Discussione:Cottimo
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Mi permetto far osservare che il cottimo non può essere definito una "modalità di lavorazione" essendo corretto invece definirlo una "FORMA DI RETRIBUZIONE", peraltro ORDINARIA,come esplicitamente indicato dall'art. 2099 1° comma cod. civ. Tale forma di retribuzione tiene conto in sostanza anche del risulatato della prestazione, del suo prodotto finale, e non solo della disponibilità della forza lavoro del prestatore.=
Giuseppe Callegaro
- giusto, ho corretto. Ma potevi farlo anche tu :-) Grazie comunque :-) --Fantasma (msg) 16:55, 4 giu 2011 (CEST)