Discussione:Mediatore (ordinamento italiano)

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L'equiparazione tra il mediatore per la conclusione di un affare, ex artt. 1754 ss. (e legge 3 febbraio 1989, n. 39), con la figura del mediatore con funzione composizione di una controversia, presisto dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, è erronea, perché trattasi di soggetti che svolgono funzioni del tutto diverse e soggette a discipline completamente diverse.

Suggerisco di dedicare questa voce al solo mediatore per la conclusione di un affare e altra voce al mediatore con funzione composizione di una controversia.

--Beppe Cecco (msg) 01:52, 18 ott 2013 (CEST)[rispondi]

Visto che la voce tratta unicamente dell'aspetto italiano, suggerisco il trasferimento a Mediatore (diritto italiano) e, conseguentemente, la rimozione dell'avviso di localismo --188.153.121.173 (msg) 09:29, 18 ott 2013 (CEST)[rispondi]

Per il momento la voce ha contenuto meramente divulgativo e non tecnico-giurico (per quanto non manchino inevitabili citazioni alle relative fonti). Tra l'altro, secondo me, il tema necessita di una revisione sistematica per la presenza di altre voci (come, ad esempio, agente immobiliare), che altro non sono che la versione gergale della stessa figura. Mi vorrei impegnare a contribuire per una revisione sistematica del tutto, alla fine della quale si potrà valutare l'idea di un trasferimento.

Quanto al localismo, in effetti, non ha senso, perché questa è una figura necessariamente giuridica, e quindi definita da ciascun ordinamento giuridico. --Beppe Cecco (msg) 15:20, 18 ott 2013 (CEST)[rispondi]