alcuna valida ragione interpretativa", dice infatti la Cassazione. c'è qualcuno che può illuminarmi sull'argomento? sembra una questione farraginosa e meramente tecnica, ma da essa dipendono molti processi che decidono della vita delle persone, quindi..insomma...c'è un interesse oggettivo! un saluto a tutti elena c.

Questo articolo è desueto: dev'essere aggiornato al Codice antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. 159/2011). --79.53.102.30 (msg) 23:39, 7 nov 2012 (CET)[rispondi]